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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/21

Regolamento (UE) 2018/21 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca

Normativa europea32018R0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 della Germania per lo sgombro in specifiche zone di pesca. Per effetto di tale esaurimento, vieta alle navi tedesche di continuare a pescare lo stock interessato e di detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo la data di chiusura. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca dello sgombro per le navi battenti bandiera tedesca nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania che pescano lo stock di sgombro (Scomber scombrus) identificato come MAC/8C3411 e relativa condizione speciale MAC/*08B nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'effetto è collegato al contingente di pesca assegnato alla Germania per il 2017: dal 9 dicembre 2017 il contingente si considera esaurito e da tale data sono vietate le attività di pesca e le operazioni connesse sulle catture di quello stock. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo.

Divieto di pesca dello sgombro per le navi battenti bandiera tedesca nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Il regolamento interviene nell'ambito della gestione dei contingenti di pesca dell'Unione e dà atto dell'esaurimento, per il 2017, del contingente assegnato alla Germania per lo stock di sgombro interessato. La misura è adottata dalla Commissione in applicazione del sistema unionale di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e si collega alle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2017/127.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania. L'oggetto è lo stock di sgombro (Scomber scombrus) identificato nell'allegato come MAC/8C3411 e relativa condizione speciale MAC/*08B, pescato nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1.

Esaurimento del contingente

L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Germania per lo stock indicato si considera esaurito dalla data riportata nell'allegato, cioè dal 9 dicembre 2017. La chiusura deriva dalle informazioni trasmesse alla Commissione circa le catture già effettuate dalle navi interessate.

Divieti operativi

Ai sensi dell'articolo 2, dalla data di esaurimento è vietato proseguire le attività di pesca dello stock interessato. Il divieto non riguarda solo l'atto di pesca, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo il 9 dicembre 2017.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Constatazione dell'esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Germania per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato, ossia il 9 dicembre 2017.

Divieto di pesca e di operazioni sulle catture

Dal 9 dicembre 2017 è vietato alle navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania effettuare attività di pesca dello stock di sgombro interessato nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nel quadro del regime unionale di controllo della politica comune della pesca. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2017.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle attività di pescagestione dei contingenti

Testo integrale

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