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Sentenza

Sentenza n. 895/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Bari - Sezione Lavoro, n. 2622 del 25 giugno 2024 recante condanna al pagamento della somma di € 2.500,00 ai sensi dell’art. dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 2 maggio 2025

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, n. 2622 del 25 giugno 2024, recante condanna al pagamento di € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il ricorso, notificato e depositato il 6 maggio 2025, assumeva il persistente mancato integrale adempimento dell'obbligazione pecuniaria risultante dal titolo giudiziale. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l'acquisizione di una nuova attestazione del passaggio in giudicato, poiché quella inizialmente prodotta recava una data anteriore alla sentenza, verosimilmente per errore materiale. L'incombente è stato adempiuto mediante deposito di attestazione recante la data del 2 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e non risultando agli atti l'integrale adempimento delle obbligazioni da essa derivanti. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è stata riservata all'eventualità del protrarsi dell'inadempimento dopo la scadenza del termine, anche considerando che, in procedimenti analoghi, il ritardo era stato ricondotto a carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della somma di € 2.500,00 riconosciuta alla ricorrente dal giudice del lavoro; la sentenza amministrativa ne impone il pagamento in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando sia comprovata l'efficacia di giudicato di una sentenza e non risulti l'integrale adempimento delle obbligazioni da essa derivanti, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione inadempiente di eseguire il titolo entro un termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, subordinandola alla persistente inottemperanza dell'amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per l'esecuzione spontanea.
  • La verifica della rituale attestazione del passaggio in giudicato costituisce un adempimento istruttorio rilevante nel giudizio di ottemperanza; un errore materiale nella data dell'attestazione può essere superato mediante acquisizione di una nuova attestazione corretta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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