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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4800 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento per omessa presentazione della denuncia IRBA e omesso versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione relativa all'anno 2005. Il contribuente sosteneva che le violazioni dovessero essere imputate al gestore cui era stato affidato l'impianto. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre quella regionale aveva ritenuto applicabile un accollo cumulativo esterno non liberatorio, ma opponibile all'ente impositore, imponendo a quest'ultimo di rivolgersi preliminarmente all'accollante.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i tre motivi di ricorso nel merito. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'ente regionale non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato il ricorso per cassazione e il contribuente non si era costituito. Tale documento era indispensabile per dimostrare il perfezionamento della notificazione. Non è stata disposta la condanna alle spese, per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre disposto il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1

    In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, la parte che intende ottenere la rimessione in termini deve dimostrare di essersi tempestivamente attivata presso l'amministrazione postale per richiederne un duplicato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte che notifica il ricorso a mezzo posta deve depositare l'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, soprattutto se il destinatario non si è costituito.
  • La mancanza della prova del perfezionamento della notificazione può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni sostanziali controverse.
  • Il rinvio dell'udienza per consentire il deposito tardivo dell'avviso di ricevimento non è normalmente ammesso; la rimessione in termini richiede la prova di una tempestiva richiesta di duplicato all'amministrazione postale.
  • Gli adempimenti formali relativi alla notificazione e alla produzione documentale sono condizioni essenziali di ammissibilità e prevalgono sull'esame del merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

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