Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9931/2026 - Roma, Sezione 5B

Istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 126 co. 3 D.P.R. 115/2002

Giustizia amministrativa202303103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaaltro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio principale, identificato dal ricorso iscritto al ruolo generale indicato nel provvedimento, era già stato definito con sentenza mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. Successivamente, il collegio aveva ammesso il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002. Poiché, al momento della rimessione in decisione dell'istanza, il difensore non aveva ancora presentato l'istanza di liquidazione dei compensi, il Tribunale ha ritenuto necessario rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio, da calendarizzare a cura del Presidente della Sezione, per adottare i provvedimenti di competenza sulla liquidazione dell'onorario ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR non ha liquidato i compensi in questa sede. Ha rimesso al Presidente della Sezione la calendarizzazione di una successiva camera di consiglio, finalizzata all'adozione delle determinazioni di competenza sulla liquidazione dell'onorario da ammettere al gratuito patrocinio, presupponendo la previa presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del difensore. Il giudizio principale risultava già definito con cessazione della materia del contendere; l'ordinanza ha natura interlocutoria limitatamente alla fase di liquidazione del compenso.

Norme richiamate

  • art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002

    Costituisce la base normativa dell'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, già disposta con precedente decreto collegiale, e della successiva liquidazione dei compensi al difensore.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale norma processuale applicabile alla trattazione collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato presuppone la presentazione della relativa istanza; in mancanza, il giudice può rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio per i provvedimenti di competenza.
  • Quando la causa principale è già stata definita, la trattazione collegiale può proseguire in via interlocutoria per gli adempimenti autonomi relativi alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.