Ordinanza n. 9931/2026 - Roma, Sezione 5B
Istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 126 co. 3 D.P.R. 115/2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Il giudizio principale, identificato dal ricorso iscritto al ruolo generale indicato nel provvedimento, era già stato definito con sentenza mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. Successivamente, il collegio aveva ammesso il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002. Poiché, al momento della rimessione in decisione dell'istanza, il difensore non aveva ancora presentato l'istanza di liquidazione dei compensi, il Tribunale ha ritenuto necessario rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio, da calendarizzare a cura del Presidente della Sezione, per adottare i provvedimenti di competenza sulla liquidazione dell'onorario ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR non ha liquidato i compensi in questa sede. Ha rimesso al Presidente della Sezione la calendarizzazione di una successiva camera di consiglio, finalizzata all'adozione delle determinazioni di competenza sulla liquidazione dell'onorario da ammettere al gratuito patrocinio, presupponendo la previa presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del difensore. Il giudizio principale risultava già definito con cessazione della materia del contendere; l'ordinanza ha natura interlocutoria limitatamente alla fase di liquidazione del compenso.
Norme richiamate
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
Costituisce la base normativa dell'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, già disposta con precedente decreto collegiale, e della successiva liquidazione dei compensi al difensore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale norma processuale applicabile alla trattazione collegiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato presuppone la presentazione della relativa istanza; in mancanza, il giudice può rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio per i provvedimenti di competenza.
- Quando la causa principale è già stata definita, la trattazione collegiale può proseguire in via interlocutoria per gli adempimenti autonomi relativi alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
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