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Provvedimento

Provvedimento del 12/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina modalità tecniche, termini e controlli per l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri delle imprese della grande distribuzione, sostituendo il precedente atto dell’8 luglio 2005. Definisce soggetti ammessi, struttura dei file, ricevute, scarti, tempistiche mensili, possibilità di invio sostitutivo e specifiche tecniche degli allegati.

Trasmissione telematica mensile dei corrispettivi della grande distribuzione

Trasmissione telematica dei corrispettivi della grande distribuzione

Il documento definisce le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell’art. 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il provvedimento sostituisce quello del 8 luglio 2005 e aggiorna sia le specifiche tecniche sia la tempistica dell’invio.

Ambito soggettivo e oggetto della comunicazione

La facoltà di trasmettere i dati riguarda le imprese di grande distribuzione commerciale e di servizi i cui punti vendita possiedono le caratteristiche previste dall’art. 1, comma 430, della legge n. 311 del 2004. Resta fermo l’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i punti vendita che non raggiungono le superfici minime previste dal medesimo comma.

La comunicazione riguarda:

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • ciascun punto vendita o luogo di esercizio dell’attività, distintamente;
  • ciascuna giornata, anche se priva di corrispettivi.

Il documento chiarisce inoltre che il regime è esteso anche alle imprese di servizi, per effetto della delega prevista dal comma 430-bis dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004.

Effetti della scelta e continuità dell’opzione

L’esercizio della facoltà di trasmissione telematica comporta l’obbligo di adottare tale modalità per l’intero periodo d’imposta. Se la scelta viene esercitata nel corso dell’anno, entro il termine previsto per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione di periodo intercorsa tra l’inizio dell’anno e la data della scelta.

Modalità di trasmissione

La trasmissione deve avvenire tramite i servizi telematici Entratel o Internet, in relazione ai requisiti posseduti dal contribuente per la presentazione telematica delle dichiarazioni ex DPR 22 luglio 1998, n. 322. Le imprese possono avvalersi anche dei soggetti di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del medesimo DPR n. 322 del 1998.

Prima dell’invio è obbligatoria la verifica mediante i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, per accertare la congruenza dei dati rispetto alle specifiche tecniche allegate. I file trasmessi via Internet non possono superare la dimensione di 3 Megabyte.

Ricevute, esito dell’invio e scarti

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui l’Agenzia delle entrate completa la ricezione del file, salvo i casi di scarto. L’avvenuta trasmissione è attestata da una ricevuta in file, munita di codice di autenticazione per Entratel o di codice di riscontro per Internet.

Le ricevute sono rese disponibili, salvo cause di forza maggiore, entro cinque giorni lavorativi successivi al corretto invio.

Il file non è considerato trasmesso e la ricevuta non è rilasciata nei casi di scarto dovuti a:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
  • codice duplicato per invio ripetuto dello stesso file;
  • file non elaborabile perché non verificato con il software di controllo;
  • mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione, se l’invio è effettuato tramite intermediario.

Le circostanze di scarto sono comunicate telematicamente al soggetto che ha trasmesso il file, il quale deve ripresentare correttamente la comunicazione entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.

Tempistica di trasmissione e invii sostitutivi

La comunicazione ha cadenza mensile e deve riguardare tutti i dati relativi a un mese. L’invio va effettuato entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. Le eventuali fatture emesse sono trasmesse cumulativamente agli altri dati del mese in cui sono state emesse.

È ammessa la trasmissione di un file sostitutivo, purché riferito al medesimo periodo di riferimento e inviato non oltre un mese dal termine ordinario di trasmissione. Il file sostitutivo annulla automaticamente quello precedentemente inviato.

Disposizioni transitorie

Le nuove regole sostituiscono quelle del provvedimento dell’8 luglio 2005. Le specifiche tecniche e la nuova tempistica si applicano ai corrispettivi giornalieri relativi al mese di giugno 2009, da trasmettere entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di luglio 2009.

Per i dati riferiti fino al 31 maggio 2009 restano in vigore le specifiche tecniche e la tempistica del provvedimento del 8 luglio 2005.

Struttura della fornitura e tipologia dei record

L’allegato tecnico stabilisce che ciascuna fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.800 caratteri. I record sono identificati da un tipo record e seguono un ordine obbligato.

Sono previsti:

  • record di tipo "0": record di testa, contenente i dati identificativi della fornitura, del soggetto obbligato, del periodo di riferimento e dell’eventuale intermediario;
  • record di tipo "1": identificazione del punto vendita o del luogo di esercizio dell’attività;
  • record di tipo "2": dati contabili da compilare in caso di non adesione alla ventilazione dei corrispettivi;
  • record di tipo "3": dati contabili da compilare in caso di adesione alla ventilazione dei corrispettivi;
  • record di tipo "9": record di coda, con le stesse informazioni del record di testa.

In caso di adesione o revoca alla trasmissione telematica, la fornitura è composta dai soli record di testa e di coda. Se la dimensione complessiva dei dati supera il limite di 3 MB compressi, devono essere predisposte più forniture.

Contenuto del record di testa e del record di coda

Il record di testa e quello di coda contengono i medesimi dati identificativi della fornitura, tra cui:

  • tipo di comunicazione;
  • codice fiscale del soggetto obbligato;
  • dati anagrafici del soggetto, se persona fisica;
  • denominazione e sede legale, se persona non fisica;
  • anno di riferimento;
  • periodo di riferimento, nei casi di invio ordinario o sostitutivo;
  • numero totale dei punti vendita o luoghi di esercizio dell’attività;
  • numero dei punti vendita al di sotto dei requisiti dimensionali;
  • dati dell’intermediario che assume l’impegno alla trasmissione, se presente;
  • data dell’impegno.

Il tipo di comunicazione può assumere i valori:

  • 0 = invio ordinario;
  • 1 = adesione alla trasmissione telematica;
  • 2 = revoca alla trasmissione telematica;
  • 3 = invio sostitutivo.

Il record include anche i caratteri di controllo finali, con filler a spazi, carattere di controllo "A" e fine riga in ASCII "CR" e "LF".

Dati del soggetto obbligato e dell’intermediario

Per il soggetto obbligato persona fisica devono essere indicati:

  • codice fiscale;
  • cognome;
  • nome;
  • sesso, con valori ammessi M o F;
  • data di nascita;
  • comune o Stato estero di nascita;
  • provincia di nascita, con valore "EE" in caso di Stato estero.

Per il soggetto obbligato persona non fisica devono essere indicati:

  • codice fiscale;
  • denominazione;
  • comune della sede legale;
  • provincia della sede legale.

La sezione relativa all’intermediario è compilata se il soggetto che assume l’impegno alla presentazione telematica è un intermediario o un soggetto incaricato. Sono previsti il codice fiscale dell’intermediario, l’eventuale numero di iscrizione all’albo CAF, il codice di impegno e la data dell’impegno.

Dati dei punti vendita e identificazione REA

Il record di dettaglio del punto vendita o del luogo di esercizio dell’attività contiene l’identificazione camerale e l’ubicazione del punto vendita.

Sono indicati:

  • provincia di competenza della Camera di Commercio;
  • numero R.E.A.;
  • progressivo R.E.A.;
  • flag di assegnazione dell’identificativo R.E.A.;
  • eventuale numero provvisorio assegnato dalla Camera di Commercio;
  • comune, provincia e indirizzo del punto vendita;
  • eccezione dei requisiti dimensionali;
  • ventilazione dei corrispettivi.

Se il flag di assegnazione del REA è pari a 0, l’identificativo è assegnato; se è pari a 1, non è assegnato e va indicato il numero provvisorio. Il campo relativo all’eccezione dei requisiti dimensionali distingue i punti vendita sotto soglia rispetto a quelli nella norma.

Record contabile senza ventilazione dei corrispettivi

Il record di tipo "2" è usato in caso di non adesione alla ventilazione dei corrispettivi. La tabella interna consente fino a 75 blocchi, ciascuno riferito a una combinazione di data di realizzazione e aliquota IVA.

Per ogni blocco vanno indicati:

  • data di realizzazione dei corrispettivi;
  • aliquota IVA, con valori ammessi tra cui AS, NI, ES, RP, 04, 10 e 20;
  • importo complessivo delle operazioni riferito all’aliquota applicata.

Per i giorni di assenza di corrispettivi si utilizza il valore AS nel campo aliquota IVA. Se i blocchi non bastano, si compila un ulteriore record di tipo 2. I blocchi devono essere contigui e ordinati per data. Gli importi vanno espressi in Euro senza decimali, con arrotondamento all’unità e segno negativo solo in caso di importo negativo.

Record contabile con ventilazione dei corrispettivi

Il record di tipo "3" è usato in caso di adesione alla ventilazione dei corrispettivi. Anche in questo caso la struttura consente fino a 75 blocchi, riferiti alla data di realizzazione e alla tipologia di operazione.

Per ogni blocco vanno indicati:

  • data di realizzazione dei corrispettivi;
  • tipologia di operazione, con valori ammessi tra cui AS, VV, NI, ES, RP, 04, 10 e 20;
  • importo complessivo delle operazioni.

Il valore VV va utilizzato per le operazioni con scontrino e ventilazione. Per i giorni di assenza di corrispettivi si usa AS. Anche qui, se i dati superano 75 occorrenze, si predispone un ulteriore record dello stesso tipo. Gli importi devono essere arrotondati all’unità di Euro e riportati senza segno positivo.

Regole di compilazione, controlli e formati

Le specifiche tecniche prevedono:

  • record di 1.800 caratteri;
  • campi posizionali nei record di testa, coda e nelle parti fisse dei record di dettaglio;
  • tabelle di 75 elementi per i dati contabili;
  • caratteri di controllo e fine riga obbligatori.

I controlli formali comprendono la verifica del codice fiscale, che deve essere corretto e registrato in Anagrafe Tributaria, e la continuità dei periodi di riferimento a partire dalla data di adesione. La mancata registrazione del codice fiscale o la discontinuità dei periodi comportano lo scarto.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo. Tutti gli importi devono essere privi di decimali e arrotondati all’unità di Euro.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo statuto e il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22;
  • l’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • il DPR 21 dicembre 1996, n. 696;
  • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 4, comma 1, lettere e) ed f);
  • l’art. 1, commi 429-432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il decreto ministeriale 31 luglio 1998;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 luglio 2005;
  • l’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in luogo della Gazzetta Ufficiale.

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