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Provvedimento

Provvedimento del 24/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello telematico R/IAL per rinnovare, negli anni 2009 e 2010, le istanze di credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate non accolte o accolte solo parzialmente. Il documento disciplina soggetti ammessi, modalità e termini di presentazione, reperibilità del modello, nonché istruzioni dettagliate di compilazione del frontespizio e del quadro A, con indicazioni su importi, limiti e verifica del mantenimento del livello occupazionale.

Approvazione del modello R/IAL per il rinnovo dell’istanza di credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Approvazione del modello R/IAL per il rinnovo dell’istanza di credito d’imposta

Il documento approva il modello di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, denominato mod. R/IAL, con le relative istruzioni. Il rinnovo riguarda le istanze originarie non accolte o accolte solo parzialmente per esaurimento dei fondi disponibili.

Ambito normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina del credito d’imposta previsto dall’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attuata dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008. Viene chiarito che l’istanza di rinnovo è prevista dall’articolo 6, comma 5, del citato decreto ministeriale e consente ai datori di lavoro non ammessi al beneficio di ripresentare la domanda, entro limiti e condizioni predeterminati.

Soggetti che possono presentare il rinnovo

L’istanza di rinnovo deve essere presentata dai datori di lavoro che:

  • hanno trasmesso l’istanza originaria con il modello IAL, approvato con provvedimento del 15 maggio 2008;
  • non hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, oppure l’hanno ottenuto solo parzialmente;
  • risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 244/2007 e dal decreto attuativo del 12 marzo 2008.

Il documento precisa che deve essere presentata un’istanza di rinnovo per ciascuna istanza originaria validamente trasmessa e non accolta, in tutto o in parte. Se il contribuente intende modificare una domanda già inviata, deve presentare una nuova istanza completa in tutte le sue parti. In caso di più invii riferiti alla medesima istanza originaria, è valida solo l’ultima istanza trasmessa correttamente e nei termini.

Condizioni economiche e limiti del credito richiesto

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse che si rendono disponibili per effetto di:

  • rinunce al credito;
  • mancato invio della comunicazione annuale di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto 12 marzo 2008, attestante il mantenimento del livello occupazionale;
  • minore credito spettante indicato nella comunicazione annuale.

L’importo richiesto con l’istanza di rinnovo non può essere superiore a quello indicato nell’istanza originaria. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo all’accoglimento dell’istanza.

Reperibilità del modello e caratteristiche di stampa

Il modello R/IAL è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. Può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che sia conforme per struttura e sequenza al modello approvato e che rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

È consentita la riproduzione del modello con stampa monocromatica in nero, mediante stampanti laser o altre stampanti idonee a garantire chiarezza e intelligibilità nel tempo. È inoltre ammessa la stampa purché rispetti la conformità grafica al modello approvato e la sequenza dei dati.

Modalità e termini di presentazione

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati oppure tramite i soggetti incaricati previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

I termini di presentazione sono fissati come segue:

  • negli anni 2009 e 2010, dal 1° aprile alle ore 10:00 al 20 aprile alle ore 24:00 di ciascun anno.

La trasmissione telematica avviene tramite il prodotto di gestione denominato “RINNOVOIAL”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 26 marzo 2009.

Adempimenti dell’intermediario e prova di presentazione

Quando l’istanza è trasmessa tramite intermediari o soggetti incaricati, questi devono:

  • rilasciare al contribuente un esemplare cartaceo dell’istanza predisposta con il prodotto informatico;
  • consegnare copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento;
  • far sottoscrivere l’istanza sia dall’intermediario sia dall’interessato.

L’istanza sottoscritta deve essere conservata dal contribuente. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Struttura del modello

Il modello è composto da:

  • frontespizio, con informativa privacy, numero di protocollo dell’istanza originaria da rinnovare, dati del datore di lavoro e sottoscrizione;
  • quadro A, con i dati relativi all’incremento occupazionale, al credito d’imposta spettante e alle basi occupazionali per la verifica annuale del livello occupazionale.

Compilazione del frontespizio

Nel frontespizio devono essere indicati:

  • il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all’istanza originaria da rinnovare;
  • il codice fiscale del datore di lavoro;
  • per le persone fisiche, cognome, nome, sesso, data di nascita, comune e provincia di nascita, oppure stato estero se la nascita è avvenuta all’estero;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, senza abbreviazioni salvo la natura giuridica in forma abbreviata;
  • i dati del rappresentante firmatario, cioè rappresentante legale, amministratore di fatto o rappresentante negoziale; se il rappresentante legale è una società, va indicato anche il codice fiscale della società;
  • l’eventuale referente da contattare, facoltativo;
  • i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica, anch’essi facoltativi.

Con la sottoscrizione, il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge e elegge domicilio presso l’intermediario per la ricezione delle comunicazioni relative all’istanza.

Rinuncia all’istanza di rinnovo

Il datore di lavoro può annullare totalmente gli effetti di una precedente istanza di rinnovo presentando una revoca con lo stesso modello, compilando solo il frontespizio e indicando il numero di protocollo dell’istanza da annullare. In tal caso il quadro A non deve essere compilato.

Se sono state inviate più istanze di rinnovo per la stessa istanza originaria, la rinuncia all’ultima presentata equivale alla mancata presentazione del rinnovo.

Compilazione del quadro A: dati sul credito e sull’incremento occupazionale

Nel quadro A devono essere riportati i dati già presenti nell’istanza originaria IAL, tenendo conto, se del caso, delle riduzioni derivanti dalla comunicazione annuale modello C/IAL.

Misura del credito d’imposta spettante

Nella casella dedicata va indicato:

  • codice “1” se il rinnovo riguarda lo stesso importo dell’istanza originaria;
  • codice “2” per errori materiali nella compilazione dell’istanza originaria non accolta o accolta parzialmente;
  • codice “3” per mancata conservazione dei posti di lavoro per il periodo minimo richiesto, pari a tre anni o a due anni per le piccole e medie imprese;
  • codice “4” in presenza congiunta delle condizioni di cui ai codici 2 e 3;
  • codice “5” se l’istanza originaria accolta parzialmente ha già generato una comunicazione annuale C/IAL con indicazione di un minor credito.

Il documento avverte che, in caso di errore sul possesso dei requisiti o sul rispetto delle condizioni previste dalla legge e dal decreto attuativo, il beneficiario perde il diritto all’agevolazione.

Righi da A1 a A12: incremento occupazionale e credito mensile

Per ciascun mese di riferimento dell’incremento occupazionale indicato nell’istanza originaria, nei righi da A1 a A12 devono essere riportati:

  • nella colonna 1, il numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta il credito, considerando l’incremento occupazionale realizzato nel mese di riferimento e, per i mesi successivi, anche gli incrementi dei mesi precedenti;
  • nella colonna 2, l’importo mensile del credito spettante corrispondente all’incremento indicato nella colonna 1.

L’importo della colonna 2, tenuto conto della misura mensile del credito pari a euro 333,00 o euro 416,00, non può superare il valore della colonna 1 moltiplicato per euro 416,00.

Per il calcolo dei lavoratori a tempo indeterminato assunti nel 2008 e del relativo credito, il provvedimento rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 10 luglio 2008.

Rigo A13: ammontare complessivo del credito

Nel rigo A13 va indicato l’ammontare complessivo del credito spettante per gli anni 2008, 2009 e 2010:

  • colonna 1: somma degli importi della colonna 2 dei righi da A1 a A12;
  • colonna 2 e colonna 3: ammontare del credito spettante per ciascun anno.

Il credito indicato nelle colonne 2 e 3 non può comunque superare il risultato di A12, colonna 1, moltiplicato per 416 e per 12.

Rigo A14: credito oggetto di rinuncia con comunicazione annuale

Il rigo A14, da compilare solo se nella casella “Misura del credito d’imposta spettante” è stato indicato il codice “5”, serve a riportare l’ammontare del credito cui il beneficiario ha rinunciato mediante comunicazione annuale modello C/IAL.

La rinuncia va indicata nella colonna corrispondente all’anno di riferimento del credito. L’importo è quello risultante dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate relativa alla comunicazione annuale. Se la comunicazione annuale riguarda più istanze, occorre distinguere la quota di credito riferita alla singola istanza rinnovata.

Il documento precisa che l’importo complessivo riportato nell’istanza di rinnovo non può superare, per ciascun anno, quello indicato nell’istanza originaria. L’istanza non viene acquisita se:

  • nel rigo A13 è indicato, anche per un solo anno, un importo superiore al credito dell’istanza originaria;
  • la somma tra l’importo del rigo A13 e quello del rigo A14 supera l’importo indicato nelle corrispondenti colonne del rigo B3 del quadro B dell’istanza originaria.

Compilazione della Sezione III: verifica del livello occupazionale

La Sezione III è dedicata ai dati necessari per la verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale. La verifica consiste nel confronto tra:

  • la media dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, compreso il lavoro a contenuto formativo, complessivamente in forza nell’anno per cui è riconosciuto il credito;
  • la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nell’anno 2007.

Se il numero medio dei lavoratori dell’anno oggetto di verifica è pari o inferiore alla media del 2007, il beneficiario decade dall’agevolazione a partire dall’anno successivo a quello verificato.

Nel quadro devono essere indicati:

  • nel rigo A15, il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell’anno precedente a quello di presentazione del rinnovo;
  • nel rigo A16, colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell’anno 2007;
  • nel rigo A16, colonna 1, la barratura se nel 2007 il datore di lavoro non aveva lavoratori dipendenti, né a tempo indeterminato né a tempo determinato; in tal caso la colonna 2 non va compilata.

Reperibilità, gestione e pubblicazione del provvedimento

Il provvedimento indica che il modello e il software per la trasmissione sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet. È inoltre precisato che gli adempimenti conseguenti alla gestione dell’istanza sono demandati al Centro operativo di Pescara.

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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