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Provvedimento

Provvedimento del 04/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica alle banche e agli intermediari finanziari l’elenco dei contribuenti che possono beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 2 del DL 185/2008, disciplina l’autocertificazione per i soggetti non inclusi negli elenchi, stabilisce come attribuire e indicare il credito d’imposta per le quote di rata poste a carico dello Stato e prevede il monitoraggio mensile dei flussi finanziari. Sono inoltre fornite le specifiche tecniche del file telematico contenente i dati dei mutui e dei contribuenti.

Disposizioni attuative sull’invio alle banche dei soggetti con requisiti per l’agevolazione mutui prima casa e sul relativo credito d’imposta

Disposizioni attuative per la comunicazione dei contribuenti aventi diritto all’agevolazione mutui e per l’attribuzione del credito d’imposta

Il documento definisce le modalità operative attuative dell’articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Regola la trasmissione alle banche e agli intermediari finanziari degli elenchi dei contribuenti per i quali, sulla base dei dati dell’Anagrafe Tributaria, possono ricorrere le condizioni per l’agevolazione, nonché le modalità tecniche per il riconoscimento del credito d’imposta e per il monitoraggio dei flussi finanziari.

Individuazione dei soggetti aventi diritto e comunicazione agli intermediari

L’Agenzia delle Entrate individua i soggetti per i quali è possibile verificare, con i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, del DL n. 185/2008. Gli elenchi comprendono le persone fisiche per le quali risulta possibile accertare tali requisiti e che devono risultare:

  • intestatarie di mutuo ipotecario;
  • acquirenti di abitazioni appartenenti alle categorie catastali previste dall’articolo 2;
  • possessori di abitazioni con i medesimi requisiti sulla base dei dati catastali.

L’Agenzia trasmette gli elenchi tramite il canale Entratel, secondo le modalità tecniche dell’allegato, alle banche e agli intermediari finanziari individuati sulla base delle informazioni da questi comunicate all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Ogni banca o intermediario riceve esclusivamente l’elenco relativo ai mutui da esso erogati.

Autocertificazione dei soggetti non inclusi negli elenchi

I contribuenti aventi diritto non presenti nell’elenco possono chiedere alla banca o all’intermediario finanziario mutuante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 tramite autocertificazione del possesso dei requisiti. Le banche e gli intermediari devono conservare tali autocertificazioni ed esibirle su richiesta degli organi di controllo.

Individuazione del soggetto designato e gestione dei dati personali

Ciascuna banca o intermediario finanziario deve comunicare formalmente il nominativo del soggetto abilitato alla ricezione degli elenchi dei mutuatari. Il responsabile designato è l’unico incaricato alla ricezione delle informazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate e deve rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Dopo il ricevimento del file contenente i nominativi dei contribuenti mutuatari, l’incaricato deve confermare l’avvenuto scarico dei dati. Le comunicazioni vanno inviate alla casella di posta elettronica dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it. Il file resta disponibile per 15 giorni dalla data di messa a disposizione, decorso tale termine non sarà più consultabile su Entratel.

Credito d’imposta per la quota di rata a carico dello Stato

La quota delle rate per ciascun mutuatario posta a carico dello Stato è determinata dalle singole banche o dagli intermediari finanziari ed anticipata al mutuatario secondo il criterio di calcolo previsto dall’articolo 2, comma 1.

L’assunzione da parte dello Stato di tali quote avviene mediante attribuzione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. I soggetti beneficiari indicano in apposita sezione del modello 770:

  • l’ammontare del credito maturato;
  • i relativi utilizzi.

Monitoraggio dei flussi finanziari

Ai fini del monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DL n. 185/2008 e per l’eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 12, comma 9, del medesimo decreto, l’Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze - gli importi delle compensazioni esercitate dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 17 del DLgs n. 241/1997, utilizzando l’apposito codice tributo.

Motivazione del provvedimento

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 2, comma 2, del DL n. 185/2008, che demanda a un atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, in base alle informazioni dell’Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l’agevolazione. Stabilisce inoltre le regole per attribuire il credito d’imposta utilizzabile in compensazione e per il monitoraggio dei flussi finanziari.

Specifiche tecniche del file telematico

Le specifiche tecniche descrivono il file contenente i dati dei soggetti intestatari di mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, con esclusione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9. Il file consente alle banche e agli intermediari finanziari di:

  • verificare che il mutuo sia a tasso non fisso, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2;
  • determinare e anticipare la quota di rata posta a carico dello Stato;
  • usufruire del credito d’imposta spettante sulle somme anticipate.

Gli elenchi includono solo i soggetti per i quali è stato possibile verificare i requisiti dai dati dell’Anagrafe Tributaria. Se un avente diritto non risulta incluso e presenta autocertificazione, la banca o l’intermediario deve applicare comunque i medesimi criteri e le stesse disposizioni.

Il file è reso disponibile nella sezione "Messaggi personalizzati" dell’area autenticata del sito web del servizio; decorso il termine di 15 giorni dalla messa a disposizione, viene cancellato.

Struttura del file e record previsti

La struttura del file prevede tre tipi di record, tutti lunghi 1900 bytes:

  • Record di tipo A: record di testa che identifica la banca erogante, con codice fiscale, denominazione e anno di riferimento del flusso ex art. 78 della legge n. 413/1991 in cui la banca ha comunicato i dati del contribuente.
  • Record di tipo B: record di dettaglio contenente una tabella di 37 elementi, ciascuno di 51 bytes, relativi ai singoli contribuenti.
  • Record di tipo Z: record di coda con le medesime informazioni del record di testa.

Nel record di tipo B, i campi da 2 a 5 sono ripetuti 37 volte e contengono:

  • codice fiscale del contribuente;
  • categoria catastale dell’immobile oggetto del mutuo;
  • identificativo del mutuo comunicato dalla banca nel flusso ex art. 78 della legge n. 413/1991;
  • protocollo telematico del flusso in cui sono state reperite le informazioni.

Se i dati da trasmettere sono inferiori a 37 blocchi, gli spazi residui sono riempiti con spazi; se sono superiori, si genera un ulteriore record di tipo B.

Dati di controllo e valori obbligatori nei record

Per i record di tipo A e Z, il tipo record deve essere impostato rispettivamente ad "A" e "Z"; il codice fiscale della banca erogante e la denominazione sono contenuti nei campi dedicati, con anno di riferimento dati e ultimi caratteri di controllo del record. È previsto inoltre l’inserimento del filler finale con valore "A" e dei caratteri esadecimali "0D" e "0A" (CR e LF).

Per il record di tipo B:

  • il tipo record è "B";
  • i campi da 2 a 5 contengono i dati del contribuente, dell’immobile, del mutuo e del protocollo di invio;
  • gli spazi non utilizzati restano vuoti;
  • il record termina con filler finale impostato ad "A" e con i valori esadecimali "0D" e "0A".

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Il documento è datato Roma, 4 marzo 2009 e reca la firma del Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

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