Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 19/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il nuovo modello IVA TR, con istruzioni e specifiche tecniche, per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale a decorrere dal primo trimestre 2009. Disciplina reperibilità, stampa, invio telematico e struttura dei quadri TA, TB, TC, TD e TE, con regole di compilazione, controlli e limiti.

Approvazione del modello IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale

Approvazione del modello IVA TR

Il provvedimento approva il modello IVA TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello serve per la richiesta di rimborso oppure per l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato su base trimestrale, anche per l’IVA di gruppo.

Ambito applicativo e decorrenza

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con provvedimento del 20 marzo 2008 e si applica alle richieste relative al credito IVA del primo trimestre dell’anno d’imposta 2009, da presentare entro il termine previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Il modello contiene gli elementi richiesti dal D.M. 23 luglio 1975 e successive modificazioni.

Reperibilità, stampa e utilizzo del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere prelevato anche da altri siti Internet, purché conforme alle caratteristiche tecniche dell’allegato A e riporti l’indirizzo del sito di origine e gli estremi del provvedimento. La stampa è autorizzata nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato A, che disciplinano formato A4, carta, area grafica, colori e indicazioni da riportare sul bordo laterale sinistro.

Presentazione telematica e intermediari

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Gli intermediari incaricati devono rilasciare al contribuente una richiesta redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati. Le specifiche tecniche di trasmissione sono contenute nell’allegato B e richiedono l’utilizzo del software dell’Agenzia per il controllo formale del file prima dell’invio.

Regole generali di compilazione e controlli

Sono previste regole puntuali su campi posizionali e non posizionali, formati, allineamenti, inizializzazione degli spazi, uso delle maiuscole, rappresentazione degli importi in euro con virgola e gestione di dati eccedenti i 16 caratteri nei campi non posizionali. Sono inoltre previsti controlli bloccanti su codice fiscale, partita IVA, coerenza dei dati anagrafici, corrispondenza con Anagrafe tributaria e correttezza di specifiche informazioni dichiarate; in alcuni casi l’errore comporta lo scarto della richiesta.

Struttura del modello

Il modello è composto da:

  • un frontespizio, articolato in due facciate;
  • un modulo con i quadri TA, TB, TC e TD, compilato da tutti i soggetti per i dati contabili;
  • un prospetto riepilogativo, quadro TE, riservato all’ente o società controllante nell’ipotesi di IVA di gruppo.

Frontespizio: contenuti principali

Nel frontespizio devono essere indicati, tra gli altri:

  • ufficio competente;
  • periodo di riferimento (anno e trimestre);
  • casi particolari di compilazione;
  • dati del contribuente;
  • eventuale dichiarante diverso dal contribuente;
  • sottoscrizione;
  • impegno alla presentazione telematica.

Tra i casi particolari sono richiamati:

  • regimi particolari;
  • contabilità separate;
  • richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo;
  • correttiva nei termini;
  • contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso.

Casi particolari di compilazione

Le istruzioni precisano che:

  • i soggetti con regimi particolari devono barrare la relativa casella e compilare il rigo TB17 secondo il proprio regime;
  • i contribuenti con contabilità separate devono presentare un solo modulo riepilogativo e indicare "Mod. n." pari a 1;
  • gli enti e le società controllanti che operano in IVA di gruppo devono compilare il prospetto TE e allegare un modulo per ciascuna società in possesso dei requisiti;
  • la compilazione correttiva nei termini richiede un nuovo modello completo;
  • i contribuenti con priorità al rimborso devono indicare uno dei codici 1, 2, 3 o 4, corrispondenti alle categorie individuate dalle norme richiamate.

Dati del contribuente e del dichiarante

Il codice attività va indicato in base all’attività prevalente. Possono essere inseriti recapiti telefonici, fax e posta elettronica. Per le persone fisiche, sono disciplinati i dati di nascita, residenza o domicilio fiscale, nonché i casi di soggetti non residenti, identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere indicati natura giuridica, sede legale e, se diverso, domicilio fiscale; sono previste regole specifiche per non residenti e stabili organizzazioni in Italia. Se il modello è sottoscritto da un soggetto diverso dal contribuente, devono essere riportati codice fiscale, codice carica e dati anagrafici del dichiarante; se la presentazione avviene per conto di altro contribuente da parte di una società, si compila anche il codice fiscale della società dichiarante.

Codici carica e sottoscrizione

È riportata una tabella generale dei codici di carica, tra cui rappresentante legale, curatore fallimentare, commissario liquidatore, rappresentante fiscale, erede, liquidatore e soggetto che presenta la richiesta per conto del soggetto estinto. La sottoscrizione è obbligatoria a pena di nullità. L’ente o società controllante deve indicare il numero dei moduli allegati, relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo in possesso dei requisiti.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro è riservato all’intermediario che trasmette l’istanza e deve contenere:

  • codice fiscale dell’intermediario;
  • numero di iscrizione all’albo, se CAF;
  • data di assunzione dell’impegno;
  • codice 1 se il modello è stato predisposto dal contribuente, oppure 2 se predisposto da chi effettua l’invio.

Quadro TA: operazioni attive

Il quadro TA raccoglie le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi nel trimestre di riferimento. Le istruzioni distinguono:

  • operazioni imponibili per aliquota o percentuale di compensazione, comprese quelle ad esigibilità differita;
  • operazioni con reverse charge o altre operazioni non soggette, da indicare nel rigo TA12;
  • variazioni e arrotondamenti d’imposta nel rigo TA14;
  • operazioni non imponibili, esportazioni e assimilate nel rigo TA16;
  • operazioni diverse, comprese esenti e parte non costituente margine, nel rigo TA17;
  • totale operazioni nel rigo TA18;
  • cessioni di beni ammortizzabili imponibili nel rigo TA19.

Sono specificati anche i criteri per il caso di aliquote o percentuali non più presenti nel modello, con imputazione alle aliquote più prossime e indicazione delle differenze d’imposta nel rigo TA14.

Quadro TB: operazioni passive

Il quadro TB raccoglie acquisti e importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti nel trimestre di riferimento. Le istruzioni prevedono:

  • indicazione degli acquisti e importazioni per aliquota o percentuale di compensazione nei righi TB1-TB11;
  • variazioni e arrotondamenti nel rigo TB13;
  • totale IVA sugli acquisti e importazioni con diritto alla detrazione nel rigo TB14;
  • acquisti non detraibili nel rigo TB15;
  • percentuale di detrazione nel rigo TB16;
  • imposta ammessa in detrazione nel rigo TB17;
  • acquisti di beni ammortizzabili nel rigo TB18.

Anche qui è disciplinato il caso di aliquote non più presenti nel modello, con utilizzo dell’aliquota più vicina e indicazione della differenza d’imposta nel rigo TB13.

Quadro TC: determinazione del credito

Il quadro TC riepiloga la determinazione del credito IVA del trimestre. Le istruzioni stabiliscono che:

  • TC1 riporta l’IVA sulle operazioni imponibili, da TA15;
  • TC2 include l’IVA a debito per operazioni particolari a carico del cessionario/committente o di soggetti di specifici settori;
  • TC3 è la somma di TC1 e TC2;
  • TC4 riporta l’IVA ammessa in detrazione da TB17;
  • TC5 riguarda l’IVA teorica detraibile per i produttori agricoli in specifici casi;
  • TC6 è la somma di TC4 e TC5;
  • TC7 è l’imposta a credito del periodo, data da TC6 meno TC3.

Il credito richiesto a rimborso o in compensazione deve essere superiore a 2.582,28 euro.

Quadro TD: presupposti, rimborso e compensazione

Il quadro TD è articolato in quattro sezioni:

  1. sussistenza dei presupposti;
  2. importi richiesti a rimborso e/o compensazione;
  3. dichiarazione dei contribuenti virtuosi per l’esonero dalle garanzie;
  4. dati degli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo.

Sezione 1 – Sussistenza dei presupposti

Sono previsti quattro presupposti:

  • TD1: aliquota media, per chi effettua operazioni a aliquota inferiore rispetto agli acquisti/importazioni; il rimborso spetta se l’aliquota media degli acquisti supera quella delle operazioni attive maggiorata del 10%;
  • TD2: operazioni non imponibili, se le operazioni non imponibili superano il 25% del totale;
  • TD3: acquisto di beni ammortizzabili, se gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili superano i 2/3 del totale degli acquisti e importazioni imponibili;
  • TD4: soggetti non residenti nelle condizioni previste dall’art. 17, secondo comma.

Sono indicate formule di calcolo e limitazioni specifiche, compreso il caso di contabilità separate.

Sezione 2 – Rimborso e/o compensazione

Il rigo TD5 indica l’importo richiesto a rimborso. Il rigo TD6 indica l’importo da usare in compensazione con modello F24. La somma TD5 + TD6 non può superare il credito a credito del periodo, salvo il caso dei beni ammortizzabili previsto dalla lettera c). È richiamato il limite annuo di 516.456,90 euro per la compensazione, elevato a un milione di euro per i subappaltatori che rispettano determinate condizioni di volume d’affari.

Sezione 3 – Contribuenti virtuosi

Il rigo TD7 è riservato ai soggetti che, ai sensi dell’art. 38-bis, settimo comma, possono ottenere l’esonero dalla garanzia. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio si rende mediante sottoscrizione della sezione. È inoltre precisato che il rimborso senza garanzie non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente.

Sezione 4 – IVA di gruppo

Il rigo TD8 va compilato nelle ipotesi di richiesta riferita all’eccedenza detraibile di gruppo e deve indicare la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce, quando nel quadro TE è stato indicato il relativo presupposto.

Quadro TE: prospetto riepilogativo dell’IVA di gruppo

Il quadro TE è riservato all’ente o società controllante che richiede il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. È composto da:

  • Sezione 1, con le società del gruppo;
  • Sezione 2, con la determinazione del credito;
  • Sezione 3, con rimborso e/o compensazione.

Sezione 1 – Società del gruppo

Per ciascun soggetto partecipante, compresa la controllante, si indica:

  • partita IVA;
  • presupposto del rimborso con lettere A, B, C o E;
  • eventuale codice di erogazione prioritaria 1, 2, 3 o 4;
  • saldo a credito o a debito del trimestre.

Se i 39 righi non bastano, va compilato un ulteriore prospetto con numerazione progressiva.

Sezione 2 – Determinazione del credito

Sono indicati i totali dei crediti e dei debiti del gruppo e la conseguente eccedenza di credito di gruppo. Vanno inoltre considerati:

  • eventuali eccedenze pregresse delle società che partecipano per la prima volta;
  • la somma dei righi TC7 dei moduli allegati relativi alle società aventi i requisiti.

Sezione 3 – Rimborso e/o compensazione

I righi TE50 e TE51 indicano rispettivamente l’importo chiesto a rimborso e quello da utilizzare in compensazione. La somma dei due non può superare il minore tra TE44 e TE45. Per le società con presupposto di cui alla lettera c) si applica inoltre il limite dell’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili.

Specifiche tecniche di trasmissione telematica

L’allegato B disciplina la struttura del file telematico:

  • sequenza di record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri;
  • record di tipo A, B, C e Z;
  • regole di ordinamento dei record;
  • struttura dei campi posizionali e non posizionali;
  • utilizzo di codici per quadri, righi e colonne nel record C;
  • controlli formali e di rispondenza dei dati.

Il record A contiene i dati di fornitura e del soggetto responsabile dell’invio; il record B i dati anagrafici e di frontespizio; il record C i dati dei quadri; il record Z i riepiloghi finali.

Allegato A: caratteristiche tecniche per la stampa

L’allegato A stabilisce requisiti di formato e grafica per la stampa del modello e delle istruzioni:

  • fogli singoli A4;
  • stampa separata dalle istruzioni;
  • possibili moduli meccanografici o stampe laser;
  • carta bianca con opacità e grammatura definite;
  • area grafica centrale di misure determinate;
  • colori nero e viola PANTONE 2573 U, con ammissione della stampa monocromatica nera.

Informativa sulla privacy

Il documento contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari per l’erogazione dei rimborsi o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Sono richiamati:

  • le finalità del trattamento;
  • le modalità di utilizzo e comunicazione dei dati;
  • i titolari e i responsabili del trattamento;
  • i diritti dell’interessato;
  • l’assenza di necessità di consenso, dato il carattere obbligatorio del conferimento.

Riferimenti normativi richiamati

Tra le principali norme richiamate figurano:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in particolare l’art. 38-bis e l’art. 30;
  • D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 8;
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • ulteriori decreti ministeriali e provvedimenti relativi alla disciplina IVA, alla trasmissione telematica e all’IVA di gruppo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.