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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/387

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

Normativa europea32016R0387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India, a seguito dell’accertamento di sovvenzioni compensabili, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e conformità all’interesse dell’Unione. La Commissione ha individuato come principali regimi sovvenzionanti il Focus Product Scheme, l’Export Promotion Capital Goods Scheme, il Duty Drawback Scheme e la fornitura di minerale di ferro a condizioni inferiori al giusto corrispettivo. Sono fissate aliquote individuali del 9,0 % per Electrosteel Castings Ltd, dell’8,7 % per Jindal Saw Limited e del 9,0 % per tutte le altre società, con regole specifiche di prova documentale in dogana.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India, con esclusione dei tubi non rivestiti internamente ed esternamente.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile, detta anche ghisa a grafite sferoidale, originari dell’India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010). Sono esclusi i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno ("tubi non rivestiti"). Le misure riguardano in particolare le importazioni fabbricate da Electrosteel Castings Ltd e Jindal Saw Limited, nonché tutte le altre società esportatrici indiane. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento di base in materia di sovvenzioni e misure compensative e conclude l’inchiesta antisovvenzioni avviata nel 2015 sulle importazioni di tubi di ghisa duttile dall’India. La Commissione ritiene accertati sovvenzioni, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e assenza di elementi ostativi derivanti dall’interesse dell’Unione.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

L’inchiesta riguarda i tubi di ghisa duttile, anche detta ghisa a grafite sferoidale, originari dell’India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90. La Commissione esclude dalla definizione del prodotto i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno, qualificandoli come semilavorati non commercializzabili sul mercato dell’Unione senza ulteriori trasformazioni. È stata invece respinta la richiesta di escludere i tubi a flange, considerati parte del medesimo prodotto.

Procedura e partecipazione delle parti

L’apertura dell’inchiesta risale all’11 marzo 2015, su denuncia del gruppo Saint-Gobain PAM per conto di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale. La Commissione ha informato il governo indiano e ha tenuto consultazioni senza pervenire a una soluzione concordata. Nel corso del procedimento sono state divulgate le conclusioni provvisorie, sono state presentate osservazioni da più parti e si è tenuta un’audizione con il consigliere-auditore. La Commissione ha inoltre coordinato l’analisi con un procedimento antidumping parallelo concernente lo stesso prodotto.

Regimi di sovvenzione esaminati

La Commissione ha analizzato vari regimi indiani. Per alcuni non ha ravvisato sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta, tra cui: garanzie sui prestiti tramite la Banca centrale dell’India, prestiti del Steel Development Fund, promozione della R&S nel settore siderurgico, agevolazioni per l’acquisto di terreni nel Rajasthan e vari regimi di esenzione o sospensione doganale e fiscale non utilizzati dai produttori collaboranti durante il PI.

Sono stati invece ritenuti compensabili: il Focus Product Scheme (FPS), l’Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS), il Duty Drawback Scheme (DDS) e la fornitura di minerale di ferro a condizioni inferiori all’importo adeguato, realizzata tramite una politica indiana di restrizioni mirate all’esportazione.

Focus Product Scheme (FPS)

Il regime FPS, previsto dalla politica del commercio estero 2009-2014, attribuiva crediti sul dazio calcolati in percentuale del valore FOB delle esportazioni e utilizzabili per compensare dazi all’importazione su qualsiasi bene, compresi i beni strumentali. Durante il PI l’aliquota per i tubi di ghisa duttile era del 5 %. La Commissione ha ritenuto che il regime costituisse una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, specifica in diritto perché condizionata alle esportazioni.

La nuova politica 2015-2020 ha introdotto il MEIS, considerato sostitutivo del FPS per quanto riguarda il prodotto in esame. Tuttavia, ai fini del PI, il vantaggio è stato calcolato sulla base del 5 % vigente nel periodo, non sul 2 % successivo. Le aliquote di sovvenzione risultanti sono state del 4,35 % per il gruppo ECL e del 3,11 % per Jindal Saw India.

Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS)

L’EPCGS consente l’importazione di beni strumentali con dazio ridotto, a fronte di un obbligo di esportazione pari a un multiplo del dazio risparmiato. La Commissione ha ritenuto che il regime conferisca un vantaggio economico e sia specifico in quanto subordinato all’andamento delle esportazioni. Il vantaggio è stato calcolato sui dazi non pagati, ripartiti sulla durata di ammortamento dei beni strumentali e corretti per gli interessi; la quota di sovvenzione è risultata pari allo 0,03 % per il gruppo ECL e allo 0,38 % per Jindal Saw India.

Duty Drawback Scheme (DDS)

Il DDS prevede una restituzione dei dazi calcolata come percentuale del valore FOB delle esportazioni. La Commissione ha ritenuto che, nonostante il nome, il regime non sia un vero regime di restituzione daziaria ammesso dal regolamento di base, poiché il pagamento in contanti non è collegato ai dazi effettivamente pagati sulle materie prime né a un meccanismo di verifica dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. È stato quindi qualificato come trasferimento diretto di fondi, specifico e compensabile. Le aliquote di sovvenzione sono state pari all’1,66 % per il gruppo ECL e all’1,37 % per Jindal Saw India.

Fornitura di minerale di ferro a corrispettivo inferiore all’importo adeguato

La parte più complessa dell’analisi riguarda la politica indiana sul minerale di ferro. Secondo la Commissione, tramite tasse all’esportazione e una politica di doppia tariffazione ferroviaria, il governo indiano ha disincentivato le esportazioni di minerale di ferro e ha indotto le società minerarie a vendere sul mercato interno a prezzi più bassi, fornendo così alla siderurgia nazionale un input a condizioni inferiori all’importo adeguato. La Commissione ha ritenuto che il governo abbia "incaricato" enti privati di svolgere una funzione che normalmente spetta alla pubblica amministrazione, in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e con l’interpretazione OMC richiamata nel provvedimento.

Per il vantaggio, la Commissione ha confrontato il prezzo di acquisto del minerale di ferro in India con un prezzo indicativo costruito su dati australiani, adeguati per umidità, stivaggio e trasporto, nonché per rendere il confronto equo. Ha concluso che i prezzi interni indiani erano distorti e inferiori a quelli non distorti, con un vantaggio pari al 3,01 % per il gruppo ECL e al 3,91 % per Jindal Saw India. Il regime è stato inoltre ritenuto specifico de jure e de facto, perché limitato a determinate industrie e sorretto da atti che riguardano solo il minerale di ferro.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da tre produttori. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito complessivamente del 7 %, con un calo iniziale dovuto alla crisi economica e alla riduzione della spesa pubblica, seguito da una ripresa parziale. Le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite di oltre l’11 %, la quota di mercato è scesa di 4 punti percentuali circa, l’utilizzo degli impianti è rimasto relativamente basso e la redditività è crollata da un livello modesto a circa l’1,5-2,0 % nel periodo dell’inchiesta, ben al di sotto del profitto di riferimento del 5 %.

La Commissione ha inoltre rilevato una sottoquotazione media dei prezzi delle importazioni indiane del 30,9 % e del 31,7 % per i due produttori esportatori collaboranti. Le importazioni dall’India hanno aumentato la propria quota di mercato in un mercato in contrazione, a danno dell’industria dell’Unione.

Nesso causale e altri fattori

La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di sovvenzioni dall’India. Ha riconosciuto l’incidenza della crisi economica iniziale, ma ha escluso che le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione o la concorrenza dei prodotti sostitutivi potessero spezzare il nesso causale. Le esportazioni dell’industria dell’Unione verso paesi terzi sono anzi state considerate un fattore di mitigazione del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che l’istituzione di misure compensative è nell’interesse dell’Unione, in quanto consente di ripristinare condizioni concorrenziali eque e di sostenere la redditività dell’industria dell’Unione. Le preoccupazioni degli utilizzatori e dei distributori circa una possibile posizione dominante del denunciante non sono state ritenute sufficientemente provate, anche perché la valutazione di eventuali abusi di posizione dominante spetta alle autorità competenti in materia di concorrenza.

Misure compensative definitive

Il regolamento istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’India. Le aliquote sono fissate come segue:

  • Electrosteel Castings Ltd: 9,0 % (codice addizionale TARIC C055)
  • Jindal Saw Limited: 8,7 % (codice addizionale TARIC C054)
  • tutte le altre società: 9,0 % (codice addizionale TARIC C999)

L’aliquota individuale si applica solo se la merce è accompagnata da una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica firmata dal responsabile della società esportatrice, con identificazione del fabbricante, del volume esportato e attestazione di completezza ed esattezza dei dati. In caso contrario si applica il dazio per tutte le altre società.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Per gli aspetti non disciplinati espressamente si applicano le norme generali vigenti in materia di dazi doganali.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell’inchiesta antisovvenzioni

La Commissione ha aperto l’inchiesta l’11 marzo 2015 su denuncia del gruppo Saint-Gobain PAM, rappresentativo di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. Sono state svolte consultazioni con il governo indiano, divulgazione dei principali fatti e audizioni; due produttori esportatori indiani hanno collaborato, mentre un terzo è stato considerato non collaborante.

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto in esame è costituito da tubi di ghisa duttile originari dell’India. Sono esclusi i tubi non rivestiti internamente ed esternamente, ritenuti semilavorati e non un unico prodotto con i tubi finiti. La richiesta di esclusione dei tubi a flange è stata respinta.

Sovvenzioni accertate e regimi non accertati

Tra i regimi esaminati, la Commissione non ha accertato sovvenzioni per alcune misure invocate (tra cui garanzie sui prestiti, Steel Development Fund, promozione R&S, acquisto terreni nel Rajasthan e vari regimi di esenzione/differimento doganale), mentre ha accertato sovvenzioni per Focus Product Scheme (FPS), Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS), Duty Drawback Scheme (DDS) e fornitura di minerale di ferro a corrispettivo inferiore al giusto corrispettivo.

Calcolo delle aliquote di sovvenzione

Per il gruppo ECL sono stati calcolati margini di sovvenzione pari al 4,35 % per FPS, 0,03 % per EPCGS, 1,66 % per DDS e 3,01 % per il regime del minerale di ferro, per un totale del 9,0 %. Per Jindal Saw India i margini sono stati 3,11 %, 0,38 %, 1,37 % e 3,91 %, per un totale dell’8,7 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha accertato un pregiudizio notevole: il consumo dell’Unione è diminuito, le vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono calate, l’utilizzo degli impianti è rimasto basso e la redditività è scesa fino a livelli molto contenuti. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni indiane è stata rilevante, con margini medi del 30,9 % e del 31,7 %.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha ritenuto che le importazioni sovvenzionate dall’India abbiano causato il pregiudizio, distinguendo gli effetti della crisi economica, della concorrenza di altri paesi terzi, delle esportazioni dell’industria dell’Unione e dei prodotti sostitutivi. Tali altri fattori non sono stati ritenuti idonei a interrompere il nesso causale.

Interesse dell’Unione

L’istituzione delle misure è stata considerata conforme all’interesse dell’Unione, poiché dovrebbe ripristinare condizioni di concorrenza eque e migliorare la situazione dell’industria dell’Unione senza eliminare del tutto la concorrenza, anche alla luce della presenza di altri fornitori e prodotti sostitutivi.

Misure definitive e aliquote applicabili

È istituito un dazio compensativo definitivo sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, pari al 9,0 % per Electrosteel Castings Ltd (codice TARIC C055), all’8,7 % per Jindal Saw Limited (codice TARIC C054) e al 9,0 % per tutte le altre società (codice TARIC C999).

Condizione documentale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica firmata da un responsabile della società esportatrice, attestante fabbricazione in India e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Entrata in vigore e disciplina residuale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Salvo disposizioni diverse, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialesovvenzioni e dazi compensativicommercio internazionaleindustria siderurgicaunione doganale

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