Regolamento (UE) 2016/392
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/392 della Commissione, del 17 marzo 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007. Poiché per il sottoperiodo 1º aprile-30 giugno 2016 le domande di titoli di importazione hanno superato o, per taluni contingenti, non hanno esaurito i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione e dispone il riporto dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per talune domande di titoli di importazione nel settore del pollame e ripartisce i quantitativi non richiesti per il sottoperiodo successivo nell'ambito di contingenti tariffari UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 marzo 2016 ai sensi del regolamento (CE) n. 1385/2007, relative ai contingenti tariffari annui aperti nel settore del pollame per il sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2016. Riguarda gli operatori che richiedono titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato (09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4421, 09.4422). Prevede inoltre il riporto al sottoperiodo 1º luglio-30 settembre 2016 dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Coefficiente di attribuzione e ripartizione di quantitativi non richiesti nel settore del pollame
Il regolamento disciplina la gestione di alcuni contingenti tariffari annui nel settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007. La Commissione interviene in relazione alle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 marzo 2016 per il sottoperiodo 1º aprile-30 giugno 2016, al fine di ripartire i quantitativi disponibili quando le domande superano l'offerta o, al contrario, di trasferire al periodo successivo i quantitativi non richiesti.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull'articolo 188, che consente la gestione dei contingenti tariffari nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1385/2007, che ha aperto i contingenti tariffari annuali per i prodotti del settore del pollame, e il regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, relativo al calcolo del coefficiente di attribuzione.
Coefficienti di attribuzione per il sottoperiodo 1º aprile-30 giugno 2016
Per le domande di titoli di importazione presentate nel periodo 1º-7 marzo 2016 e riferite al sottoperiodo 1º aprile-30 giugno 2016, la Commissione stabilisce i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato. Tali coefficienti si applicano ai numeri d'ordine dei contingenti interessati:
- 09.4410: 0,163559 %
- 09.4411: 0,165399 %
- 09.4412: 0,171234 %
- 09.4420: 0,173131 %
- 09.4422: 0,173132 %
Per il numero d'ordine 09.4421 non risulta invece una domanda per il sottoperiodo considerato, con conseguente assenza di coefficiente di attribuzione.
Quantitativi non richiesti da riportare al sottoperiodo successivo
Per i contingenti per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione, i quantitativi residui sono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1º luglio-30 settembre 2016. Nell'allegato è indicato un quantitativo non richiesto pari a 350 000 kg per il numero d'ordine 09.4421.
Decorrenza e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per le domande 1º aprile-30 giugno 2016
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2016 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato. I coefficienti sono fissati in relazione ai numeri d'ordine interessati e determinati secondo il meccanismo previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Riporto dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2016. Nell'allegato figura, tra gli altri, il numero d'ordine 09.4421 con 350 000 kg da aggiungere al periodo successivo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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