Regolamento (UE) 2016/390
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/390 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica data di applicazione, i valori forfettari all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi terzi. Tali valori servono a determinare il prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei mercati agricoli per i prodotti freschi interessati. L'atto si fonda sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e diventa efficace il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC indicati e alle origini paesi terzi elencate. Il regolamento rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/390 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina UE dei mercati agricoli e applica i criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera dei valori sulla base di dati di mercato variabili.
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il considerando iniziale chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono fissati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e servono come parametro per il prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli interessati.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti indicati nell'allegato, identificati da specifici codici NC. I valori sono differenziati anche in base al paese terzo di origine, individuato tramite la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde alle "altre origini". Il regolamento incide quindi sulle importazioni di tali prodotti nell'Unione, ai fini doganali e di determinazione del prezzo di entrata.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. L'allegato riporta gli importi, espressi in EUR/100 kg, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, con valori specifici per codici come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice paese terzo di origine.
Ambito materiale dei prodotti interessati
L'allegato riguarda taluni ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per specifiche origini (ad esempio IL, MA, TN, TR, EG, BR, US, AR, CL, CN, ZA) e con il codice ZZ per "altre origini".
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e criterio di calcolo
L'atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili e che la fissazione avviene in applicazione dei criteri derivanti dai risultati dei negoziati dell'Uruguay Round.
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