Regolamento (UE) 2016/388
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni in UE di tubi di ghisa duttile originari dell’India, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione esclude dal prodotto i tubi non rivestiti, ritenendoli semilavorati non assimilabili ai tubi finiti. Sono previste aliquote individuali per Jindal Saw Ltd ed Electrosteel Casting Ltd, oltre a un’aliquota residuale per tutte le altre società, e la riscossione definitiva dei depositi versati in via provvisoria.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile originari dell'India, con esclusione dei tubi non rivestiti, e riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di tubi di ghisa duttile (ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 e ai corrispondenti codici TARIC 7303001010 e 7303009010. Sono esclusi dal campo di applicazione i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno ("tubi non rivestiti"). Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica l’aliquota residuale per "tutte le altre società". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India. La misura interviene all’esito dell’inchiesta antidumping avviata nel dicembre 2014 e segue l’adozione di un dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559. La Commissione conferma dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e assenza di elementi ostativi nell’interesse dell’Unione; parallelamente, richiama il coordinamento con il dazio compensativo definitivo adottato con il regolamento (UE) 2016/387.
Ambito oggettivo e definizione del prodotto
Il prodotto in esame è costituito da tubi di ghisa duttile, detta anche ghisa a grafite sferoidale, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90. La Commissione esclude espressamente dal prodotto i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno, qualificandoli come semilavorati: tali tubi, infatti, non hanno un mercato o un impiego autonomo nell’Unione e devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione per diventare idonei al trasporto di acqua e acque reflue secondo le norme UE.
La Commissione respinge invece la richiesta di esclusione dei tubi a flange. Pur richiedendo una trasformazione finale, tali tubi sono considerati parte del medesimo prodotto in quanto il taglio e l’aggiunta delle flange non alterano le caratteristiche essenziali del bene né comportano costi di trasformazione sostanziali.
Ambito soggettivo e classificazione doganale
La misura riguarda le importazioni originarie dell’India nell’Unione europea. Sul piano soggettivo, il regolamento disciplina in modo specifico le società esportatrici cooperanti Jindal Saw Ltd ed Electrosteel Casting Ltd, oltre alla categoria residuale delle "tutte le altre società". Le aliquote individuali si applicano solo alle spedizioni effettivamente fabbricate dalle società indicate e sono subordinate a una documentazione doganale specifica; in difetto, l’importazione è assoggettata all’aliquota generale residuale.
Esame del dumping e metodologia di calcolo
Nel valutare il dumping la Commissione interviene su più profili di calcolo del valore normale e del prezzo all’esportazione. Sono corretti casi di doppio conteggio relativi a SGAV, costi di fabbricazione, costi del credito, indennità e costi di trasporto/imballaggio. La Commissione ribadisce che i costi medi del credito non rilevano quando il valore normale è costruito sul costo di produzione e respinge la richiesta di applicare il prezzo di trasferimento infragruppo come base attendibile del prezzo all’esportazione.
Per le vendite non rappresentative, il valore normale è costruito sulla base del profitto effettivamente realizzato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. La Commissione esclude inoltre dall’analisi alcuni flussi relativi a tubi non rivestiti successivamente trasformati nell’Unione, poiché tali prodotti non rientrano nella definizione finale del prodotto in esame.
Margini di dumping definitivi
All’esito della verifica, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
- Jindal Saw Ltd: 19,0 %
- Electrosteel Casting Ltd: 4,1 %
- Margine di dumping a livello nazionale: 19,0 %
Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione
La Commissione conclude che l’industria dell’Unione, composta da tre produttori, ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il mercato dell’Unione è diminuito nel periodo in esame; le vendite dell’industria dell’Unione sono calate dell’11 % e la sua quota di mercato è scesa di circa 4 punti percentuali, mentre le importazioni dall’India aumentavano di oltre il 10 % in volume e di quasi il 18 % in quota di mercato.
La Commissione rileva anche che il prezzo medio delle importazioni indiane è rimasto basso e che, durante il periodo dell’inchiesta, tali importazioni hanno sottquotato i prezzi dell’industria dell’Unione con margini medi ponderati molto elevati. Nonostante alcuni indicatori macro e microeconomici siano rimasti stabili o siano migliorati, la Commissione ritiene che la valutazione debba essere complessiva e che la combinazione di bassa redditività, riduzione delle vendite e perdita di mercato dimostri un pregiudizio notevole.
Nesso causale
Il regolamento afferma che il pregiudizio è stato causato dalle importazioni indiane oggetto di dumping, che hanno esercitato una pressione ribassista sui prezzi e impedito aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. La Commissione riconosce che la crisi finanziaria e la contrazione della spesa pubblica hanno inciso sul mercato all’inizio del periodo, ma ritiene che dal 2013 in poi la crescita delle importazioni indiane a prezzi sensibilmente inferiori abbia impedito all’industria dell’Unione di beneficiare della ripresa del consumo.
Sono esaminati e respinti altri fattori addotti dalle parti, tra cui la sovraccapacità, il presunto pregiudizio autoinflitto, l’andamento delle esportazioni extra-UE e l’aumento delle SGAV. La Commissione conclude che tali fattori non interrompono il nesso causale tra dumping e pregiudizio.
Interesse dell’Unione
La Commissione esamina anche l’interesse dell’Unione, in particolare le preoccupazioni degli utilizzatori circa il possibile rafforzamento della posizione del denunciante sul mercato. Pur riconoscendo la rilevanza delle osservazioni sulla concorrenza, la Commissione sottolinea che la valutazione antidumping non sostituisce quella delle autorità garanti della concorrenza. In assenza di prove solide di un futuro comportamento anticoncorrenziale, la protezione dell’industria dell’Unione contro il dumping pregiudizievole viene ritenuta prioritaria.
La Commissione osserva inoltre che continuano a esistere fonti alternative di approvvigionamento da altri paesi terzi e che le misure antidumping sono concepite per ristabilire condizioni di concorrenza eque, non per estromettere i produttori esportatori dal mercato.
Determinazione del livello del dazio e regola del dazio inferiore
La Commissione applica la regola del dazio inferiore: il dazio definitivo è fissato al livello necessario per eliminare il pregiudizio, non oltre il margine di dumping quando il margine di pregiudizio sia inferiore o comparabile. In questo caso, tenuto conto anche dei risultati dell’inchiesta antisovvenzioni parallela, il livello finale dei dazi è definito in modo da evitare doppio conteggio delle sovvenzioni già considerate.
Le aliquote definitive dell’articolo 1 sono le seguenti:
- Electrosteel Casting Ltd: 0 %
- Jindal Saw Ltd: 14,1 %
- Tutte le altre società: 14,1 %
Prescrizioni documentali e misure antifrode
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali degli Stati membri, di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione testuale prestabilita, datata e firmata da un responsabile identificato della società emittente. Se tale fattura non è prodotta, si applica l’aliquota destinata a tutte le altre società.
Il regolamento afferma espressamente la necessità di misure particolari per ridurre al minimo i rischi di elusione e richiama la possibilità di un futuro riesame antiassorbimento o intermedio in presenza dei presupposti previsti dal regolamento di base.
Riscossione dei depositi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva. Gli importi eccedenti la somma dei dazi antidumping definitivi e dei dazi compensativi adottati con il regolamento (UE) 2016/387 devono essere svincolati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusione dei tubi non rivestiti
Il prodotto oggetto di misura è costituito da tubi di ghisa duttile (ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90. Sono esclusi i tubi privi di rivestimento interno ed esterno, considerati semilavorati che richiedono ulteriore trasformazione sostanziale prima dell’uso finale.
Accertamento del dumping
La Commissione conferma la metodologia di confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, apportando rettifiche a costi, SGAV, indennità e costi del credito. I margini di dumping definitivi sono pari al 19,0 % per Jindal Saw Ltd, al 4,1 % per Electrosteel Casting Ltd e al 19,0 % a livello nazionale.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
Viene confermato un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, sulla base di perdita di quote di mercato, calo delle vendite, bassa redditività e pressione sui prezzi. Il margine di sottoquotazione medio ponderato è stimato al 30,9 % e al 31,7 % per i due produttori esportatori cooperanti.
Nesso di causalità e interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che le importazioni indiane oggetto di dumping abbiano causato il pregiudizio, deprimendo i prezzi e impedendo aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Respinge le tesi fondate su crisi finanziaria, sovraccapacità, export dell’industria UE e altri fattori; conclude inoltre che l’istituzione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione.
Misure definitive e regola del dazio inferiore
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio è fissato al livello del margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore. Le aliquote finali sono: Electrosteel Casting Ltd 0 %, Jindal Saw Ltd 14,1 %, tutte le altre società 14,1 %.
Fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società emittente, attestante origine, fabbricazione e completezza/esattezza delle informazioni. In assenza di tale documentazione si applica il dazio residuale.
Riscossione dei dazi provvisori e coordinamento con il dazio compensativo
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva; gli importi eccedenti la somma dei dazi antidumping definitivi e dei dazi compensativi previsti dal regolamento (UE) 2016/387 sono svincolati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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