Sentenza del 07/01/2019 n. 39 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2011, la deduzione e detrazione di costi ritenuti non inerenti all'attività d'impresa, tra cui spese per beni di uso asseritamente strumentale o promiscuo, sponsorizzazioni a favore di un'associazione sportiva dilettantistica e compensi corrisposti a procacciatori d'affari. Il reddito d'impresa era stato rideterminato da 38.709,00 euro a 92.296,00 euro, con richiesta complessiva di 73.737,07 euro tra imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente ha sostenuto la deducibilità dei costi, in particolare delle spese di procacciamento d'affari, mentre l'Agenzia ha contestato l'assenza di prova dell'effettività e dell'inerenza delle prestazioni.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la deducibilità integrale delle spese di sponsorizzazione per 20.000,00 euro. Ha ritenuto applicabile l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, riconoscendo che erano provati i pagamenti, l'appartenenza dell'associazione al settore sportivo dilettantistico, l'effettiva attività promozionale e il rispetto del limite di spesa; tali condizioni determinano una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza della spesa. Ha inoltre parzialmente accolto l'appello del contribuente, dichiarando deducibili i compensi corrisposti al procacciatore C.G., poiché fatture, pagamenti, schede di segnalazione, contratti conclusi e provvigioni percepite dimostravano l'effettività, l'inerenza e l'economicità delle prestazioni. Sono invece rimasti indeducibili i costi relativi a T.G., poiché la sua attività di elettricista non risultava pertinente, le fatture erano generiche e le schede di segnalazione erano incomplete o inattendibili. Sono state confermate nel resto le contestazioni relative agli altri costi, non più oggetto di esame per rinuncia ai relativi motivi. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche [...] costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
Quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono qualificate ex lege come spese pubblicitarie e opera una presunzione assoluta di inerenza e deducibilità, entro il limite quantitativo previsto, senza necessità di dimostrare la proporzionalità della spesa rispetto al fatturato.
Art. 108, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione disciplina la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda; nel caso concreto è stata richiamata insieme all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 per riconoscere la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive.
Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivi e inerenti all'attività d'impresa, cioè riferibili all'attività o ai beni dai quali derivano i ricavi. Il contribuente deve dimostrare l'esistenza, l'ammontare e l'inerenza del costo.
Art. 21 D.P.R. n. 633/1972
Le fatture devono descrivere adeguatamente l'operazione effettuata. La genericità della fattura può concorrere a escludere la prova dell'effettività e dell'inerenza della prestazione, come avvenuto per i compensi corrisposti a T.G.
Massime di principio
- Per dedurre costi aziendali non basta la registrazione contabile: il contribuente deve provare effettività, ammontare e inerenza della spesa con documenti coerenti e verificabili.
- Per i compensi a procacciatori d'affari è utile conservare fatture dettagliate, pagamenti tracciabili, contratti o accordi, schede di segnalazione complete, dati dei clienti, contratti conclusi e collegamento tra segnalazioni e ricavi o provvigioni.
- L'assenza di un contratto scritto non esclude automaticamente la deducibilità di un rapporto di procacciamento d'affari, ma la prestazione deve essere dimostrata con altri elementi concreti e convergenti.
- Una fattura generica e documentazione incompleta o incoerente possono rendere indeducibile il costo, soprattutto quando l'attività del prestatore non appare professionalmente collegata all'impresa.
- Per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, entro il limite normativo, la deducibilità può operare in via presuntiva se sono provati il pagamento, la qualifica del beneficiario, l'attività promozionale effettiva e la promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor.
- Quando si applica la presunzione prevista per le sponsorizzazioni sportive, non è normalmente necessario dimostrare la congruità della spesa rispetto al fatturato o agli utili, né l'amministrazione può fondare il recupero sulla sola asserita antieconomicità.
- Le dichiarazioni del beneficiario o di terzi hanno valore prevalentemente indiziario, ma possono integrare documenti bancari, contrattuali, fotografici e pubblicitari formando un quadro probatorio complessivo.
- In caso di accoglimento solo parziale delle pretese del contribuente, il giudice può compensare integralmente le spese processuali.
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