Sentenza del 06/02/2019 n. 3380 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana relativa a un'intimazione di pagamento per TIA presumibilmente dovuta negli anni 2005, 2006, 2007 e nel primo semestre 2008, emessa per omessa denuncia di utenza non domestica. Ha denunciato, tra l'altro, motivazione apparente e omessa pronuncia, mancata notifica degli atti presupposti, violazione delle regole sugli atti impugnabili e mancato esame dell'appello incidentale. La questione centrale riguardava la possibilità di contestare, insieme all'intimazione di pagamento, anche il fondamento della pretesa tributaria e la mancata notificazione degli atti precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto gli altri motivi, nei limiti precisati in motivazione. Ha stabilito che la fattura, pur potendo manifestare in concreto una pretesa tributaria, non rientra tra gli atti tipici elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e la sua autonoma impugnazione costituisce una facoltà, non un onere. Pertanto, la mancata impugnazione della fattura non determina decadenza né cristallizzazione della pretesa, e il contribuente può contestare la pretesa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. La CTR aveva inoltre omesso di esaminare l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti e l'appello incidentale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
La fattura non rientra nell'elenco tassativo degli atti impugnabili avanti al giudice tributario; l'impugnazione di un atto non tipico espressivo della pretesa tributaria è una "facoltà" e non un "onere".
Il contribuente non è obbligato a impugnare immediatamente una fattura o altro atto non espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili. Può attendere la notificazione di un atto tipico, come l'intimazione di pagamento, e contestare in quella sede anche il fondamento della pretesa.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
La possibilità di esercitare il diritto di difesa dopo la notificazione dell'avviso di mora non esclude la rilevanza della mancata notificazione dell'atto presupposto.
L'impugnazione dell'atto successivo consente di far valere la mancata notificazione dell'atto precedente e di contestare la sequenza procedimentale della riscossione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, senza tuttavia eliminare la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili.
Nelle cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di una parte non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio se, nei confronti di quella parte, è ormai decorso il termine per impugnare.
Artt. 331 e 332 c.p.c.
Le regole sull'integrazione del contraddittorio e sulla notificazione dell'impugnazione dipendono dalla natura inscindibile o scindibile dei rapporti controversi.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; una motivazione meramente apparente può determinare la nullità della decisione.
Art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo impone che le decisioni giudiziarie siano adeguatamente motivate.
L. n. 212/2000, artt. 6 e 7
Gli atti tributari devono rispettare gli obblighi di informazione, motivazione e trasparenza necessari a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
L. n. 241/1990, art. 3
Gli atti amministrativi devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
D.P.R. n. 158/1999
La disciplina tariffaria della gestione dei rifiuti costituisce il quadro normativo di riferimento per la pretesa relativa alla TIA.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una fattura o di un atto non espressamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non comporta, di regola, decadenza dalla possibilità di contestare successivamente la pretesa tributaria.
- Quando viene notificata un'intimazione di pagamento, il contribuente può contestare sia l'atto stesso sia, se non sono stati notificati correttamente, gli atti presupposti e il fondamento della pretesa.
- La mancata notificazione di un atto presupposto può costituire un vizio della sequenza di riscossione; la notificazione dell'atto successivo non sana automaticamente tale vizio, ma consente al contribuente di farlo valere.
- Il giudice deve esaminare tutte le eccezioni e domande rilevanti, compresi i motivi di appello incidentale; l'omesso esame può comportare la cassazione della sentenza.
- In controversie scindibili tra contribuente, ente impositore e soggetto gestore della riscossione, la partecipazione dell'ente impositore può essere non necessaria, salva la facoltà del gestore di chiamarlo in giudizio per evitare conseguenze pregiudizievoli.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente una vittoria definitiva sul merito: stabilisce l'errore processuale o giuridico e rimette al giudice di rinvio la decisione sulle contestazioni ancora da esaminare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 6 feb 2019Sentenza del 06/02/2019 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →