Cassazione Civile, Sentenza n. 23515/2020 del 27/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria relativa alla qualificazione fiscale di una somma di euro 110.000,00 corrisposta a titolo risarcitorio e transattivo in occasione della cessazione di un contratto di locazione commerciale. La transazione prevedeva la rinuncia della conduttrice all'indennità di avviamento e la rinuncia della locatrice a opere di ripristino; l'Agenzia ha ritenuto la somma imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA, emettendo avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale ha annullato l'accertamento, la Commissione regionale ha invece accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la somma comprendesse anche la rinuncia all'indennità di avviamento e che, quanto all'IVA, l'indennità costituisse corrispettivo di una prestazione di servizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo volto a escludere la tassabilità ai fini delle imposte sui redditi in base alla natura meramente risarcitoria della somma, ritenendo applicabile il principio secondo cui le somme che reintegra- no la perdita di redditi sono soggette a tassazione (quali le somme sostitutive dell'indennità di avviamento). Ha però accolto il secondo motivo relativo all'IVA, affermando che l'indennità per la perdita dell'avviamento non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta a IVA ma ha natura indennitaria finalizzata a risarcire una perdita conseguente alla cessazione del contratto; di conseguenza gli obblighi di pagamento scaturenti dalla transazione non rilevano ai fini IVA ma rientrano nell'ambito dell'imposta di registro. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata nei profili riguardanti l'IVA e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6, comma 2
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto che non esclude la tassazione quando la somma sostituisce redditi perduti
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17, lett. h)
Richiamato nel primo motivo in relazione alla natura del reddito; non ostante la qualificazione transattiva, la componente sostitutiva di reddito è imputabile a tassazione
codice civile, art. 1362
Riferito al principio di interpretazione della volontà delle parti nella transazione; la Corte non ha ammesso una nuova ricostruzione della volontà operata in cassazione quando il giudice d'appello l'aveva già interpretata
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 3, comma 1
Richiesto nel motivo sul regime IVA: la Corte ha affermato che l'indennità di avviamento non rientra nell'ambito applicativo dell'IVA in quanto non corrispettivo di una prestazione di servizi
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 15, comma 1
Richiamato nella discussione circa gli elementi che qualificano un corrispettivo soggetto a IVA; la Corte ha ritenuto che l'indennità non remunera una prestazione di servizi
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 29
Stabilisce che per le transazioni l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione; la Corte ha usato questo criterio per valutare quale imposta dovesse applicarsi
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 5 e 40
Richiamati per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se nella transazione è ravvisabile una prestazione di servizi prevale l'IVA, altrimenti l'imposta di registro
L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34
Norma che prevede l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; la Corte l'ha considerata fonte della natura indennitaria e del suo rilievo come sostituto di reddito ai fini delle imposte sui redditi
Massime di principio
- Una somma corrisposta in transazione può avere componenti con diversa natura fiscale: se la somma reintegra un mancato o futuro reddito essa può essere imponibile ai fini IRPEF/IRAP entro i limiti in cui sostituisce reddito
- L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ha natura indennitaria e non costituisce, di per sé, corrispettivo di una prestazione di servizi: pertanto non è soggetta a IVA ma può essere soggetta ad imposta di registro
- Per qualificare fiscalmente gli importi derivanti da una transazione occorre individuare gli obblighi di pagamento concretamente derivanti dall'accordo (art. 29 DPR 131/86) e applicare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
- La ricostruzione della volontà delle parti in sede giurisdizionale deve basarsi sul contenuto effettivo della transazione; non è ammessa in cassazione una diversa interpretazione non sorretta da adeguata argomentazione
- Le somme pagate a titolo di risarcimento che compensano la perdita di un avviamento o di futuri ricavi sono fiscalmente assimilate a redditi e quindi assoggettabili alla tassazione sui redditi, pur restando escluse dall'IVA se prive del carattere di corrispettivo di una prestazione
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