Ordinanza n. 873/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale n. 1 del 22 maggio 2026 della Commissione Giudicatrice, adottato nell’ambito della verifica della equivalenza normativa ed economica tra il CCNL T149 CCNL Cooperative Sociali UNCI – Fesica Confsal e il CCNL T151 CCNL Cooperative Sociali confederale, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’equivalenza economica e normativa tra il contratto collettivo applicato dal RTI GTP e quello indicato dalla lex specialis; del verbale n. 2 del 27 maggio 2026, con il quale il RUP ha confermato l’equivalenza normativa ed economica tra i CCNL T149 e T151, della determinazione dirigenziale n. 4410 del 28 maggio 2026, con cui l’Area Gare Beni e Servizi ha approvato i verbali della verifica di equivalenza e ha dato atto della conferma di equivalenza dei due contratti collettivi, della comunicazione prot. 29/05/2026.0316017.U. del 29 maggio 2026, con cui il Comune di Milano ha comunicato al RTI Alatha la conclusione della verifica di equivalenza, e, per quanto occorrer possa, della determinazione dirigenziale n. 3778 del 11 maggio 2026, con cui l’Area Domiciliarietà ha preso atto della sentenza e ha avviato la verifica di equivalenza nelle forme successivamente adottate; e, per quanto occorra, l’eventuale provvedimento non conosciuto e non comunicato con cui e stata confermata l aggiudicazione disposta con la determina dirigenziale n. 11969 del 22 dicembre 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa, per quanto occorra e in via derivata, la determina dirigenziale n. 11969 del 22 dicembre 2025 nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI GTP in assenza della previa verifica dell’equivalenza tra i contratti collettivi applicati, e per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto tra il Comune di Milano e il RTI Consorzio GTP Trasporti Alternativi e N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti, a cui per quanto occorrer possa il RTI Alatha si rende fin da subito disponibile a subentrare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di verifica e conferma dell'equivalenza normativa ed economica tra il CCNL applicato dall'aggiudicataria e il CCNL indicato dalla lex specialis, nonché atti connessi all'aggiudicazione e alla possibile stipula del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa sociale ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i verbali della Commissione giudicatrice e del RUP, la determinazione dirigenziale di approvazione della verifica di equivalenza, la comunicazione del Comune e gli ulteriori atti connessi all'aggiudicazione della gara per il servizio di trasporto e accompagnamento a favore degli ospiti di strutture comunali per persone con disabilità. La contestazione riguarda la ritenuta equivalenza normativa ed economica tra il CCNL T149 applicato dal raggruppamento aggiudicatario e il CCNL T151 indicato dalla lex specialis. La ricorrente ha chiesto anche, ove il contratto fosse stato sottoscritto, la declaratoria di inefficacia e il subentro. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma dà atto che la ricorrente è stata esclusa dalla gara e che tale esclusione è stata confermata da una precedente sentenza del TAR Lombardia, non ancora definitiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, senza pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità della verifica di equivalenza tra i CCNL né sugli ulteriori atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto provvisoria la legittimazione ad agire della ricorrente, poiché la sua esclusione dalla gara era stata confermata dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2179 del 5 maggio 2026, non ancora definitiva e non essendo ancora decorsi i termini per la sua eventuale impugnazione. Ha inoltre ritenuto prevalente, allo stato, l'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle esigenze pubbliche connesse all'erogazione di un servizio essenziale di trasporto e accompagnamento destinato agli ospiti dei Centri Diurni Disabili, dei Centri di Riabilitazione e dei Centri Socio Educativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata rinviata a una successiva fissazione, tenendo conto degli sviluppi dell'eventuale impugnazione della precedente sentenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di atti relativi all'aggiudicazione o all'esecuzione di un contratto pubblico richiede la dimostrazione del periculum in mora; in mancanza, la domanda deve essere respinta senza necessità di definire in via cautelare la controversia nel merito.
- Quando la legittimazione o l'interesse a ricorrere dell'operatore economico dipendono dall'esito di un precedente giudizio sulla sua esclusione dalla gara, e la relativa sentenza non è ancora definitiva, tale posizione può essere valutata come provvisoria ai fini del giudizio cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla continuità di un servizio alla persona qualificato come essenziale può prevalere sull'interesse dell'operatore economico alla sospensione degli atti di gara e della relativa esecuzione contrattuale.
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