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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09353/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni relativo a imposta di registro, trascrizione e ipocatastale, emesso dall'Ufficio nei confronti di una società che aveva acquistato un immobile già oggetto di sentenza di retrocessione a favore dei venditori, subordinata al pagamento di una somma al Ministero della Difesa. Nell'atto di compravendita la società acquirente si era impegnata a farsi carico del pagamento del prezzo residuo mediante accollo del debito verso il Ministero e, inoltre, di eventuali imposte di registro, trascrizione e catasto nascenti dalla retrocessione. Successivamente la società aveva presentato una denuncia di verificata condizione sospensiva, dichiarando di avere pagato la somma dovuta al Ministero; l'Ufficio, sulla base di tale denuncia, aveva liquidato le imposte dovute per la registrazione della sentenza di retrocessione. La CTR aveva accolto l'appello dell'Erario ritenendo legittimo l'avviso, valorizzando la clausola contrattuale di accollo. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) motivazione apparente della sentenza regionale; 2) violazione delle norme sull'accollo e dello Statuto del contribuente, sostenendo che la clausola negoziale non poteva trasformarla in soggetto passivo del tributo; 3) violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 131/1986, contestando la tassazione della denuncia di avveramento della condizione sospensiva; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per decisione non basata sulle prove ritualmente dedotte.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR non fosse affetta da motivazione apparente, perché esponeva, sia pure sinteticamente, la ragione della decisione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, qualificando la questione come violazione di norme di diritto: ha affermato che l'accollo pattizio del debito d'imposta non trasforma l'accollante nel soggetto passivo del rapporto tributario e non consente all'Amministrazione finanziaria di esercitare nei suoi confronti i poteri di accertamento e riscossione, riservati per legge al contribuente originario. Ha inoltre escluso che la denuncia di avveramento della condizione sospensiva potesse fondare, in questo caso, la pretesa fiscale verso l'accollante. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società contro l'avviso di liquidazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di motivazione della decisione, che non deve essere meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la decisione non fosse conforme a diritto.

  • art. 1273 c.c.

    L'accollo del debito altrui non muta, di regola, la posizione del soggetto passivo verso il creditore originario se non nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212

    "E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario"

    L'accollo del debito d'imposta è ammesso, ma non comporta liberazione del contribuente originario; la norma non consente di trasferire la soggettività passiva tributaria all'accollante.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nel caso concreto non può essere utilizzato per fondare la pretesa impositiva nei confronti dell'accollante, in quanto l'Amministrazione può agire solo verso il soggetto passivo di legge.

  • art. 53 Cost.

    La capacità contributiva e il dovere di concorrere alle spese pubbliche impongono che il sacrificio economico del tributo gravi sul soggetto individuato dalla legge come passivo dell'imposta.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato a sostegno della concezione costituzionale del dovere tributario personale.

  • art. 1 della legge sul contenzioso tributario

    Richiamato nel percorso argomentativo sulla centralità del dovere tributario e sulla soggettività passiva.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito la controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, per dedurre che la decisione non sarebbe stata fondata sulle prove dedotte.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire gli elementi posti a base della decisione o il percorso logico-giuridico seguito; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare la censura di nullità.
  • L'accollo convenzionale del debito d'imposta non altera la soggettività passiva tributaria: il Fisco conserva il potere di accertamento e riscossione esclusivamente nei confronti del soggetto individuato dalla legge come debitore d'imposta.
  • Nel sistema costituzionale tributario il carico fiscale deve gravare effettivamente e definitivamente sul soggetto dotato di capacità contributiva; la pattuizione con cui un terzo si obbliga a pagare l'imposta altrui non consente all'Amministrazione di emettere atti impositivi contro l'accollante.
  • Se la controversia è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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