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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16404/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, insieme a un'associazione di consumatori, avevano agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari ministeri chiedendo la remunerazione adeguata o il risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici in specializzazione, con riferimento ai corsi frequentati tra il 1983 e il 1991. Il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva delle amministrazioni; la Corte d'appello aveva poi accolto solo alcune domande, rigettandone altre e omettendo di decidere su numerose posizioni, tra cui quelle degli odierni ricorrenti. Costoro proposero revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e, parallelamente, ricorso per cassazione. La Corte d'appello rigettò la revocazione; avverso tale sentenza è stato proposto il presente ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno rappresentato che una precedente ordinanza della Cassazione aveva già annullato con rinvio la sentenza d'appello originaria e che la causa era stata riassunta, sicché non avevano più interesse a coltivare l'impugnazione contro la decisione che aveva rigettato la revocazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto della sopravvenuta declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza d'appello originaria e della pendenza del giudizio di rinvio, i ricorrenti avevano perso interesse alla decisione del ricorso proposto contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite. Ha inoltre escluso i presupposti per il contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come base dell'istanza di revocazione proposta contro la precedente sentenza d'appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale in cui è stata trattata la causa in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte afferma che, in caso di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    È richiamato quale fonte introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene una circostanza che elimina l'interesse concreto alla decisione del ricorso, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando la decisione impugnata risulta già travolta da una precedente cassazione con rinvio e la controversia prosegue nel giudizio di rinvio, viene meno l'interesse a coltivare il ricorso contro una pronuncia che aveva deciso su un rimedio incidentale o successivo relativo a quella stessa decisione ormai annullata.
  • La sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
  • In caso di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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