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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1975

Regolamento (UE) 2025/1975 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

Normativa europea32025R1975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento reintroduce e aggiorna in modo organico il pacchetto sanzionatorio UE contro l’Iran dopo la mancata prosecuzione della revoca delle sanzioni ONU a seguito della procedura avviata nell’agosto 2025. Vengono ripristinati divieti di esportazione e importazione, controlli autorizzativi, restrizioni finanziarie e sui trasporti, oltre a nuovi elenchi di beni, tecnologie e software sensibili. Il testo coordina inoltre il regime UE con la decisione PESC 2025/1972 e introduce ampie disposizioni transitorie per i contratti preesistenti al 30 settembre 2025, di regola eseguibili fino al 1o gennaio 2026. Il Consiglio centralizza anche la gestione di talune modifiche agli allegati e rafforza gli obblighi di notifica, vigilanza e cooperazione tra Stati membri.

Modifica e reintroduzione del regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran, con ripristino di divieti su beni, tecnologie, servizi, finanza, trasporti e congelamento di fondi.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi iraniani, nonché agli operatori dell’Unione che vendono, forniscono, trasferiscono, esportano, importano, acquistano, trasportano, finanziano o prestano servizi connessi ai beni e alle attività disciplinati dal regolamento (UE) n. 267/2012, come modificato. Rilevano in particolare i settori nucleare, missilistico, petrolifero, petrolchimico, gas naturale, navale, finanziario e dei trasporti, oltre ai flussi verso/da banche, uffici cambi e soggetti controllati dall’Iran. Sono previste esclusioni e deroghe per contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, con varie finestre transitorie fino al 1o gennaio 2026, nonché deroghe umanitarie, diplomatiche, per sicurezza ambientale e per obblighi già sorti; alcune misure si applicano solo dal 1o gennaio 2026 (ad es. servizi di classificazione navale).

Modifica del regime UE di misure restrittive nei confronti dell’Iran

Il regolamento del Consiglio del 29 settembre 2025 modifica in modo esteso il regolamento (UE) n. 267/2012, ripristinando un ampio complesso di restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iran. L’intervento si colloca nel contesto della significativa inadempienza iraniana nel quadro del PACG e della mancata prosecuzione della revoca delle sanzioni ONU, richiamando espressamente la decisione (PESC) 2025/1972.

Contesto internazionale e finalità

I considerando precisano che il Consiglio aveva già assunto, nel 2015, l’impegno a revocare le sanzioni nucleari in caso di piena attuazione del PACG, ma anche a reintrodurle in caso di significativa inadempienza iraniana. A seguito della lettera del 28 agosto 2025 di Francia, Germania e Regno Unito e della mancata adozione, entro il 27 settembre 2025, di una nuova risoluzione ONU per mantenere la revoca, il Consiglio ha ritenuto necessario reintrodurre le misure restrittive, in coerenza con il punto 37 del PACG e con la risoluzione 2231 (2015).

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi iraniani, nonché agli operatori dell’Unione che effettuano operazioni di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, importazione, acquisto, finanziamento o prestazione di servizi connessi ai beni e ai settori colpiti. Il perimetro materiale è molto ampio e riguarda non solo il nucleare, ma anche beni dual use, petrolio, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, gas naturale, oro e metalli preziosi, grafite, metalli grezzi o semilavorati, software industriali, servizi navali, assicurativi e bancari, fino alle operazioni sui mercati dei capitali e ai trasferimenti di fondi.

Beni, tecnologie e autorizzazioni

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano il nucleo del regime di controllo: sono vietate le esportazioni e le importazioni di beni e tecnologie elencati negli allegati I, II e II bis, con un sistema graduato tra divieto assoluto e autorizzazione preventiva. I beni dell’allegato II bis sono soggetti a licenza, che deve essere negata in presenza di indizi di collegamento con attività nucleari o missilistiche sensibili o con questioni in sospeso per l’AIEA. Il testo rafforza inoltre gli obblighi di notifica tra Stati membri e Commissione in caso di rilascio, diniego o revoca delle autorizzazioni.

Settori energetici e industriali sensibili

Una parte centrale del regolamento riguarda il settore energetico iraniano. Sono vietate le esportazioni di attrezzature e tecnologie fondamentali per prospezione, produzione, raffinazione e liquefazione del greggio e del gas naturale, per l’industria petrolchimica e per specifiche attività navali. Parallelamente, sono vietate le importazioni nell’Unione di petrolio greggio, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e gas naturale di origine iraniana o esportati dall’Iran. Gli allegati IV, IV bis, V, VI, VI bis e VI ter dettagliano i codici SA interessati e distinguono tra beni soggetti a divieto, a controllo o a possibili deroghe transitorie.

Finanza, fondi congelati e trasferimenti

Il regolamento rafforza in modo significativo il comparto finanziario. Restano congelati i fondi di soggetti designati e vengono ridefinite le regole di sblocco in casi specifici, come crediti anteriori, bisogni fondamentali, spese legali, spese di custodia, obblighi diplomatici e operazioni collegate a contratti preesistenti. Gli articoli 30 e 30 bis introducono un sistema dettagliato di autorizzazioni e notifiche per i trasferimenti di fondi, con soglie differenziate e vigilanza rafforzata per gli intermediari finanziari. Sono inoltre vietati nuovi rapporti bancari, nuove succursali o controllate e nuove operazioni su obbligazioni pubbliche emesse dopo il 30 settembre 2025.

Deroghe, transizione e salvaguardie

Molte misure non si applicano retroattivamente ai contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, di regola fino al 1o gennaio 2026, purché coerenti con il PACG e con le disposizioni reintrodotte. Sono previste deroghe umanitarie, agricole, mediche, per missioni diplomatiche, per sicurezza ambientale e per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Alcune deroghe richiedono notifica preventiva di venti giorni lavorativi; in situazioni urgenti ambientali o di sicurezza è possibile autorizzare senza previa notifica, con comunicazione successiva entro tre giorni lavorativi.

Trasporti, navigazione ed elusione

Gli articoli 36, 37, 37 bis e 37 ter intervengono sui trasporti e sui servizi navali: vengono rafforzati gli obblighi dichiarativi doganali e vietati servizi di bunkeraggio, assistenza e classificazione navale, nonché la messa a disposizione di navi per petrolio e prodotti petrolchimici iraniani. Il regolamento vieta anche la partecipazione a operazioni di elusione e protegge le divulgazioni in buona fede effettuate per adempiere agli obblighi informativi previsti dagli articoli 30 e 31.

Aggiornamento degli allegati e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato del regolamento sostituisce integralmente numerosi allegati del regolamento (UE) n. 267/2012 e ne aggiunge di nuovi, ampliando e aggiornando gli elenchi di beni, tecnologie, software e soggetti sanzionati. Il Consiglio e la Commissione conservano un ruolo centrale nell’aggiornamento degli elenchi e nel riesame periodico delle misure.

Disposizioni principali

Contesto e reintroduzione delle misure restrittive

Il regolamento interviene a seguito della significativa inadempienza attribuita all’Iran nel quadro del PACG e della mancata adozione, entro il 27 settembre 2025, di una nuova risoluzione ONU che proseguisse la revoca delle sanzioni. Ne deriva il ripristino delle misure restrittive connesse alle risoluzioni ONU richiamate e il coordinamento con la decisione (PESC) 2025/1972. Le misure producono effetti senza retroattività per alcuni contratti conclusi prima del 30 settembre 2025.

Definizione di trasferimento di fondi

Viene introdotta la definizione di "trasferimento di fondi", comprensiva sia delle operazioni elettroniche tramite prestatore di servizi di pagamento sia delle operazioni non elettroniche (contanti, assegni, ordini contabili). È soppressa la precedente lettera u) dell’articolo 1.

Divieti su beni e tecnologie nucleari e dual use

L’articolo 2 vieta vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione di beni e tecnologie degli allegati I e II verso soggetti iraniani o per uso in Iran. L’allegato I riguarda in larga parte beni e tecnologie a duplice uso del regolamento (CE) n. 428/2009, con eccezioni specifiche; l’allegato II include ulteriori beni e tecnologie legati ad arricchimento, ritrattamento, acqua pesante o altre questioni rilevanti per l’AIEA. Gli Stati membri devono comunicare entro quattro settimane le autorizzazioni rilasciate per le voci della parte A dell’allegato I.

Regime autorizzatorio per l’allegato II bis

L’articolo 3 sottopone ad autorizzazione preventiva l’esportazione di beni e tecnologie dell’allegato II bis verso l’Iran o per uso in Iran. Le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione secondo l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009, con validità in tutta l’Unione, ma devono negarla se vi sono fondati motivi per ritenere che l’operazione contribuisca ad attività nucleari o missilistiche sensibili o ad altre questioni di preoccupazione per l’AIEA. Sono previste notifiche alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione in caso di diniego, revoca o modifica dell’autorizzazione, nonché consultazione preventiva in caso di autorizzazioni analoghe a dinieghi già vigenti.

Divieti di importazione dall’Iran di beni sensibili

L’articolo 4 vieta l’acquisto, l’importazione e il trasporto dall’Iran dei beni e delle tecnologie degli allegati I e II, indipendentemente dalla loro origine.

Assistenza tecnica, intermediazione e finanziamento

L’articolo 5 vieta assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni dell’elenco comune militare e agli allegati I e II. Per i beni dell’allegato II bis tali prestazioni sono soggette ad autorizzazione e l’autorità competente deve rifiutare quando l’operazione potrebbe contribuire alle attività nucleari o missilistiche vietate. Sono previsti obblighi informativi verso gli altri Stati membri e la Commissione.

Deroghe temporali e umanitarie ai divieti nucleari

Gli articoli 6 e 7 introducono deroghe: esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 per taluni beni dell’allegato I; transito di specifici beni per reattori ad acqua leggera; programmi tecnici AIEA; obblighi derivanti dalla Convenzione sulle armi chimiche; eccezioni per beni e servizi destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o umanitari, con eventuale controllo caso per caso del comitato sanzioni per beni dei gruppi nucleari/missilistici. Gli Stati membri devono notificare le autorizzazioni entro quattro settimane.

Restrizioni al settore petrolifero, petrolchimico e gas naturale

Gli articoli 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies, 10 sexies e 10 septies reintroducono il divieto di esportare all’Iran attrezzature e tecnologie fondamentali per petrolio, gas, petrolchimica e navigazione navale, nonché software legati ai processi industriali del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o ai programmi nucleare, militare e missilistico. Sono vietati anche assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi. Molte disposizioni prevedono una clausola di salvaguardia per contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, eseguibili fino al 1o gennaio 2026, con obblighi di notifica almeno venti giorni lavorativi prima per alcune fattispecie.

Divieti di importazione di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e gas naturale

Gli articoli 11, 13 e 14 bis vietano l’importazione, l’acquisto, il trasporto e il finanziamento relativi a petrolio greggio, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e gas naturale originari dell’Iran o esportati dall’Iran. Sono elencati negli allegati IV, IV bis e V i codici SA pertinenti. Sono previste deroghe per oli combustibili navali, per il rifornimento di navi costrette a fermarsi per forza maggiore, per specifici pagamenti a favore di soggetti sotto giurisdizione degli Stati membri e per contratti preesistenti, di regola fino al 1o gennaio 2026; in alcuni casi è necessaria la notifica preventiva di almeno venti giorni lavorativi.

Oro, metalli preziosi, diamanti, grafite e metalli grezzi o semilavorati

L’articolo 15 vieta operazioni con oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII nei confronti del governo iraniano e dei soggetti da esso controllati; l’articolo 15 bis estende il divieto a grafite e a metalli grezzi o semilavorati dell’allegato VII ter, rilevanti per industrie controllate dai Pasdaran o per i programmi sensibili. L’articolo 15 ter vieta assistenza tecnica, intermediazione e finanziamenti connessi a tali beni, mentre l’articolo 15 quater ammette l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025.

Banconote e monete iraniane

L’articolo 16 vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.

Restrizioni al finanziamento di imprese iraniane e investimenti

Gli articoli 17-22 vietano prestiti, crediti, acquisizioni o aumenti di partecipazioni e joint venture con soggetti iraniani impegnati in attività militari, nucleari, missilistiche, petrolifere, gasifere o petrolchimiche. Sono fornite definizioni specifiche per prospezione, produzione, raffinazione e industria petrolchimica. È vietata anche la cooperazione in materia di trasporto di gas naturale e l’accettazione di operazioni che consentano investimenti in imprese dedicate a estrazione o arricchimento dell’uranio e alla produzione di beni sensibili.

Congelamento dei fondi e servizi di messaggistica finanziaria

L’articolo 23, paragrafo 4, vieta i servizi specializzati di messaggistica finanziaria per soggetti inseriti negli allegati VIII e IX, salvo deroghe. Gli articoli 24-29 disciplinano lo sblocco di fondi congelati per vincoli giudiziari o arbitrali anteriori, pagamenti dovuti in base a contratti preesistenti, bisogni fondamentali, spese legali, spese di custodia, operazioni connesse al reattore ad acqua leggera e missioni diplomatiche o consolari; sono previste procedure di notifica e, in alcuni casi, silenzio-assenso o approvazione del comitato sanzioni.

Trasferimenti di fondi e vigilanza rafforzata

Gli articoli 30, 30 bis e 30 ter introducono un regime dettagliato per i trasferimenti di fondi tra enti finanziari/creditizi dell’Unione e soggetti bancari o cambiavalute iraniani, con soglie di 10 000, 40 000 e 100 000 EUR a seconda della natura dell’operazione e con requisiti di autorizzazione o mera notifica. Sono esclusi taluni prestatori di servizi di supporto tecnico o di messaggistica. Gli enti finanziari devono esercitare vigilanza rafforzata, conservare i registri per cinque anni e segnalare le operazioni sospette. L’articolo 31 impone ulteriori notifiche entro cinque giorni lavorativi per le succursali e controllate di enti con sede in Iran.

Divieti bancari, titoli, assicurazione e riassicurazione

Gli articoli 33, 34 e 35 vietano l’apertura di nuovi conti, uffici, succursali e joint venture con istituti iraniani, nonché l’acquisto o vendita di obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 30 settembre 2025. È vietata anche, con eccezioni limitate, la fornitura di assicurazioni, riassicurazioni e servizi di intermediazione assicurativa a favore dell’Iran o di soggetti iraniani.

Restrizioni ai trasporti, ispezioni e servizi navali

Gli articoli 36 e 37 rafforzano gli obblighi dichiarativi doganali e vietano bunkeraggio, approvvigionamento e taluni servizi di assistenza a navi o aeromobili cargo iraniani quando vi siano motivi fondati di ritenere che trasportino beni vietati. Gli articoli 37 bis e 37 ter vietano, dal 1o gennaio 2026, servizi di classificazione e sorveglianza navale e la messa a disposizione di navi destinate al trasporto o stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici, salvo misure idonee a impedirne l’uso per merci di origine iraniana o deroghe per contratti e contratti accessori preesistenti.

Definizione di persone assimilate a soggetti iraniani e clausole di elusione

L’articolo 39 precisa che, per talune disposizioni, non sono considerati soggetti iraniani gli organismi titolari di diritti derivanti da accordi di produzione condivisa concessi prima del 30 settembre 2025 da un governo sovrano diverso dall’Iran. L’articolo 41 vieta la partecipazione consapevole a attività di elusione delle misure restrittive elencate, mentre l’articolo 42 tutela la divulgazione in buona fede delle informazioni richieste dagli articoli 30 e 31.

Deroghe per salute, sicurezza e tutela ambientale

L’articolo 43 consente agli Stati membri di adottare misure necessarie per rispettare obblighi nazionali, UE o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e tutela ambientale, con possibili autorizzazioni urgenti senza preavviso in caso di minaccia. L’articolo 43 bis introduce una deroga specifica per attività di prospezione o sfruttamento di idrocarburi nell’Unione svolte in forza di licenze rilasciate prima della designazione del soggetto in allegato IX, quando necessarie per evitare danni ambientali o la distruzione permanente del valore della licenza.

Aggiornamento degli allegati e ruolo di Consiglio e Commissione

L’articolo 45 attribuisce alla Commissione la modifica di alcuni allegati sulla base di accertamenti ONU, del comitato sanzioni o di informazioni degli Stati membri; il Consiglio aggiorna gli allegati VIII e IX in base alle designazioni ONU e alle proprie decisioni di inserimento nell’elenco. È previsto il riesame periodico, almeno ogni 12 mesi, dell’allegato IX.

Allegati sostitutivi e nuovi elenchi settoriali

Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I, II e II bis e introduce gli allegati IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis e VII ter, che dettagliano i beni e le tecnologie sottoposti a divieto o autorizzazione. Sono inoltre soppressi gli allegati XIII e XIV. Gli elenchi coprono prodotti a duplice uso, materiali nucleari, petroliferi, petrolchimici, gas naturale, software industriali, materiali metallici e attrezzature navali.

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