Ordinanza n. 423/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emanato dallo S.U.I. di -OMISSIS- il 10.12.2025 avente ad oggetto la revoca del nulla osta 24.6.2025 all’assunzione di -OMISSIS- e l’archiviazione della relativa domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro già rilasciato e archiviazione della domanda di assunzione
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento dello Sportello unico per l'immigrazione che aveva revocato il nulla osta rilasciato per l'assunzione di un lavoratore straniero e disposto l'archiviazione della domanda. A sostegno della domanda cautelare sono state dedotte circostanze relative alla ritardata trasmissione del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto, prospettando l'erroneità della revoca e dell'archiviazione alla luce della possibile giustificazione del ritardo e della conseguente permanenza dei presupposti per conservare il nulla osta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ordinato all'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di riesaminare in contraddittorio con la società la situazione, verificando la sussistenza dei presupposti per la conservazione del nulla osta già rilasciato. La prova dell'esito della nuova fase procedimentale dovrà essere depositata dalla parte più diligente nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi previsto per la camera di consiglio. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata al 24 settembre 2026; la liquidazione delle spese è stata rinviata al provvedimento conclusivo della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e ordine di riesame; il comma 5 è richiamato per il termine di deposito della prova dell'esito della nuova fase procedimentale.
D.P.C.S. n. 134 del 2020
Le produzioni relative all'esito del riesame devono rispettare le regole tecniche del processo amministrativo telematico.
Massime di principio
- Quando siano dedotte circostanze potenzialmente idonee a giustificare la ritardata trasmissione di un documento rilevante per il procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro, il giudice cautelare può sospendere l'efficacia della revoca e ordinare all'Amministrazione un riesame in contraddittorio circa la sussistenza dei presupposti per conservare il nulla osta già rilasciato.
- La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame quando l'Amministrazione debba rivalutare, alla luce delle circostanze dedotte dal privato, gli effetti di un ritardo documentale sul mantenimento di un provvedimento favorevole.
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