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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4809 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria fondata su alcune cartelle di pagamento. Con il primo motivo ha sostenuto che le cartelle fossero state regolarmente notificate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. La Corte ha però rilevato che la CTR non aveva applicato erroneamente la disciplina della notificazione, ma aveva semplicemente valutato le prove ritenendo non dimostrata la regolare notifica: tale censura avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., secondo la formulazione vigente, e non è stata adeguatamente formulata. Con il secondo motivo Equitalia ha sostenuto che, per l'iscrizione ipotecaria, non fosse necessaria la preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, poiché l'ipoteca avrebbe natura cautelare e non espropriativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che il secondo motivo era, in linea di principio, fondato, poiché l'intimazione ex art. 50 non è necessariamente richiesta per l'iscrizione ipotecaria, avente natura non espropriativa. Tuttavia, la sentenza di merito si fondava anche su un'autonoma e sufficiente ragione decisoria: la mancata prova della regolare notificazione delle cartelle. Poiché Equitalia non ha validamente censurato tale ragione, essa era comunque sufficiente a mantenere ferma la decisione impugnata. Equitalia è stata condannata al pagamento di 8.000 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La Corte ha precisato che, nel caso esaminato, non era in discussione l'interpretazione della norma, ma la valutazione del giudice di merito circa l'insufficienza della prova della concreta e regolare notificazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50

    Prevede l'intimazione di pagamento prima dell'avvio dell'espropriazione quando sia trascorso oltre un anno dalla notificazione della cartella. Secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite n. 19667/2014, tale intimazione non è necessariamente richiesta per l'iscrizione ipotecaria, che non ha natura espropriativa ma cautelare e di garanzia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti

    La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'errata interpretazione o applicazione della norma; invece, la contestazione della valutazione delle prove o dell'omesso esame di un fatto decisivo deve essere proposta secondo il n. 5, rispettando i requisiti della formulazione vigente.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato quale base per il deposito della memoria illustrativa di Equitalia nel giudizio di cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla legge n. 228/2012

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenerla, il ricorrente deve contestarle tutte in modo ammissibile e fondato; se una rimane valida, la decisione non può essere cassata.
  • La contestazione della mancata prova della notificazione riguarda normalmente la valutazione del materiale probatorio e non, di per sé, la violazione della norma sulla notificazione. Occorre quindi individuare correttamente il vizio processuale da dedurre in cassazione.
  • Nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è sufficiente lamentare genericamente una diversa valutazione delle prove: bisogna indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice avrebbe omesso di esaminare.
  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale ha natura cautelare e di garanzia, non espropriativa; pertanto, in linea generale, non richiede la preventiva intimazione prevista dall'art. 50 per l'inizio dell'espropriazione oltre l'anno dalla notifica della cartella.
  • Anche quando uno dei motivi di ricorso è teoricamente fondato, il ricorso può essere comunque respinto se resta intatta un'altra autonoma ragione della sentenza impugnata.

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