Regolamento (UE) 2016/1815
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1815 della Commissione, del 13 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, necessari per determinare il prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE del mercato agricolo. I valori sono fissati in base ai codici NC dei prodotti e alle origini paesi terzi indicate nell'allegato. Trattandosi di un atto di esecuzione fondato su dati giornalieri, produce effetti immediati dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, provenienti dai paesi terzi ivi indicati. I valori sono fissati per i soli prodotti e origini elencati e sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1815 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina gli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che, in applicazione dei risultati dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, esistono criteri per fissare valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, identificati tramite codice NC, e le origini paesi terzi indicate per ciascun prodotto. I valori sono espressi in EUR/100 kg e vengono utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE sulle importazioni agricole.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC, i relativi valori in funzione del paese di origine, includendo talvolta la categoria "ZZ", corrispondente a "altre origini".
Tra i prodotti elencati figurano, a titolo esemplificativo, taluni pomodori, funghi, aglio, mele e altri ortofrutticoli, con valori differenziati per origini come Marocco, Turchia, Argentina, Cile, Brasile, Egitto, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sudafrica e Cina.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La scelta è coerente con la natura del meccanismo, fondato su dati giornalieri variabili e quindi soggetto a aggiornamento frequente. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base normativa e funzione dei valori forfettari
Il regolamento dà attuazione all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, di tale regolamento. La funzione di tali valori è quella di contribuire alla determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Fissazione dei valori per prodotto e origine
L'allegato contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini (codici paese terzo). Per ciascun prodotto possono essere indicati più valori a seconda dell'origine, compreso il codice "ZZ" che indica "altre origini".
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione del carattere giornaliero del calcolo dei valori forfettari. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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