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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1822

Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per cinque sostanze attive già disciplinate dal regolamento (CE) n. 396/2005 e inserisce separatamente il tiodicarb nell'allegato V. Le modifiche discendono dai pareri motivati dell'EFSA e, in alcuni casi, dalla necessità di ridurre i limiti per ragioni di tutela dei consumatori o di fissare il limite di determinazione per mancanza di dati. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima del 7 maggio 2017 e un termine di riesame entro due anni per taluni LMR provvisori.

Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb nei prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di specifiche sostanze attive antiparassitarie presenti in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Riguarda gli operatori della filiera agroalimentare, gli Stati membri e, per le implicazioni commerciali, i paesi terzi che esportano verso l'Unione. Le nuove regole si applicano dal 7 maggio 2017, con regime transitorio per i prodotti ottenuti prima di tale data; per aclonifen, fluazinam e sulcotrione e per alcune categorie di deltametrina e metomil continua ad applicarsi la disciplina previgente se i prodotti sono stati ottenuti prima del 7 maggio 2017.

Modifica degli LMR per aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, recependo i pareri motivati dell'EFSA e le valutazioni della Commissione sulla sicurezza per i consumatori. L'obiettivo è allineare gli LMR alla situazione scientifica aggiornata, riducendo i limiti quando emergono rischi o fissandoli al limite di determinazione quando mancano dati sufficienti.

Ambito materiale e fonti di valutazione

Il provvedimento riguarda residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Le modifiche sono fondate sugli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 396/2005 e tengono conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, delle consultazioni con i laboratori di riferimento dell'Unione e delle osservazioni dei partner commerciali via OMC.

Aclonifen

Per l'aclonifen l'EFSA aveva raccomandato la riduzione di numerosi LMR, tra cui quelli relativi a patate, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, pomodori, granturco dolce, legumi, prodotti di origine animale e latte. Per alcuni prodotti, come peperoni, infusioni di erbe e spezie, l'Autorità ha rilevato lacune informative ma non rischi per i consumatori; perciò i relativi LMR restano al livello vigente o a quello indicato dall'EFSA e devono essere riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.

Deltametrina

Per la deltametrina il regolamento riduce diversi LMR a seguito dell'individuazione di un rischio per i consumatori, in particolare per pomodori, meloni, cocomeri, cavoli cinesi e ricci, scarola, spinaci e foglie simili, fagioli secchi, riso e frumento in chicchi. Molti altri LMR vengono ridefiniti per una vasta gamma di prodotti, compresi frutta, ortaggi, cereali, tè, spezie, prodotti di origine animale e miele. In caso di mancanza di dati per taluni prodotti, il regolamento stabilisce il limite di determinazione, con note tecniche sulle informazioni mancanti e sul riesame previsto entro il 18 ottobre 2018 per alcuni profili di dati.

Fluazinam

Per il fluazinam il regolamento riduce i limiti per patate, cipolle e scalogni e aumenta quello per i pomodori. Per mele, pere, uve da tavola e da vino, more, lamponi, fagioli secchi e infusioni di erbe da radici, l'EFSA ha evidenziato lacune informative: i valori sono mantenuti al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità e saranno oggetto di revisione entro due anni.

Metomil

Il metomil è interessato sia da una revisione dei limiti sia da una modifica della definizione di residuo. Il regolamento riduce gli LMR per pomodori, melanzane, cetrioli e zucchine; mantiene quello per i cetriolini; riduce inoltre gli LMR per uve da vino, patate, cetrioli, zucchine, meloni, zucche e cocomeri a causa di un rischio per i consumatori. Per altre matrici, tra cui peperoni, lattuga, spinaci, legumi freschi e secchi, semi di soia, semi di cotone, mais e avena, i limiti sono fissati al livello vigente o indicato dall'EFSA, con successiva revisione entro due anni in caso di dati mancanti.

Tiodicarb

Il tiodicarb viene separato dalla disciplina del metomil e inserito autonomamente nell'allegato V. L'allegato contiene per esso un insieme di LMR, in larga parte al limite di determinazione, applicabili a diverse categorie di prodotti vegetali e animali.

Sulcotrione

Per il sulcotrione il regolamento adotta una definizione di residuo diversa per i prodotti di origine animale, ritenuta la soluzione più appropriata fra quelle prospettate dall'EFSA. Gli LMR per granturco dolce, mais e sorgo in chicchi restano invariati; per salsefrica, tessuti e latte di suini, bovini, ovini e caprini sono previsti valori al livello vigente o indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni.

Regole generali sui prodotti non autorizzati

Per i prodotti sui quali il fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione o al livello applicabile per difetto, in coerenza con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni transitorie e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 7 maggio 2017. Per i prodotti ottenuti prima di tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, con specificazioni diverse per aclonifen, fluazinam, sulcotrione, deltametrina e metomil. Questa disciplina transitoria è giustificata dall'esigenza di garantire normali condizioni di commercializzazione, trasformazione e consumo e di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'allegato del regolamento. Nell'allegato II sono inserite o sostituite le colonne relative ad aclonifen, fluazinam, sulcotrione, deltametrina (cis-deltametrina) e metomil; nell'allegato III sono soppresse le colonne relative ad aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil e sulcotrione; nell'allegato V è aggiunta una colonna specifica per il tiodicarb.

Aclonifen: riduzioni, mantenimenti e LMR provvisori

Sulla base del parere EFSA, diversi LMR sono ridotti, in particolare per patate, carote, sedano rapa, aglio, cipolle, scalogni, pomodori, granturco dolce, alcune spezie e prodotti di origine animale e latte. Per altri prodotti gli LMR sono mantenuti o aumentati. Per peperoni, infusioni di erbe (essiccate, di fiori e foglie) e spezie (semi, frutti e bacche) l'EFSA ha rilevato carenze informative; i relativi LMR restano al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Per alcuni prodotti, in mancanza di dati, si applica il limite di determinazione.

Deltametrina: riduzione di LMR per prodotti con rischio per il consumatore

L'EFSA ha individuato un rischio per i consumatori per vari LMR vigenti, tra cui pomodori, meloni, cocomeri, cavoli cinesi e ricci, scarola, spinaci e foglie simili, fagioli secchi, riso e frumento in chicchi; il regolamento ne impone la riduzione. Per numerosi altri prodotti vegetali e animali gli LMR sono fissati o mantenuti a livelli specifici. Per fichi, cardi, sedano e spezie (semi) l'assenza di informazioni ha condotto alla fissazione allo specifico limite di determinazione. Il testo contiene anche una serie di LMR di transizione e note tecniche relative a metodi di analisi, sperimentazioni e trasformazione.

Fluazinam: revisione dei LMR e limiti provvisori

L'EFSA raccomanda di ridurre gli LMR per patate, cipolle e scalogni e di aumentare quelli per i pomodori. Per mele, pere, uve da tavola e da vino, more, lamponi, fagioli secchi e infusioni di erbe (radici) sono state rilevate lacune informative; i LMR sono mantenuti al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità e saranno riesaminati entro due anni.

Metomil: modifica della definizione di residuo e riduzione di LMR

L'Autorità propone di modificare la definizione dei residui e di ridurre gli LMR per pomodori, melanzane, cetrioli e zucchine. Per cetriolini gli LMR sono mantenuti. Per uve da vino, patate, cetrioli, zucchine, meloni, zucche e cocomeri, l'EFSA ha riscontrato un rischio per i consumatori e il regolamento riduce i relativi LMR. Per peperoni, meloni, zucche, cocomeri, lattuga, spinaci, legumi freschi e secchi, semi di soia, semi di cotone, mais e avena sono previsti LMR al livello vigente o indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni in caso di dati mancanti.

Tiodicarb: inserimento nell'allegato V

Il tiodicarb è separato dalla definizione di residuo del metomil e inserito autonomamente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, con LMR specifici basati sul limite di determinazione per molti prodotti.

Sulcotrione: definizione di residuo e LMR per prodotti di origine animale

Per il sulcotrione il regolamento modifica la definizione di residuo soltanto per i prodotti di origine animale, adottando la soluzione ritenuta opportuna rispetto alle due opzioni esaminate dall'EFSA. Per granturco dolce, mais e sorgo in chicchi gli LMR vigenti sono mantenuti. Per salsefrica, carni, frattaglie e latte di suini, bovini, ovini e caprini, l'assenza di informazioni comporta l'adozione di LMR al livello vigente o indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni.

Regola generale per i prodotti non autorizzati e assenza di CXL o tolleranze all'importazione

Per i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione né limiti massimi di residui del Codex, gli LMR devono essere fissati al limite di determinazione o al valore applicabile per difetto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Decorrenza, disciplina transitoria ed entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'applicazione della disciplina previgente ai prodotti ottenuti prima del 7 maggio 2017 per aclonifen, fluazinam, sulcotrione e, con alcune eccezioni, per deltametrina e metomil. L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 7 maggio 2017.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitaricommercio internazionalemangimi

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