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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05990/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Un proprietario di fondo rustico confinante ha convenuto in giudizio i venditori originari e gli acquirenti di due particelle agricole, chiedendo di accertare il proprio diritto di riscatto agrario sulle particelle vendute previo frazionamento, assumendo che la vendita fosse avvenuta senza la previa notificazione della proposta di alienazione e quindi in violazione della prelazione agraria. I convenuti hanno contestato sia i presupposti soggettivi sia quelli oggettivi del retratto, deducendo in particolare che l'attore non avesse la capacità lavorativa richiesta dalla legge e che i terreni venduti fossero, al momento dell'alienazione, ancora detenuti in affitto da una terza persona. Il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo la prova della capacità lavorativa necessaria; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provata l'esistenza di un affitto non cessato prima della vendita e, quindi, la sussistenza dell'ostacolo al retratto, nonché l'insufficienza della forza lavorativa del retraente calcolata su tutti i fondi stabilmente goduti a qualsiasi titolo. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) erronea interpretazione dell'art. 8 l. n. 590/1965, sostenendo che il calcolo della capacità lavorativa dovesse limitarsi ai fondi in proprietà e non includere quelli detenuti a titolo personale come affitto o comodato; 2) errata esclusione dal computo della forza lavoro dell'apporto della moglie e del padre, con dedotta violazione delle norme sulle prove e asserita errata valutazione testimonial; 3) falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 817/1971, lamentando che la capacità lavorativa dovesse essere rapportata alla vocazione naturale del fondo e non alle colture effettivamente praticate; 4) vizio di motivazione e falsa applicazione delle norme probatorie, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto ancora esistente, al momento della vendita, un contratto di affitto in favore di una terza persona, nonostante il rogito e le risultanze istruttorie lasciassero intendere la cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione di merito. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini del requisito del triplo della capacità lavorativa ex art. 8 l. n. 590/1965, devono essere computati tutti i fondi stabilmente condotti dal coltivatore a qualunque titolo, in coerenza con l'art. 31 della stessa legge e con la ratio di favorire la piccola proprietà contadina effettivamente sostenibile dalla forza lavoro familiare. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto l'apparente veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività preclusa in cassazione; ha inoltre precisato che la dichiarazione del padre non era stata trattata come confessione, ma liberamente apprezzata come testimonianza. Ha reputato infondato il terzo motivo, osservando che l'esistenza di un contratto di affitto registrato costituiva prova idonea dell'ostacolo legale al retratto e che l'atto notarile non valeva a dimostrare l'inesistenza del rapporto agrario, poiché il contenuto probatorio dell'atto pubblico copre solo i fatti avvenuti alla presenza del notaio. Ha infine respinto il quarto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, essendo comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito nel ritenere non attendibili alcune deposizioni e nel valorizzarne altre; la doglianza si risolveva ancora una volta in una richiesta di rivalutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 590 del 1965

    Per il calcolo del requisito del triplo della capacità lavorativa occorre considerare tutti i fondi stabilmente condotti dal coltivatore, a qualunque titolo, non solo quelli in proprietà o enfiteusi; il requisito va provato dal retraente.

  • art. 7 l. n. 817 del 1971

    La prelazione del confinante presuppone, oltre alla qualità di proprietario e coltivatore diretto, la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina speciale, compresa l'assenza di ostacoli derivanti da rapporti agrari in corso.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione letterale della norma, ma la Corte ha preferito l'interpretazione sistematica in combinato disposto con l'art. 31 l. n. 590/1965.

  • art. 31 l. n. 590 del 1965

    La definizione di coltivatore diretto e la verifica della forza lavorativa complessiva devono essere lette in rapporto a tutti i fondi stabilmente condotti.

  • art. 2697 c.c.

    Il retraente sopporta l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della prelazione o del riscatto agrario.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quanto ai profili presuntivi e alla valutazione del materiale probatorio, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché miravano a rivalutare i fatti.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova, ma non ha inciso sull'esito, essendo stata esclusa la trasformazione della testimonianza in confessione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la doglianza tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ricordato che il giudice di merito può attribuire prevalenza ad alcune fonti rispetto ad altre con motivazione logica.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico; nel caso concreto la motivazione era sufficiente e comprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità sono state in parte ritenute inammissibili perché volte a ottenere una nuova valutazione di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del requisito del "triplo della capacità lavorativa" richiesto per la prelazione o il riscatto agrario, il computo della forza lavoro deve riferirsi all'insieme dei fondi stabilmente condotti dal coltivatore, indipendentemente dal titolo giuridico di disponibilità, perché la norma va letta in modo sistematico e coerente con la finalità di assicurare una piccola proprietà contadina effettivamente coltivabile.
  • Chi invoca il retratto agrario sopporta l'onere di provare tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale; la prelazione agraria costituisce infatti eccezione al principio di libera circolazione dei beni e non può essere ampliata oltre i casi tassativamente previsti.
  • Le doglianze che, sotto l'etichetta di violazione di legge o di nullità della motivazione, mirano in realtà a una nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei testimoni sono inammissibili in sede di legittimità.
  • L'esistenza di un rapporto agrario opponibile al momento della vendita può essere provata dal giudice di merito sulla base degli atti e delle prove raccolte; l'atto pubblico notarile fa fede solo dei fatti avvenuti alla presenza del notaio e non anche della verità intrinseca delle dichiarazioni delle parti circa l'inesistenza di rapporti di affitto in corso.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; se il giudice esplicita le ragioni per cui ritiene attendibili alcune prove e non altre, la censura per vizio motivazionale si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non ammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

RamiFamigliaContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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