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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6180 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, relativa a un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP dell'anno 2003. L'accertamento, fondato sul metodo analitico-induttivo, contestava maggiori ricavi non dichiarati, determinati applicando agli accessori per macchine per maglieria una percentuale di ricarico del 27,54%, rilevata per gli accessori per macchine per confezioni, nonché costi ritenuti indeducibili. Con il primo motivo l'Agenzia ha censurato la valutazione negativa della presunzione sui maggiori ricavi; con il secondo ha contestato la motivazione della CTR circa la prova dei costi e della loro inerenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta e logicamente motivata la valutazione della CTR secondo cui la diversa natura dei prodotti rendeva eterogenei e non comparabili i dati sulle percentuali di ricarico. La sproporzione tra i ricarichi, da sola, non costituiva quindi un elemento presuntivo dotato di gravità, precisione e concordanza, idoneo a invertire l'onere della prova. È stato invece accolto il secondo motivo, poiché la CTR aveva motivato in modo meramente assertivo e generico sull'esistenza, sull'inerenza e sulla deducibilità dei costi, senza esaminare le singole voci né il contenuto della documentazione prodotta. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per il riesame del solo motivo accolto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    La norma consente di censurare in cassazione il vizio motivazionale su fatti decisivi. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta infondata quanto alla presunzione sui maggiori ricavi, ma fondata quanto alla motivazione sui costi indeducibili.

  • Art. 378 c.p.c.

    memoria ex art. 378 c.p.c.

    La società resistente ha depositato una memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.

  • Principi in materia di prova presuntiva

    gravità, precisione e concordanza

    Gli elementi posti dall'Amministrazione a fondamento di un accertamento analitico-induttivo devono essere concretamente idonei a fondare una presunzione. Solo presunzioni effettive possono determinare l'inversione dell'onere della prova; non è sufficiente un qualsiasi dato o una mera sproporzione economica.

Massime di principio

  • In un accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione deve dimostrare in modo convincente che gli indizi utilizzati siano gravi, precisi e concordanti; non può trasferire automaticamente al contribuente l'onere di confutare un elemento privo di adeguato valore presuntivo.
  • Percentuali di ricarico riferite a categorie merceologiche diverse non sono automaticamente comparabili: occorre dimostrare l'omogeneità dei prodotti, dei mercati e delle condizioni commerciali.
  • La sola sproporzione tra margini o ricarichi può costituire un indizio, ma non è sufficiente se i dati di confronto sono eterogenei o non compatibili.
  • Il giudice tributario deve motivare specificamente l'esame delle singole voci di costo e della documentazione prodotta, spiegando perché essa dimostri, o non dimostri, l'effettività e l'inerenza dei costi.
  • Una sentenza può essere cassata con rinvio anche quando l'esito non viene definito nel merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare esclusivamente il punto accolto dalla Cassazione.

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