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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della determina n. 44 del 19/08/2025, con la quale il Direttore Generale dell'ATI ha disposto, a sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/90, la revoca della precedente determinazione. N. 155 del 11/11/2024, con cui aveva disposto per il Comune di Lipari di presentare ad ARERA istanza di accesso allo schema regolatorio di convergenza ai sensi dell’articolo 32.3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 639/2023/R/Idr.

Giustizia amministrativa202502519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, della precedente determinazione relativa alla presentazione ad ARERA di un’istanza di accesso allo schema regolatorio di convergenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Lipari ha proposto ricorso per l’annullamento della determina n. 44 del 19 agosto 2025, adottata dal Direttore generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Messina, con cui è stata revocata, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, la precedente determinazione n. 155 dell’11 novembre 2024, relativa alla presentazione, per il Comune di Lipari, di un’istanza ad ARERA di accesso allo schema regolatorio di convergenza previsto dall’art. 32.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non decide nel merito la domanda di annullamento. Rilevato che l’amministrazione deve depositare, entro il termine per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dell’atto, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili al giudizio, dispone un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione intimata. Il deposito deve avvenire entro il termine di legge, in vista dell’udienza di merito fissata al 9 luglio 2026. Il Collegio precisa che gli atti “utili al giudizio” comprendono qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche in relazione all’art. 21-octies, secondo comma, l. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    revoca della precedente determinazione

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento amministrativo di revoca impugnato; l’ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    atti che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio

    È richiamato per chiarire che la documentazione utile comprende qualsiasi atto potenzialmente rilevante per la decisione, anche ai fini della verifica dell’eventuale non invalidità del provvedimento per vizi formali.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    l’Amministrazione [deve] depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio

    Individua l’obbligo dell’amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e la relativa documentazione entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti

    Attribuisce al giudice il potere-dovere di ordinare l’esibizione o il deposito degli atti non prodotti dall’amministrazione.

  • art. 32.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr

    schema regolatorio di convergenza

    La disposizione è indicata nel provvedimento amministrativo originariamente adottato, ma l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • L’amministrazione intimata deve depositare nel giudizio amministrativo, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua adozione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto utile alla decisione.
  • In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice amministrativo può disporre l’esibizione o il deposito degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., anche d’ufficio e in vista dell’udienza di merito.
  • La nozione di atti e documenti “utili al giudizio” comprende qualsiasi elemento documentale potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione della controversia, inclusa la verifica dell’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoIstruttoria processuale
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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