Circolare n. 48 del 6/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento fiscale dei trust introdotto dalla legge finanziaria 2007, distinguendo tra trust trasparenti, opachi e revocabili, nonché tra trust residenti e non residenti. Vengono illustrati i criteri di residenza fiscale, gli adempimenti dichiarativi e contabili, la tassazione dei redditi imputati ai beneficiari e il regime delle imposte indirette applicabile all’atto istitutivo, all’atto dispositivo, alle operazioni intermedie e al trasferimento finale ai beneficiari. Sono inoltre richiamate le decorrenze delle nuove norme e i rapporti con la Convenzione dell’Aja e con la disciplina previgente.
Disciplina fiscale dei trust ai fini delle imposte sui redditi e indirette
Trust: disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette
La circolare esamina la nuova disciplina fiscale dei trust introdotta dalla legge finanziaria 2007, chiarendo i profili di soggettività tributaria, la residenza fiscale, gli adempimenti, il trattamento dei redditi del trust e dei beneficiari, nonché il regime delle imposte indirette applicabile agli atti costitutivi e dispositivi e al trasferimento finale dei beni.
Natura del trust e riconoscimento nell’ordinamento
Il trust è descritto come istituto tipico della common law, caratterizzato da un rapporto fiduciario tra disponente e trustee e dalla segregazione patrimoniale dei beni conferiti, separati sia dal patrimonio del trustee sia da quello del disponente e del beneficiario. La circolare evidenzia che, pur mancando una disciplina civilistica interna, il trust trova riconoscimento in Italia per effetto della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge n. 364 del 1989 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
La Convenzione individua alcuni elementi essenziali del trust:
- i beni vincolati costituiscono una massa distinta dal patrimonio del trustee;
- i beni sono intestati al trustee o ad altro soggetto per suo conto;
- il trustee deve amministrare, gestire e disporre dei beni secondo l’atto istitutivo e la legge, rendendo conto della gestione.
Soggettività fiscale e tipologie rilevanti
Con la finanziaria 2007 il trust è stato incluso tra i soggetti passivi IRES, acquisendo autonoma soggettività tributaria. Ai fini delle imposte sui redditi, la circolare distingue due assetti principali:
- trust con beneficiari individuati, i cui redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari;
- trust senza beneficiari individuati, i cui redditi sono tassati direttamente in capo al trust.
È inoltre possibile che un trust sia in parte opaco e in parte trasparente, ad esempio quando una quota del reddito viene accantonata a capitale e una quota viene attribuita ai beneficiari. In tal caso, la parte accantonata è tassata in capo al trust, mentre quella attribuita ai beneficiari è imputata a questi ultimi.
La circolare richiama anche il trust revocabile, nel quale il disponente si riserva la facoltà di revocare l’attribuzione dei beni. In tale ipotesi non vi è un trasferimento irreversibile e, ai fini delle imposte sui redditi, il trust non dà luogo ad autonomo soggetto passivo: i redditi restano tassati in capo al disponente.
Residenza fiscale del trust
La residenza del trust è determinata secondo i criteri dell’articolo 73 del TUIR, adattati alla natura dell’istituto. Un soggetto IRES è residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha in Italia almeno uno dei seguenti elementi:
- sede legale;
- sede dell’amministrazione;
- oggetto principale dell’attività.
Per i trust, la circolare indica come criteri normalmente più significativi la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale. La sede dell’amministrazione rileva soprattutto quando il trust disponga di una struttura organizzativa propria; in difetto, tende a coincidere con il domicilio fiscale del trustee. L’oggetto principale va valutato in concreto, tenendo conto della natura dei beni vincolati e dell’attività effettivamente svolta.
Sono richiamate anche le convenzioni contro le doppie imposizioni, ai fini della qualificazione internazionale del trust come “persona” ai sensi del modello OCSE.
Presunzioni antielusive di residenza in Italia
La disciplina introduce specifiche presunzioni di residenza fiscale in Italia per contrastare trust fittiziamente localizzati all’estero. In particolare, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria:
- i trust e gli istituti analoghi istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando almeno un disponente e almeno un beneficiario sono fiscalmente residenti in Italia;
- i trust istituiti in Stati non collaborativi quando, dopo la costituzione, un soggetto residente trasferisce al trust immobili o diritti reali immobiliari siti in Italia, ovvero costituisce su di essi vincoli di destinazione.
La presunzione opera solo per trust formalmente istituiti in Paesi non inclusi nella white list. La circolare elenca i Paesi allora compresi nella white list e precisa che le presunzioni hanno natura relativa, essendo ammessa la prova dell’effettiva residenza estera.
La conseguenza della residenza in Italia è l’applicazione del principio del worldwide income: tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, sono imponibili in Italia. Per i trust non residenti, invece, l’imponibilità riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Adempimenti del trust e obblighi contabili
Il trust, quale soggetto passivo IRES, deve adempiere agli obblighi previsti per i soggetti IRES, a partire dalla dichiarazione annuale dei redditi. Il trust residente deve inoltre avere un proprio codice fiscale e, se esercita attività commerciale, anche una propria partita IVA.
Tutti gli adempimenti fiscali sono curati dal trustee. Se un trustee amministra più trust, deve presentare una dichiarazione per ciascun trust.
In materia contabile, la circolare precisa che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili:
- i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
- i trust che esercitano attività commerciale in modo non esclusivo.
Per i trust commerciali si applicano, rispettivamente, le disposizioni contabili previste dagli articoli 14 e 20 del DPR n. 600 del 1973. La circolare afferma inoltre che il trust è soggetto agli adempimenti formali e sostanziali relativi all’IRAP, in base all’attività svolta.
Trasferimento dei beni nel trust
Il trasferimento dei beni al trust è trattato in modo differenziato a seconda che il disponente sia o meno imprenditore e della natura dei beni trasferiti.
Se il conferimento riguarda beni relativi all’impresa, questi fuoriescono dalla disponibilità dell’imprenditore per finalità estranee all’impresa. Ne deriva, per il disponente imprenditore, la rilevanza di componenti positivi di reddito secondo il TUIR e, inoltre, l’assoggettamento a IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5 del DPR n. 633 del 1972. In particolare:
- il trasferimento di beni merce genera un ricavo d’esercizio da determinare sul valore normale;
- il trasferimento di beni strumentali o patrimoniali dell’impresa può generare plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del TUIR.
Quando il trasferimento riguarda un’azienda, la circolare richiama l’articolo 58, comma 1, del TUIR e ritiene conservata la neutralità fiscale, a condizione che il trustee assuma l’azienda ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.
Se il trasferimento ha ad oggetto beni diversi da quelli relativi all’impresa, in assenza di corrispettivo non si genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust. Analogamente, il trustee imprenditore non realizza sopravvenienze attive perché i beni conferiti costituiscono un patrimonio separato e non si confondono con il suo patrimonio personale.
Per le partecipazioni, il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto. La neutralità non opera, tuttavia, se i titoli sono detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato ai sensi del d.lgs. n. 461 del 1997, poiché il trasferimento a un conto intestato a soggetto diverso è assimilato a cessione onerosa.
Cessioni di beni durante la vita del trust
Le cessioni di beni effettuate durante la vita del trust seguono le ordinarie regole fiscali. Se poste in essere nell’esercizio dell’impresa, la disciplina varia in funzione della categoria del bene ceduto. Se non effettuate nell’esercizio dell’impresa, possono generare redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, quando ne ricorrano i presupposti.
Per il calcolo delle plusvalenze si fa riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente. Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio rilevante ai fini dell’articolo 67 del TUIR. Per i beni acquistati dal trust, si assume invece il prezzo pagato.
Redditi del trust e imputazione ai beneficiari
La circolare chiarisce che, nei casi in cui i beneficiari siano individuati, i redditi del trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari, in proporzione alle quote previste nell’atto istitutivo o in documenti successivi, oppure in parti uguali in mancanza di indicazioni.
Per “beneficiario individuato” deve intendersi il beneficiario di reddito, ossia il soggetto titolare di un diritto attuale a ottenere dal trustee la distribuzione della quota di reddito imputata. L’imputazione avviene per competenza, indipendentemente dall’effettiva percezione, e i redditi imputati sono tassati con le aliquote personali del beneficiario.
La circolare precisa che la distribuzione materiale delle somme al beneficiario è una mera movimentazione finanziaria, fiscalmente irrilevante. Inoltre:
- se il reddito è già stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva in capo al trust, non concorre ulteriormente alla base imponibile;
- il principio di non duplicazione impedisce una nuova tassazione ai beneficiari di redditi già tassati in capo al trust quando questo era opaco;
- il credito d’imposta per imposte estere spetta al trust nei trust opachi, ai beneficiari nei trust trasparenti e pro quota nei trust misti.
Natura dei redditi attribuiti ai beneficiari
La nuova lettera g-sexies dell’articolo 44 del TUIR qualifica come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti.
Per effetto di tale qualificazione:
- il trust residente imputa per trasparenza i redditi ai beneficiari residenti e non residenti;
- il beneficiario non residente è tassato in Italia, perché il reddito di capitale corrisposto da soggetto residente si considera prodotto in Italia;
- il trust non residente imputa per trasparenza i soli redditi prodotti in Italia ai beneficiari residenti.
Imposte indirette: atto istitutivo, atto dispositivo e vincoli di destinazione
Ai fini delle imposte indirette, la circolare individua quattro momenti fiscalmente rilevanti: atto istitutivo, atto dispositivo, operazioni compiute durante il trust e trasferimento finale dei beni ai beneficiari.
L’atto istitutivo, se non contiene anche il trasferimento di beni nel trust e se redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sconta l’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale.
L’atto dispositivo con cui il settlor vincola i beni in trust è considerato un negozio a titolo gratuito e rientra nella disciplina della costituzione dei vincoli di destinazione. La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa: iniziale previsione dell’imposta di registro nel decreto-legge n. 262 del 2006, successivo ripristino dell’imposta sulle successioni e donazioni da parte della legge di conversione n. 286 del 2006, e integrazioni della finanziaria 2007 con franchigie ed esenzioni.
La tassazione si applica al rapporto tra disponente e beneficiario, non a quello tra disponente e trustee. Perciò:
- le aliquote e le franchigie vanno determinate in base al legame tra disponente e beneficiario;
- il beneficiario deve essere identificabile al momento della costituzione del vincolo;
- nel trust di scopo, senza beneficiario finale, si applica l’aliquota dell’8% prevista per gli altri soggetti;
- per i trust a favore dei discendenti del settlor, la costituzione del vincolo non è soggetta all’imposta se ha ad oggetto aziende o rami d’azienda, quote sociali o azioni.
Imposte ipotecarie e catastali e trasferimenti ai beneficiari
Per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, la circolare afferma che sono dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sia al momento della costituzione del vincolo, sia al trasferimento finale ai beneficiari, sia in occasione di eventuali trasferimenti effettuati durante il vincolo.
Le operazioni compiute dal trustee durante la vita del trust, come acquisti o vendite, sono soggette a autonoma imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici del singolo atto.
Quanto al trasferimento finale ai beneficiari, la circolare esclude un ulteriore presupposto impositivo ai fini dell’imposta sulle donazioni, poiché la tassazione della ricchezza trasferita si realizza già al momento della costituzione del vincolo di destinazione. Anche l’eventuale incremento del patrimonio del trust non viene tassato nuovamente in sede di devoluzione.
Decorrenza delle disposizioni
Le disposizioni sui trust introdotte dalla finanziaria 2007 si applicano dal 1° gennaio 2007. La circolare precisa che le norme sulla tassazione per trasparenza hanno carattere innovativo, mentre la soggettività IRES del trust era già stata riconosciuta in precedenza.
Per l’imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione, la decorrenza è dal 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, con l’ulteriore precisazione che le modifiche introdotte dai commi 77 e 78 della finanziaria 2007 si applicano dal 1° gennaio 2007. Il decreto-legge n. 262 del 2006 ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 30 ottobre e il 28 novembre 2006, prima della conversione in legge.
Punti principali
Inquadramento del trust e soggettività fiscale
La circolare inquadra il trust come istituto di common law, fondato sulla segregazione patrimoniale e sulla separazione tra disponente, trustee e beneficiari. La finanziaria 2007 ha riconosciuto al trust autonoma soggettività tributaria ai fini IRES, includendolo tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e prevedendo una disciplina differenziata per trust con beneficiari individuati e trust privi di beneficiari individuati.
Tipologie di trust e qualificazioni rilevanti
Sono descritte le principali tipologie di trust: liberale, commerciale, revocabile, di scopo, con beneficiario, fixed trust e trust discrezionale. La circolare chiarisce anche il trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, e il ruolo del protector. Rileva inoltre che il trust revocabile non determina un autonomo soggetto passivo d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini delle imposte indirette non si differenzia dagli altri trust.
Residenza fiscale e presunzioni antielusive
La residenza del trust è determinata secondo i criteri dell’articolo 73 del TUIR, in particolare sede dell’amministrazione e oggetto principale. La circolare disciplina inoltre due presunzioni di residenza in Italia per i trust istituiti in Paesi non white list: quando vi siano almeno un disponente e un beneficiario residenti in Italia, oppure quando beni immobili o diritti reali immobiliari situati in Italia siano conferiti da un soggetto residente. In tali casi la presunzione è relativa e può essere superata con prova contraria.
Adempimenti dichiarativi, contabili e IRAP
Il trust, quale soggetto IRES, deve presentare la dichiarazione dei redditi, dotarsi di codice fiscale e, se esercita attività commerciale, di partita IVA. Gli adempimenti sono assolti dal trustee, che deve presentare una dichiarazione per ciascun trust eventualmente amministrato. I trust commerciali sono inoltre obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dal DPR n. 600 del 1973 e sono soggetti anche agli obblighi IRAP, secondo l’attività svolta.
Trasferimento dei beni nel trust e cessioni durante la vita del trust
Il trasferimento dei beni al trust produce effetti fiscali diversi a seconda che il disponente sia imprenditore o meno e della natura del bene. Per i beni relativi all’impresa si generano componenti positivi tassabili e, in molti casi, anche effetti IVA; per i beni non relativi all’impresa il trasferimento gratuito non genera imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Per le partecipazioni, il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto, salvo il caso di trasferimento tramite rapporto amministrato, che può essere assimilato a cessione onerosa. Le cessioni effettuate durante il trust seguono le ordinarie regole del TUIR, con riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente e senza interruzione del quinquennio per le plusvalenze immobiliari.
Tassazione per trasparenza dei redditi dei beneficiari
Se i beneficiari sono individuati, i redditi del trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari, in proporzione alle quote previste dall’atto istitutivo o, in mancanza, in parti uguali. I redditi attribuiti sono qualificati come redditi di capitale, anche se percepiti da non residenti, e sono tassati per competenza, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Il credito per imposte estere spetta al trust nei casi di trust opaco, ai beneficiari nei trust trasparenti e pro quota nei trust misti.
Imposte indirette: atto istitutivo, atto dispositivo e trasferimento finale
L’atto istitutivo senza trasferimento di beni sconta l’imposta di registro in misura fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’atto dispositivo con cui si vincolano i beni in trust è assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni quale costituzione di vincolo di destinazione, con applicazione delle aliquote e franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiario. Il conferimento di immobili o diritti reali immobiliari comporta anche imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. La devoluzione finale ai beneficiari non costituisce un nuovo presupposto impositivo ai fini dell’imposta sulle donazioni, poiché la tassazione avviene già al momento della segregazione in trust.
Decorrenza delle disposizioni
Le disposizioni della finanziaria 2007 sui trust si applicano dal 1° gennaio 2007. Per l’imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione, la decorrenza è collegata all’entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, ossia dal 29 novembre 2006, con una finestra applicativa specifica per il periodo 30 ottobre-28 novembre 2006 relativa al decreto-legge n. 262 del 2006. Le modifiche introdotte dai commi 77 e 78 della finanziaria 2007 si applicano dal 1° gennaio 2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 9 ago 2007Circolare n. 49 del 9/08/2007
- Circolare · 31 lug 2007Circolare n. 47 del 31/07/2007
- Circolare · 19 lug 2007Circolare n. 46 del 19/07/2007
- Circolare · 10 lug 2007Circolare n. 45 del 10/07/2007
- Circolare · 9 lug 2007Circolare n. 43 del 9/07/2007
- Circolare · 9 lug 2007Circolare n. 44 del 9/07/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →