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Circolare

Circolare n. 47 del 31/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modalità operative per il modello 730/2007 integrativo nei casi di mancata identificazione del sostituto d'imposta per incongruenze nei dati del frontespizio. Stabilisce l’uso di un nuovo 730 barrato come integrativo, le regole di compilazione e liquidazione, e l’invio del risultato contabile con il 730-4 ordinario. Precisa inoltre che l’operazione può essere svolta solo dallo stesso soggetto che ha assistito il 730 originario e ricorda i termini per la presentazione e trasmissione del modello integrativo: 25 ottobre per il contribuente e 10 novembre per CAF e professionisti abilitati.

Modello 730/2007 integrativo e assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati

Modello 730/2007 integrativo e assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati

La circolare disciplina il trattamento del modello 730/2007 integrativo nei casi in cui sia necessario correggere il sostituto d’imposta indicato nel frontespizio, così da consentire nei tempi previsti l’effettuazione dei conguagli. Il documento richiama anche i termini di trasmissione del 730 per il 2007 e i termini specifici del modello integrativo.

Quadro normativo e termini di trasmissione del 730

Il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha modificato l’articolo 16, comma 1, lettera c), del D.M. n. 164 del 1999, anticipando il termine di trasmissione telematica dei modelli 730 all’Agenzia delle entrate dal 20 ottobre al 31 luglio. Per l’anno 2007, l’art. 2 del DPCM 31 maggio 2007 consente di completare la trasmissione entro il 31 agosto, purché entro il 31 luglio risulti già trasmesso almeno l’85% delle dichiarazioni elaborate.

Esigenza operativa: identificazione del sostituto d’imposta

La circolare evidenzia che la riduzione dei tempi disponibili può compromettere l’individuazione corretta del sostituto d’imposta a cui inviare il modello 730-4 per le operazioni di conguaglio. Per questo motivo, viene disciplinata la procedura da seguire esclusivamente nel caso di mancata identificazione del sostituto per incongruenza dei dati presenti nel frontespizio del modello 730/2007.

Procedura per il 730 integrativo con cambio del sostituto

Nel caso indicato, i CAF e i professionisti abilitati possono predisporre un nuovo modello 730 barrando la casella "730 integrativo". Il modello deve riportare le medesime informazioni del 730 originario, salvo il riquadro "Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio", nel quale devono essere indicati i nuovi dati del sostituto. In questa specifica ipotesi non deve essere compilato il rigo F7.

Liquidazione dei tributi e trasmissione del risultato contabile

La liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuata secondo le regole previste per i 730 ordinari nella circolare di liquidazione del mod. 730/2007, e non secondo le istruzioni relative ai 730 integrativi, con la sola eccezione dei righi 58 e 59 del mod. 730/3, che non devono essere compilati. Il risultato contabile deve coincidere con quello già elaborato in precedenza e deve essere trasmesso al sostituto d’imposta con il modello 730-4 ordinario.

Soggetto legittimato e termini del modello integrativo

Il modello 730 barrato come integrativo per il solo cambio del sostituto può essere elaborato esclusivamente dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione del modello 730 originario. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal DM 7 maggio 2007, n. 63 al DM 31 maggio 1999, n. 164, il termine per la presentazione del modello integrativo da parte del contribuente è fissato al 25 ottobre, mentre il termine per la trasmissione telematica da parte dei CAF e dei professionisti abilitati è fissato al 10 novembre.

Punti principali

Nuovo termine di trasmissione dei modelli 730 e regime 2007

Il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha anticipato il termine di trasmissione telematica dei modelli 730 all’Agenzia delle entrate dal 20 ottobre al 31 luglio. Per l’anno 2007, in base all’art. 2 del DPCM 31 maggio 2007, è comunque possibile completare l’invio entro il 31 agosto, purché entro il 31 luglio sia già stata trasmessa almeno l’85% delle dichiarazioni elaborate.

Finalità della circolare: correzione del sostituto d’imposta

La riduzione dei tempi di trasmissione ha reso più difficile identificare correttamente il sostituto d’imposta cui inviare il modello 730-4 per il conguaglio. La circolare interviene quindi per disciplinare il caso in cui, per incongruenza dei dati indicati nel frontespizio del modello 730/2007, non sia possibile individuare correttamente il sostituto.

Modalità di compilazione del 730 integrativo per cambio del sostituto

Nei soli casi di mancata identificazione del sostituto, i CAF e i professionisti abilitati possono utilizzare un nuovo modello 730 barrando la casella "730 integrativo". Il modello deve contenere tutte le informazioni del 730 originario, salvo il riquadro "Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio", nel quale vanno inseriti i nuovi dati. In questa ipotesi non deve essere compilato il rigo F7.

Liquidazione e invio del risultato contabile

La liquidazione dei tributi deve seguire le istruzioni previste per i 730 ordinari nella circolare di liquidazione del mod. 730/2007, e non quelle proprie dei 730 integrativi, con l’eccezione dei righi 58 e 59 del mod. 730/3, che non devono essere compilati. Il risultato contabile, che deve coincidere con quello della precedente elaborazione, va trasmesso al sostituto d’imposta mediante il modello 730-4 ordinario.

Soggetto abilitato alla modifica

Il 730 barrato come integrativo per il solo cambio del sostituto può essere elaborato esclusivamente dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione del modello 730 originario.

Termini per il modello integrativo del contribuente e per la trasmissione telematica

Per effetto delle modifiche introdotte dal DM 7 maggio 2007, n. 63 al DM 31 maggio 1999, n. 164, il contribuente può presentare il modello integrativo entro il 25 ottobre, mentre CAF e professionisti abilitati devono trasmetterlo telematicamente entro il 10 novembre.

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