Circolare n. 49 del 9/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici per l’accertamento sintetico del reddito complessivo netto delle persone fisiche ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Illustra i criteri di selezione dei contribuenti, l’utilizzo delle liste centralizzate AU "Autovetture" e T "Incrementi patrimoniali", le attività preliminari e istruttorie, il contraddittorio con il contribuente e l’esame delle giustificazioni documentali. Vengono anche richiamate la ricostruzione del nucleo familiare, l’uso delle indagini finanziarie e le indicazioni finali per il coordinamento tra Uffici e Direzioni regionali.
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e segnalazioni centralizzate per la selezione dei contribuenti
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e segnalazioni centralizzate
La circolare detta istruzioni operative per la selezione e il controllo delle persone fisiche ai fini dell’accertamento sintetico del reddito complessivo netto ex art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973. L’impostazione è orientata a intercettare posizioni che presentino evidenti manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati, valorizzando le informazioni già disponibili nei sistemi informativi e nelle segnalazioni centralizzate.
Finalità, presupposti e logica dell’accertamento sintetico
L’attività si inserisce negli obiettivi di recupero della base imponibile non dichiarata e di contrasto all’evasione delineati per il triennio 2007-2009. La circolare richiama il principio di capacità contributiva e precisa che l’accertamento sintetico si fonda su elementi e circostanze di fatto certi, quali l’acquisto di immobili, autovetture, natanti, residenze secondarie o consumi domestici, che presuppongono spese da confrontare con il reddito imponibile dichiarato.
Restano esclusi i beni e servizi riferibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, che rilevano semmai nell’accertamento dei redditi di tali categorie.
Condizioni per l’attivazione e valutazioni preliminari
Per poter procedere, deve risultare che il reddito complessivo netto accertabile sinteticamente si discosti per almeno un quarto dal reddito dichiarato e che tale scostamento si verifichi per due annualità consecutive. L’Ufficio deve inoltre valutare con attenzione la posizione complessiva del contribuente e del nucleo familiare, tenendo conto:
- dei redditi dichiarati dagli altri componenti della famiglia;
- dei dati disponibili nel sistema informativo o autonomamente reperiti;
- di atti di disinvestimento patrimoniale, successioni, donazioni, mutui e altre fonti di provvista;
- della capacità di spesa dei familiari, che può giustificare le manifestazioni di ricchezza rilevate.
La circolare sottolinea anche la necessità di verificare con particolare attenzione i soggetti che dichiarano redditi agricoli, per i quali il volume d’affari IVA può costituire un parametro utile di valutazione della proficuità dell’azione accertatrice.
Criteri di selezione dei soggetti da controllare
La selezione deve essere il più possibile mirata e proficua. In via generale, gli Uffici devono circoscrivere l’analisi alle posizioni per le quali siano già disponibili informazioni indiziarie immediatamente utilizzabili, presenti nelle liste centralizzate, nelle banche dati e nelle segnalazioni qualificate di intelligence.
In particolare, occorre:
- privilegiare le posizioni con ulteriori manifestazioni di ricchezza risultanti dagli atti registrati;
- considerare atti di disinvestimento patrimoniale e disponibilità di somme di denaro derivanti da donazioni, mutui o altri negozi;
- valutare la situazione fiscale ed economica del nucleo familiare;
- acquisire tutte le informazioni presenti nell’applicazione AP.P.L.E.;
- inserire nel piano annuale dei controlli le posizioni più significative, soprattutto se già supportate da altri elementi istruttori.
La circolare precisa che, quando emergono indizi più diretti di maggiori redditi o di redditi omessi, può essere preferita la rettifica analitica delle singole categorie reddituali; l’accertamento sintetico resta comunque utilizzabile quando risulti più proficuo e non vi siano elementi sufficienti per una rettifica analitica.
Segnalazioni centralizzate: lista AU “Autovetture”
La lista AU è una segnalazione sperimentale relativa alle persone fisiche che hanno immatricolato nel 2003 autovetture con potenza fiscale pari o superiore a 21 CV e per le quali il “reddito complessivo netto convenzionale” per i periodi d’imposta 2002 e 2003 risulta incoerente di almeno un quarto rispetto al reddito dichiarato.
Il reddito convenzionale è ricostruito:
- per la quota patrimoniale, con riferimento ai prezzi di listino della rivista Quattroruote;
- per la quota gestionale, sulla base dei coefficienti presuntivi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005.
Le posizioni che risultano anche nella lista T vengono evidenziate e devono essere esaminate prioritariamente.
Segnalazioni centralizzate: lista T “Incrementi patrimoniali”
La lista T segnala i soggetti che, per i periodi d’imposta 1999-2003, presentano redditi incongruenti rispetto agli esborsi risultanti dagli atti di registro stipulati dal 1999 al 31 marzo 2007. La procedura considera, in particolare, incrementi patrimoniali non capienti rispetto alla complessiva situazione reddituale del contribuente e del nucleo familiare.
La metodologia tiene conto:
- degli atti di disinvestimento e dei mutui stipulati nei dodici mesi precedenti l’investimento;
- della situazione reddituale del soggetto e dei familiari;
- della somma algebrica degli importi di investimento e disinvestimento;
- del rapporto tra quota di incremento patrimoniale e totale redditi.
La circolare ribadisce che le liste hanno rilevanza esclusivamente interna e che i parametri di incrocio non hanno valore certo ed esaustivo per l’Ufficio.
Attività preliminari degli Uffici
Per ciascun soggetto segnalato va formato un fascicolo contenente la scheda di segnalazione e tutte le informazioni utili reperibili tramite AP.P.L.E., SER.P.I.CO., B.A.S.E. e, se necessario, Internet. Tra le informazioni di SER.P.I.CO. assumono rilievo i rapporti con altri soggetti, le partecipazioni e i movimenti di capitali.
Prima della selezione è necessario verificare i dati degli atti del registro incrociati, con particolare attenzione a:
- valore indicato negli atti;
- ruolo del soggetto (dante causa o avente causa);
- codice negozio.
In caso di errore di acquisizione, l’Ufficio deve correggere il dato o segnalarne la correzione se l’atto è di competenza di altro Ufficio, tenendo comunque conto dei dati corretti nell’istruttoria.
Fase istruttoria e contraddittorio con il contribuente
Per il contribuente selezionato e inserito nel piano dei controlli sostanziali deve essere notificata una comunicazione informativa sugli elementi di capacità contributiva disponibili e sul reddito complessivo netto accertabile, con invito a fornire la prova contraria prevista dall’art. 38, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973.
Se opportuno, il contribuente può essere convocato in Ufficio; in tal caso, gli esiti del colloquio devono essere formalizzati in un verbale che riporti documenti prodotti, argomentazioni ed elementi forniti. La determinazione sintetica del reddito rientra inoltre nell’ambito dell’accertamento con adesione.
Indagini finanziarie e prova della capacità contributiva
La circolare attribuisce alle indagini finanziarie un ruolo rilevante nell’ambito degli accertamenti sintetici, poiché esse consentono di trasformare gli indizi patrimoniali e gestionali in elementi probatori della reale capacità contributiva. L’indagine deve riguardare:
- movimenti sui conti correnti;
- operazioni extra-conto;
- conti deposito titoli;
- finanziamenti e crediti concessi, anche in forma di fidi.
L’Ufficio deve valutare la proficuità dell’indagine comparando il costo istruttorio con i benefici probatori attesi. Se emergono movimentazioni riferibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, deve essere prioritario l’accertamento dei redditi di tali categorie.
Esame della documentazione fornita dal contribuente
Gli Uffici devono esaminare con attenzione ogni elemento difensivo e la documentazione prodotta, verificandone la riferibilità allo specifico periodo d’imposta e il concreto utilizzo. Possono rilevare, in particolare:
- redditi esenti;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- somme derivanti da disinvestimenti patrimoniali;
- finanziamenti;
- eredità, donazioni e vincite;
- redditi effettivi in presenza di importi fiscali convenzionali, come i redditi agrari tassati catastalmente;
- somme riscosse fuori dall’esercizio dell’impresa a titolo di risarcimento patrimoniale.
La documentazione può anche servire a ricostruire la posizione fiscale di soggetti correlati che abbiano effettivamente sostenuto le spese o gli esborsi rilevati.
Indicazioni operative su tempi, priorità e monitoraggio
La circolare raccomanda di analizzare entro l’anno tutte le posizioni segnalate dalla lista AU, dando priorità a quelle che risultano anche nella lista T. Per il futuro, ciascun Ufficio locale deve trasmettere, entro il 31 gennaio 2008, una relazione sulle criticità operative e un file excel con le annotazioni relative ai soggetti selezionati o non selezionati, indicandone le motivazioni, il prezzo effettivo pagato per le autovetture, i periodi d’imposta accertati, l’eventuale archiviazione per totale giustificazione e l’eventuale coinvolgimento di familiari.
Le Direzioni regionali sono chiamate a garantire coordinamento, uniformità applicativa e monitoraggio dell’attività, con attenzione alla tempestività, efficacia e correttezza dell’azione amministrativa.
Allegati tecnici: criteri di calcolo del totale redditi
Gli allegati illustrano in modo dettagliato le formule di ricostruzione del “Totale redditi” per i soggetti con modello Unico, modello 730 e per i soggetti senza dichiarazione, utilizzando i dati desumibili dai quadri RN, RQ, RJ, RM, RT, dal quadro F del 730 e dai modelli 770 semplificato Parte B. Vengono inoltre precisate le modalità di individuazione dei soggetti con attività agricola e volume d’affari IVA, nonché le regole di funzionamento dell’interfaccia web “Liste Interattive” per l’analisi delle segnalazioni e per il trasferimento delle posizioni in B.A.S.E.
Punti principali
Finalità dell’accertamento sintetico
L’obiettivo è recuperare base imponibile non dichiarata valorizzando le evidenti manifestazioni di capacità contributiva. L’accertamento sintetico ex art. 38, quarto e quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973 si fonda su elementi certi di spesa o di disponibilità patrimoniale che siano incompatibili con il reddito dichiarato.
Condizioni per procedere all’accertamento
L’Ufficio può procedere solo se il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosta di almeno un quarto dal reddito dichiarato per due annualità consecutive. Devono essere considerati sia gli aspetti patrimoniali sia quelli gestionali dei beni acquistati, con rilevanza diversa nell’anno di acquisto e negli anni successivi.
Criteri di selezione dei soggetti
La selezione deve concentrarsi sulle posizioni per le quali siano già disponibili informazioni indiziarie immediatamente utilizzabili, privilegiando quelle con ulteriori manifestazioni di ricchezza negli atti registrati. Occorre tenere conto di disinvestimenti, mutui, donazioni, successioni e di ogni elemento utile a ricostruire la reale capacità di spesa.
Ruolo del nucleo familiare e delle posizioni correlate
La posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare va valutata attentamente, perché le spese-indice possono trovare giustificazione nei redditi di altri familiari. Se la capacità di spesa è ascrivibile a un familiare, l’Ufficio deve valutare il controllo su quest’ultimo, anche inserendone la posizione nel piano dei controlli.
Liste centralizzate AU e T
La lista AU segnala persone fisiche che hanno immatricolato nel 2003 autovetture di potenza fiscale pari o superiore a 21 CV e presentano incoerenza tra redditi e reddito convenzionale. La lista T segnala soggetti con incrementi patrimoniali non coerenti con i redditi dichiarati sulla base di atti registrati tra il 1999 e il 2007. Le posizioni che rispondono a entrambi i criteri vanno esaminate con priorità.
Attività preliminari degli Uffici
Per ogni soggetto selezionato va formato un fascicolo con le schede di segnalazione e con le ulteriori informazioni reperibili tramite AP.P.L.E., SER.P.I.CO., B.A.S.E. e, se necessario, Internet. Prima della selezione è essenziale verificare la correttezza dei dati degli atti del registro, in particolare valore, ruolo e codice negozio.
Fase istruttoria e contraddittorio
Prima dell’atto va inviata una comunicazione informativa sugli elementi di capacità contributiva e sul reddito accertabile, invitando il contribuente a fornire la prova contraria. Se ritenuto opportuno, il contribuente può essere convocato in Ufficio e gli esiti del colloquio devono essere formalizzati in verbale.
Indagini finanziarie
Le indagini finanziarie sono considerate uno strumento rilevante per trasformare gli indizi patrimoniali e gestionali in prove della capacità contributiva. Devono riguardare conti correnti, operazioni extra-conto, depositi titoli, finanziamenti e crediti concessi, valutando costi e benefici dell’indagine in rapporto agli imponibili recuperabili.
Esame delle giustificazioni del contribuente
L’Ufficio deve valutare documenti e argomentazioni relative a redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, disinvestimenti patrimoniali, finanziamenti, eredità, donazioni, vincite, redditi agrari tassati catastalmente e risarcimenti patrimoniali. La documentazione serve sia per decidere sull’accertamento sia per valutare posizioni di soggetti correlati.
Indicazioni organizzative e monitoraggio
Gli Uffici devono analizzare entro l’anno tutte le posizioni segnalate dal criterio AU, con priorità per quelle che rispondono anche al criterio T. Entro il 31 gennaio 2008 va trasmessa una relazione sulle criticità operative e un file excel con le annotazioni sui soggetti selezionati o non selezionati. Le Direzioni regionali devono coordinare e monitorare l’attività.
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