Cassazione Penale, Sentenza n. 16239/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del 28/03/2022 con tre censure principali: 1) nullità per difetto di motivazione (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) in relazione alla conferma di responsabilità per l'episodio di luglio 2014, ritenuta contraddittoria rispetto alle assoluzioni per i fatti del 9 maggio e 9 giugno 2014 e basata su mere congetture, anche alla luce delle condizioni di salute dell'imputato; 2) contraddittorietà e illogicità della conferma delle statuizioni civili (risarcimento di Euro 5.000,00) nonostante l'assoluzione parziale, con richiesta di rideterminazione del danno; 3) difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo (ritenuti manifestamente infondati poiché la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato sia la condanna per l'episodio di luglio 2014, basandosi su osservazioni di servizio e riscontri probatori, sia il diniego dell'attenuante per la natura plurioffensiva del reato e l'elevato importo richiesto). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte di Appello non poteva confermare integralmente la liquidazione del danno disposta in primo grado dopo aver escluso la responsabilità per due dei tre episodi. La Cassazione, esercitando i poteri di cui all'art. 620 lett. i) cod.proc.pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione del danno e ha rideterminato il risarcimento complessivo in C 1.000,00 (comprensivo anche del danno morale). Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Norma invocata in relazione alla nullità per difetto di motivazione: la Cassazione richiede motivazioni congrue e non ammette censure che si limitino a chiedere una rivalutazione del merito senza dimostrare specifiche aporie o contraddizioni nella motivazione di merito
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante contestata dal ricorrente; la Corte di Appello ha motivato il diniego in relazione alla natura plurioffensiva del reato e all'importo rilevante richiesto, valutazione ritenuta congrua dalla Cassazione
art. 574 cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente per l'effetto devolutivo dell'appello: la riforma in parte della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di rideterminare il danno in relazione alle sole imputazioni confermate
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Poteri della Corte di Cassazione nell'annullamento con rideterminazione: la Corte ha esercitato tale potere rideterminando direttamente il danno risarcibile, in luogo dell'invio ad altra cognizione
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020 (dep. 14/01/2021) Rv. 280583-01
Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020 (dep. 14/01/2021) Rv. 280583-01
Precetto giurisprudenziale secondo cui la riforma parziale in appello incide direttamente sulla quantificazione del risarcimento e impone al giudice di rideterminare la somma in base alle imputazioni per le quali permane la condanna
Massime di principio
- La Corte d'Appello che assolve parzialmente deve rideterminare la liquidazione del danno civile: la conferma integrale della somma originariamente fissata per più imputazioni non è compatibile con l'esclusione di alcune responsabilità
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che chiedono la rivalutazione degli elementi fattuali senza indicare specifiche aporie nella motivazione sono inammissibili
- Il difetto di motivazione va specificamente dimostrato: è necessario indicare incongruenze, omissioni o contraddizioni tali da incidere sulla decisione; altrimenti la sentenza si considera adeguatamente motivata
- Le circostanze attenuanti (es. art. 62 n. 4) richiedono una motivazione puntuale se vengono negate; il giudice deve valutare la natura del reato e l'entità della condotta per escluderle o concederle
- La Corte di Cassazione, quando esercita i poteri sostitutivi (art. 620 lett. i)), può rideterminare direttamente aspetti economici (come il risarcimento) senza rinvio se i calcoli e i parametri sono già determinabili dal fascicolo
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