Regolamento (UE) 2024/1965
Regolamento (UE) 2024/1965 del Consiglio, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche per introdurre una specifica salvaguardia umanitaria. Vengono previste un’esenzione per talune organizzazioni e agenzie umanitarie dell’Unione e una procedura di deroga/autorizzazione per gli altri casi in cui il rilascio o la messa a disposizione di fondi sia necessario per fini esclusivamente umanitari. È inoltre previsto un meccanismo accelerato di silenzio-assenso e un obbligo di notifica tra Stati membri e Commissione.
Modifica del regolamento (UE) 2018/1542 per introdurre eccezioni e deroghe umanitarie alle misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2018/1542 nei confronti di persone, entità e organismi designati nell’ambito del regime UE contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. Riguarda in particolare il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati e il congelamento di fondi/risorse economiche. Le nuove eccezioni operano quando la messa a disposizione di fondi o risorse economiche è necessaria per scopi esclusivamente umanitari. Il paragrafo 1 si applica alle organizzazioni e agenzie sottoposte a valutazione per pilastro dall’Unione e con le quali l’Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario, in quanto partner umanitari dell’Unione; il paragrafo 2 si applica in via residuale, nei casi non coperti dall’esenzione del paragrafo 1. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2018/1542 in materia di misure restrittive contro le armi chimiche
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla proliferazione e all’uso delle armi chimiche, modificando il regolamento (UE) 2018/1542. L’intervento recepisce l’esigenza di rendere compatibili le misure restrittive con l’azione umanitaria basata su principi, come evidenziato nei considerando, e si coordina con la decisione (PESC) 2024/1964, adottata contestualmente.
Finalità umanitarie dell’intervento
La ratio della modifica è quella di agevolare l’operatività di attori umanitari imparziali, evitando che il regime di congelamento o il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti designati ostacoli attività esclusivamente umanitarie. Il regolamento precisa che l’intervento è necessario anche per assicurare un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, trattandosi di materia rientrante nell’ambito del Trattato e quindi bisognosa di attuazione normativa a livello unionale.
Esenzione per alcune organizzazioni e agenzie umanitarie dell’Unione
Il nuovo articolo 2 bis, paragrafo 1, introduce una vera e propria esenzione dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento base. L’esenzione riguarda i fondi o le risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario, a condizione che tali soggetti agiscano come partner umanitari dell’Unione e che la fornitura sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari.
Deroga autorizzatoria nei casi non coperti dall’esenzione
Per i casi diversi da quelli coperti dal paragrafo 1, l’articolo 2 bis, paragrafo 2, consente alle autorità competenti di rilasciare autorizzazioni specifiche o generali in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2. Le autorizzazioni possono essere subordinate a condizioni generali o specifiche ritenute appropriate dall’autorità, e possono riguardare sia lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati sia la loro messa a disposizione. La condizione sostanziale è sempre la necessità della disponibilità di tali risorse per fini esclusivamente umanitari.
Procedura accelerata e silenzio-assenso
Il paragrafo 3 introduce un meccanismo accelerato: se entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di autorizzazione l’autorità competente non emette una decisione sfavorevole, non chiede informazioni integrative e non comunica un termine ulteriore, l’autorizzazione si considera automaticamente concessa. Si tratta di una previsione di rilievo operativo per gli operatori umanitari, perché riduce i tempi di risposta amministrativa.
Notifica delle autorizzazioni concesse
Ai sensi del paragrafo 4, lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dalla concessione, sia nei casi di autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 2 sia in quelli di autorizzazione formatasi ai sensi del paragrafo 3. La previsione rafforza il coordinamento tra amministrazioni nazionali e istituzioni dell’Unione.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione dell’articolo 2 bis nel regolamento (UE) 2018/1542
Il regolamento inserisce un nuovo articolo 2 bis nel regolamento base, disciplinando eccezioni e deroghe di carattere umanitario al regime di congelamento e al divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche.
Esenzione per partner umanitari dell’Unione
L’articolo 2 bis, paragrafo 1, stabilisce che l’articolo 2, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie sottoposte a valutazione per pilastro dall’Unione e legate da un accordo quadro di partenariato finanziario, purché la fornitura sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari.
Deroga autorizzatoria per altri casi umanitari
Nei casi non coperti dall’esenzione del paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, con condizioni generali o specifiche ritenute opportune, per lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati oppure per la loro messa a disposizione, se ciò è necessario per scopi esclusivamente umanitari.
Silenzio-assenso entro cinque giorni lavorativi
Se l’autorità competente non adotta una decisione negativa, non richiede informazioni aggiuntive e non comunica un termine ulteriore entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di autorizzazione, l’autorizzazione si considera concessa.
Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione
Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 2 o 3 entro due settimane dalla concessione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1960
- Regolamento · 15 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1971
- Regolamento · 15 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2025
- Regolamento · 15 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2158
- Regolamento · 15 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2770
- Regolamento · 16 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1998
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →