Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2770

Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori

Normativa europea32024R2770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna la disciplina UE sui prodotti fertilizzanti introducendo criteri armonizzati di biodegradabilità per i polimeri utilizzati come agenti di rivestimento e polimeri idroretentori. La logica è duplice: consentire l’uso di polimeri funzionali che migliorano l’efficienza dei fertilizzanti e la gestione dell’acqua, riducendo al contempo il rischio di accumulo di microframmenti nell’ambiente. Vengono anche chiariti i metodi di prova, le soglie tecniche, alcune prescrizioni di etichettatura e le condizioni per i polimeri leganti.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 introducendo criteri di biodegradabilità e regole di etichettatura per gli agenti di rivestimento, i polimeri idroretentori e alcuni polimeri leganti nei prodotti fertilizzanti dell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, in particolare ai polimeri della CMC 9 usati come agenti di rivestimento, polimeri idroretentori e polimeri finalizzati a legare materiale. Rileva per fabbricanti, operatori economici e utilizzatori finali, con effetti sull’immissione sul mercato, sulla conformità tecnica, sull’etichettatura e sulle istruzioni d’uso. Le nuove regole sugli allegati II e III si applicano in larga parte dal 17 ottobre 2028; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Restano richiamati i rapporti con il regolamento REACH, ma i prodotti fertilizzanti dell’UE sono esclusi dall’ambito della restrizione generale di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 per la disciplina qui considerata.

Modifica del regolamento (UE) 2019/1009 per i criteri di biodegradabilità dei polimeri nei fertilizzanti UE

Il regolamento delegato interviene sul quadro dei prodotti fertilizzanti dell’Unione per disciplinare in modo più puntuale l’impiego di polimeri usati come agenti di rivestimento e polimeri idroretentori. La finalità, richiamata nei considerando, è conciliare l’efficacia agronomica di tali materiali con la tutela dell’ambiente, in particolare rispetto al rischio di accumulo di microframmenti polimerici e alla coerenza con la disciplina REACH sulle microparticelle di polimeri sintetici.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

Il regolamento (UE) 2019/1009 consente l’uso di alcuni polimeri nei prodotti fertilizzanti dell’UE, ma demanda alla Commissione la valutazione dei criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori. Il nuovo atto recepisce le risultanze di uno studio tecnico esterno e introduce criteri di prova differenziati per suolo e ambienti acquatici, oltre a prescrizioni di etichettatura volte a limitare i rischi di dispersione ambientale.

Ambito materiale: CMC 9 e polimeri interessati

Le modifiche riguardano la sezione CMC 9 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, dedicata ai "polimeri diversi dai polimeri nutritivi". In tale ambito, i prodotti fertilizzanti dell’UE possono contenere polimeri finalizzati a:

  • controllare il rilascio di nutrienti, come agenti di rivestimento;
  • aumentare la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità, come polimeri idroretentori;
  • legare materiale, per i casi disciplinati nell’allegato III.

Per i polimeri di cui alle lettere a) e b), dal 17 ottobre 2028 essi devono essere alternativamente:

  • polimeri derivati da un processo di polimerizzazione avvenuto in natura e non modificati chimicamente ai sensi dell’articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure
  • polimeri biodegradabili conformi ai criteri dell’appendice 1.

Criteri di biodegradabilità nel suolo

Per il comparto suolo, che è il principale ambiente di impiego, il polimero deve raggiungere almeno una delle seguenti soglie entro 48 mesi più il periodo di funzionalità indicato in etichetta (FP):

  • degradazione ultima almeno pari al 90% rispetto al materiale di riferimento; oppure
  • mineralizzazione almeno pari al 90%, misurata come CO2 sviluppata.

La normativa consente anche una prova accelerata a 37 °C, ma solo in condizioni specifiche e se non vi è una transizione di fase tra 25 °C e 37 °C. In tal caso, la prova deve comunque confermare che il polimero raggiunge almeno il 45% della degradazione ultima o della mineralizzazione prevista in una prova separata a 25 °C entro 20 mesi, con prosecuzione del processo senza plateau, salvo che sia già stato raggiunto il 90%; inoltre deve essere rispettata la soglia del 90% entro 20 mesi più il periodo di funzionalità.

Criteri di biodegradabilità negli ambienti acquatici

Per acqua dolce, di estuario o di mare, la biodegradabilità deve essere dimostrata in 12 mesi. Le soglie variano in funzione del periodo di funzionalità (FP) e sono fissate nell’appendice 1; ad esempio, per FP pari a 0 la soglia minima è 43,8%, mentre per FP pari o superiore a 6 mesi la soglia minima è 25,0%.

Il regolamento prevede che, per periodi di funzionalità inferiori a 6 mesi non espressamente indicati nella tabella, la soglia sia calcolata con formula esponenziale. La logica è quella di assicurare un livello di biodegradazione sufficiente a evitare accumuli negli ambienti acquatici, pur tenendo conto che tali polimeri sono concepiti per degradarsi gradualmente nel suolo durante il periodo di uso funzionale.

Metodi di prova ammissibili e materiali di riferimento

L’appendice 1 individua i metodi di prova riconosciuti per dimostrare la conformità:

  • per il suolo: EN ISO 17556:2019 e ASTM D5988-96:2018;
  • per l’acqua: EN ISO 14851:2019, EN ISO 14852:2021 e ASTM D6691:2018.

Sono inoltre specificati i materiali su cui eseguire la prova:

  • per gli agenti di rivestimento, la prova va condotta su particelle comparabili al prodotto effettivamente commercializzato, sul rivestimento isolato o sulla forma immessa sul mercato con nucleo inerte;
  • per i polimeri idroretentori, la prova va condotta sul materiale nella forma immessa sul mercato.

Sono ammessi controlli positivi come polvere di cellulosa microcristallina, filtri di cellulosa privi di ceneri o poli-β-idrossibutirrato, e controlli negativi come polietilene o polistirene.

Etichettatura, istruzioni d’uso e zone cuscinetto

L’allegato III è modificato per rafforzare le informazioni da fornire all’utilizzatore finale. Per i prodotti contenenti i polimeri di cui alla CMC 9, punto 1, lettere a) o b), l’etichetta deve indicare:

  • il periodo di funzionalità, che non può essere più lungo dell’intervallo tra due applicazioni previsto dalle istruzioni d’uso;
  • l’obbligo di rispettare le zone cuscinetto previste dalle norme nazionali applicabili oppure, in assenza di tali norme, di mantenere una distanza di almeno 3 m da qualsiasi corpo idrico superficiale.

Inoltre, per i prodotti che sono substrati di coltivazione o che contengono un polimero legante non conforme ai requisiti richiamati, l’utilizzatore finale deve essere istruito a non usare il prodotto a contatto con il suolo e a provvedere, in collaborazione con il fabbricante, a un corretto smaltimento al termine dell’uso.

Polimeri leganti e esclusione di specifiche prescrizioni

Per i polimeri finalizzati a legare materiale, la Commissione precisa che, se soddisfano le condizioni previste per i polimeri appartenenti alla CMC 1, non vi sono preoccupazioni ambientali tali da giustificare le specifiche prescrizioni di etichettatura relative all’uso e allo smaltimento. In tal caso, tali prescrizioni non si applicano.

Rapporti con REACH e decorrenza

Nei considerando si chiarisce che il regolamento (UE) 2023/2055, relativo alle microparticelle di polimeri sintetici, si applicherà ai prodotti fertilizzanti nazionali dal 17 ottobre 2028; per coerenza, il presente regolamento adotta lo stesso periodo transitorio per le nuove prescrizioni sui polimeri nei fertilizzanti UE.

Sul piano temporale, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano solo dal 17 ottobre 2028. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) 2019/1009

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/1009 secondo gli allegati I e II del regolamento delegato.

Criteri di biodegradabilità per la CMC 9

Nella sezione CMC 9 dell’allegato II, a decorrere dal 17 ottobre 2028, i polimeri usati come agenti di rivestimento o polimeri idroretentori devono essere o polimeri naturali non modificati chimicamente, oppure polimeri biodegradabili secondo i nuovi criteri dell’appendice 1.

Criteri per suolo e ambiente acquatico

L’appendice 1 richiede dimostrazione della biodegradabilità in due comparti: suolo e acqua dolce, di estuario o di mare. Nel suolo il polimero deve raggiungere almeno il 90% di degradazione ultima o mineralizzazione entro 48 mesi più il periodo di funzionalità indicato in ეტichetta; nelle acque deve raggiungere soglie minime di degradazione in 12 mesi, con valori differenziati in funzione del periodo di funzionalità.

Metodi di prova e prova accelerata

Sono elencati i metodi di prova ammissibili: EN ISO 17556:2019 e ASTM D5988-96:2018 per il suolo; EN ISO 14851:2019, EN ISO 14852:2021 e ASTM D6691:2018 per l’acqua. È prevista una prova accelerata a 37 °C in condizioni specifiche, con requisiti aggiuntivi, se non vi è transizione di fase tra 25 °C e 37 °C.

Campioni di prova e materiali di riferimento

Per gli agenti di rivestimento la prova deve essere eseguita su particelle comparabili al rivestimento presente nel prodotto, sul rivestimento isolato o sulla forma immessa sul mercato con nucleo inerte. Per i polimeri idroretentori la prova deve avvenire sul materiale nella forma immessa sul mercato. Sono indicati controlli positivi e negativi ammessi.

Etichettatura e istruzioni d’uso

L’allegato III richiede, per i prodotti contenenti tali polimeri, indicazioni sul periodo di funzionalità e l’obbligo di uso nel rispetto delle zone cuscinetto; in mancanza di norme nazionali, il prodotto deve essere applicato ad almeno 3 m da corpi idrici superficiali. Inoltre, per specifiche categorie di prodotti, l’utilizzatore finale deve essere istruito a non usarli a contatto con il suolo e a provvedere al corretto smaltimento a fine uso.

Polimeri leganti

Per i polimeri finalizzati a legare materiale, se soddisfano le condizioni previste per i polimeri appartenenti alla CMC 1, non si applicano le specifiche prescrizioni di etichettatura relative all’uso e allo smaltimento.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano dal 17 ottobre 2028, in coerenza con il periodo transitorio richiamato dal regolamento (UE) 2023/2055.

Come è indicizzato

Materieprodotti fertilizzantiambientesostanze chimicheetichettatura dei prodottiagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.