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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2158

Regolamento (UE) 2024/2158 del Consiglio, del 15 luglio 2024, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde

Normativa europea32024R2158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la ripartizione interna all’Unione delle possibilità di pesca concesse dal nuovo protocollo UE-Cabo Verde per il periodo 2024-2029. La misura è adottata per garantire continuità alle attività di pesca dell’Unione nella zona di Cabo Verde, riducendo al minimo le interruzioni dovute alla scadenza del precedente protocollo. La ripartizione riguarda tre categorie di navi e attribuisce quote specifiche a Spagna, Francia e Portogallo. Il regolamento si applica dal 23 luglio 2024, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo.

Ripartizione tra alcuni Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2024-2029) dell’accordo di partenariato UE-Cabo Verde nel settore della pesca.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla ripartizione, tra gli Stati membri beneficiari, delle possibilità di pesca concesse all’Unione dal protocollo di attuazione (2024-2029) dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde. Riguarda esclusivamente gli stock ittici altamente migratori e le categorie di pescherecci indicate nel protocollo; la distribuzione è prevista per l’intera durata di applicazione del protocollo. Le quote/possibilità sono assegnate in particolare a Spagna, Francia e Portogallo. Il regolamento si applica dal 23 luglio 2024 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Ripartizione delle possibilità di pesca UE con Cabo Verde

Il regolamento disciplina la distribuzione interna all’Unione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2024-2029) dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde. La misura è adottata in un contesto di continuità operativa, dopo la scadenza del precedente protocollo il 19 maggio 2024, e mira a consentire la prosecuzione delle attività di pesca dell’Unione nella zona di Cabo Verde senza interruzioni significative.

Contesto normativo e ratio

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde era già stato approvato con il regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio ed era entrato in vigore il 30 marzo 2007. Il nuovo protocollo di attuazione (2024-2029) è stato negoziato dalla Commissione su autorizzazione del Consiglio, siglato il 15 aprile 2024 e firmato il 23 luglio 2024. Il regolamento richiama l’esigenza di ripartire tempestivamente le possibilità di pesca tra gli Stati membri, anche in considerazione della rilevanza economica delle attività dell’Unione nella zona e dell’applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dalla firma.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le possibilità di pesca concesse all’Unione dal protocollo e la loro assegnazione agli Stati membri beneficiari. L’ambito materiale è circoscritto agli stock ittici altamente migratori e alle categorie di pescherecci indicate nel testo; la ripartizione vale per l’intero periodo di applicazione del protocollo. I destinatari effettivi delle quote sono Spagna, Francia e Portogallo.

Ripartizione per categorie di nave

Il regolamento ripartisce le possibilità di pesca in tre gruppi:

  • Tonniere con reti a circuizione: Spagna 14 unità, Francia 10 unità, totale 24 unità.
  • Tonniere con lenze e canne: Spagna 6 unità, Francia 3 unità, Portogallo 1 unità, totale 10 unità.
  • Pescherecci con palangaro di superficie: Spagna 17 unità, Portogallo 5 unità, totale 22 unità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 23 luglio 2024, in coerenza con la firma del protocollo e con la sua applicazione provvisoria. Come tipico degli atti del Consiglio in materia di ripartizione delle possibilità di pesca, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto del nuovo protocollo con Cabo Verde

Il regolamento si inserisce nell’attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde, approvato con regolamento (CE) n. 2027/2006. Il precedente protocollo è scaduto il 19 maggio 2024; un nuovo protocollo di attuazione (2024-2029) è stato negoziato dalla Commissione, siglato il 15 aprile 2024 e firmato il 23 luglio 2024 sulla base della decisione (UE) 2024/2152 del Consiglio.

Ripartizione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca previste dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri per tutta la durata di applicazione del protocollo. Per le tonniere con reti a circuizione: Spagna 14 unità, Francia 10 unità, totale 24 unità. Per le tonniere con lenze e canne: Spagna 6 unità, Francia 3 unità, Portogallo 1 unità, totale 10 unità. Per i pescherecci con palangaro di superficie: Spagna 17 unità, Portogallo 5 unità, totale 22 unità.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 23 luglio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalipolitica comune della pescarelazioni esterne dell'ue

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