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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2025

Regolamento delegato (UE) 2024/2025 della Commissione, del 15 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/1056 modificandone l’allegato I, parte B

Normativa europea32024R2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro eFTI (informazioni elettroniche sul trasporto merci) modificando l’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2020/1056. La modifica consiste nell’inserire e sostituire l’elenco delle norme nazionali notificate dagli Stati membri che richiedono la comunicazione di informazioni già presenti, in tutto o in parte, tra quelle eFTI. In questo modo gli operatori possono usare strumenti elettronici anche per dimostrare la conformità a obblighi nazionali, oltre che a quelli derivanti dal diritto dell’Unione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica da tale data.

Modifica l’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2020/1056 sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci, aggiornando l’elenco delle disposizioni nazionali pertinenti notificate dagli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica, in tutti gli Stati membri dell’Unione, agli operatori economici che devono o intendono trasmettere per via elettronica informazioni sul trasporto merci ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco delle prescrizioni di diritto nazionale che prevedono la comunicazione di informazioni, in tutto o in parte identiche a quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/1056, così da consentire la dimostrazione elettronica della conformità anche a tali obblighi nazionali. Non introduce un regime materiale autonomo, ma sostituisce la parte B dell’allegato I del regolamento quadro; si applica dalla sua entrata in vigore.

Modifica dell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2020/1056

Il regolamento delegato (UE) 2024/2025 della Commissione interviene sul sistema delle informazioni elettroniche sul trasporto merci previsto dal regolamento (UE) 2020/1056. La sua funzione è limitata ma rilevante: aggiornare l’elenco delle prescrizioni nazionali notificate dagli Stati membri che richiedono la comunicazione di informazioni corrispondenti, in tutto o in parte, a quelle già coperte dal quadro eFTI.

Contesto e finalità

Dal considerando (1) emerge che la modifica è finalizzata a includere nel quadro europeo i riferimenti alle norme nazionali notificate alla Commissione. L’obiettivo pratico è consentire agli operatori economici di trasmettere informazioni per via elettronica per dimostrare il rispetto non solo degli obblighi derivanti dalla legislazione dell’Unione, ma anche di quelli previsti dal diritto nazionale indicato nell’allegato. Il considerando (2) dà atto delle consultazioni svolte dalla Commissione, anche con esperti e portatori di interessi.

Base giuridica e natura dell’atto

Il regolamento è adottato dalla Commissione in qualità di regolamento delegato, sulla base del regolamento (UE) 2020/1056 e, in particolare, dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b). Si tratta di un atto di integrazione e aggiornamento dell’allegato del regolamento quadro, non di un intervento autonomo sulle discipline nazionali sostanziali.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 dispone che, nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1056, la parte B sia sostituita dal testo riportato nell’allegato del regolamento delegato. Il contenuto dell’allegato consiste in un lungo elenco di norme nazionali, suddivise per Stato membro, che disciplinano obblighi di comunicazione di informazioni rilevanti per il trasporto merci.

In particolare, l’elenco riguarda disposizioni che concernono:

  • trasporto di merci su strada;
  • trasporto combinato;
  • trasporto ferroviario;
  • trasporto per vie navigabili interne;
  • merci pericolose, con frequenti rinvii ai capitoli 5.4 dell’ADR, del RID e dell’ADN;
  • gestione e trasporto dei rifiuti;
  • in alcuni casi, sicurezza aerea e controlli connessi.

Ambito di applicazione del meccanismo eFTI

Il regolamento si applica agli operatori economici che devono fornire informazioni per rispettare gli obblighi informativi nazionali elencati nell’allegato. La rilevanza pratica è quella di permettere la presentazione elettronica dei dati anche quando la base dell’obbligo non è solo unionale, ma nazionale, purché la norma nazionale sia stata notificata e inserita nell’elenco.

Elenco delle norme nazionali e rilevanza operativa

L’allegato contiene le disposizioni per numerosi Stati membri, tra cui Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi. Per ciascuno Stato sono richiamati articoli, commi, ordinanze o regolamenti nazionali specifici; in diversi casi il riferimento è espresso alle regole tecniche ADR, RID e ADN.

Per i professionisti, la parte essenziale non è l’intero dettaglio dell’elenco, ma il fatto che il regolamento consolida il perimetro delle informazioni nazionali che possono essere rese disponibili in formato elettronico nel sistema eFTI. Questo consente di verificare, caso per caso, se l’obbligo informativo del cliente rientri tra quelli inclusi nell’allegato aggiornato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi dalla stessa data. È inoltre ribadita la sua applicabilità diretta in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2020/1056

L’articolo 1 sostituisce integralmente la parte B dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1056 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. Il nuovo elenco raccoglie le disposizioni di diritto nazionale notificate dalla Commissione dagli Stati membri che impongono la comunicazione di informazioni corrispondenti, in tutto o in parte, a quelle dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/1056.

Finalità dell’aggiornamento dell’elenco nazionale notificato

Dal considerando (1) emerge che la modifica serve a consentire agli operatori economici di fornire informazioni per via elettronica non solo per rispettare gli obblighi informativi del diritto UE, ma anche gli obblighi giuridici previsti dalle norme nazionali notificate. Il meccanismo rafforza l’interoperabilità e l’uso delle informazioni elettroniche nel trasporto merci.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dalla medesima data. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: elenco delle disposizioni nazionali pertinenti

L’allegato sostituisce la parte B dell’allegato I e contiene un elenco Stato per Stato delle disposizioni nazionali che prevedono obblighi informativi rilevanti per il regime eFTI. L’elenco copre numerosi settori del trasporto, in particolare trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne, trasporto di merci pericolose, trasporto combinato, rifiuti e, in alcuni casi, sicurezza aerea.

Come è indicizzato

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