Regolamento (UE) 2024/1971
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1971 del Consiglio, del 15 luglio 2024, che attua il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/1971 aggiorna l’elenco dei soggetti designati nell’ambito delle misure restrittive contro l’Iran previste dal regolamento (UE) 2023/1529. In particolare, sostituisce le voci di quattro persone fisiche e due entità inserite nell’allegato III, mantenendo fermo il presupposto sanzionatorio collegato al sostegno al programma iraniano di velivoli senza equipaggio (UAV). L’intervento è motivato dal riesame delle misure e dalla necessità di prorogare il regime fino al 27 luglio 2025. Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive nei confronti dell’Iran per il sostegno al programma di UAV e al contesto del conflitto in Ucraina e nel Medio Oriente/Mar Rosso.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime restrittivo istituito dal regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, con effetti per gli Stati membri dell’Unione in quanto atto direttamente applicabile. Il regolamento modifica esclusivamente l’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529, aggiornando le voci relative a quattro persone fisiche e due entità; non introduce un regime autonomo ma incide sul perimetro soggettivo delle misure di congelamento/restrizione previste dal regolamento base. L’entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti dell’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1971 attua il regolamento (UE) 2023/1529 aggiornando l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e al sostegno a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. Il provvedimento interviene sul solo allegato III del regolamento base e sostituisce alcune voci dell’elenco designativo.
Contesto e finalità
Dai considerando risulta che il Consiglio, a seguito del riesame della decisione (PESC) 2023/1532, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 luglio 2025. Contestualmente ha ritenuto necessario aggiornare le informazioni relative a quattro persone fisiche e due entità già incluse nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529.
Ambito soggettivo della modifica
Il regolamento non istituisce nuove categorie di soggetti, ma aggiorna le designazioni già esistenti. Le modifiche riguardano:
- quattro persone fisiche: Hadi Zahourian, Mohammad Shahab Khanian, Ehsan Rahat Varnosfadrani ed Ehsan Imaninejad;
- due entità: Shakad Sanat Asmari e Sarmad Electronic Sepahan Company.
Le motivazioni descritte nelle schede confermano il legame con il programma iraniano di UAV (velivoli senza equipaggio), in particolare con aziende che sviluppano o producono componenti per i droni Shahed o che producono componenti specifici utilizzati nei UAV iraniani. Per alcune persone fisiche, il motivo dell’inserimento è il ruolo di amministratore delegato, viceamministratore delegato o direttore scientifico di tali società, considerato come forma di sostegno e coinvolgimento nel programma.
Contenuto delle voci aggiornate
Per le persone fisiche sono indicati, tra l’altro, nome in traslitterazione e in grafia farsi, carica, luogo e data di nascita ove presenti, cittadinanza, sesso, documento identificativo e entità associata. Per le società sono riportati denominazione, eventuali alias, indirizzo, luogo e data di registrazione, sede principale, numero nazionale o di registrazione e persone associate.
In particolare:
- Shakad Sanat Asmari è descritta come società iraniana che sviluppa e produce componenti per UAV Shahed;
- Sarmad Electronic Sepahan Company è indicata come società iraniana produttrice di componenti specifici utilizzati nei UAV iraniani, con richiamo al loro uso da parte della Russia nel conflitto contro l’Ucraina.
Effetti giuridici ed efficacia
L’articolo 1 rende operativa la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Per gli operatori, ciò comporta l’immediata rilevanza delle designazioni aggiornate ai fini dell’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento base.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono sostituite le voci relative a quattro persone fisiche e due entità già inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3 del regolamento base.
Aggiornamento delle designazioni soggettive
Nell’allegato sono aggiornate le schede di Hadi Zahourian, Mohammad Shahab Khanian, Ehsan Rahat Varnosfadrani ed Ehsan Imaninejad, nonché di Shakad Sanat Asmari e Sarmad Electronic Sepahan Company. Le motivazioni restano ancorate al sostegno e al coinvolgimento nel programma iraniano di UAV, con particolare riferimento alla produzione di componenti per i droni Shahed e al supporto industriale fornito a tale programma.
Motivazioni delle misure restrittive
Dai considerando emerge che il Consiglio, a seguito del riesame della decisione (PESC) 2023/1532, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 luglio 2025 e aggiornare le voci di soggetti già designati. Il provvedimento si colloca nel quadro del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e al supporto a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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