Sentenza del 01/02/2019 n. 784 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 99/2019 IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - Società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci - Definitività accertamento in capo alla società - Necessita - Presunzione relativa - Possibilità di prova contraria da parte del socio - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva imputato al socio, per l'anno d'imposta 2012, utili extracontabili prodotti dalla società nell'anno 2011, applicando la presunzione di distribuzione degli utili ai soci propria delle società a ristretta base azionaria. La società aveva definito con adesione l'accertamento relativo a maggiori ricavi per 100.492 euro. Il socio contestava tuttavia la distribuzione presunta, sostenendo che i ricavi derivavano da acconti già contabilizzati negli anni 2009 e 2010 e che gli utili erano stati accantonati, riportati a nuovo o reinvestiti, senza essere distribuiti.
La decisione
La Commissione ha riconosciuto che, nelle società a ristretta base azionaria, la ristrettezza della compagine sociale consente di presumere la distribuzione pro quota degli utili extracontabili, con inversione dell'onere della prova. Ha però ritenuto necessario che l'accertamento dei maggiori redditi societari sia definitivo, circostanza verificatasi nel caso concreto mediante adesione della società. Il socio ha comunque fornito prova documentale della mancata distribuzione degli utili, attraverso i verbali assembleari e la destinazione degli stessi a riserva o a nuovo. L'avviso di accertamento nei suoi confronti è stato quindi annullato, l'appello del socio è stato accolto e l'appello incidentale dell'Agenzia sulle sanzioni è stato dichiarato privo di pregio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è fondata sul disposto dell'art. 39, comma 1, lett. d).
La norma consente l'accertamento induttivo dei maggiori redditi e, in presenza di una società a ristretta base azionaria, costituisce il fondamento della presunzione relativa di distribuzione degli utili ai soci.
Art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992
Le spese di giudizio sono state compensate.
La compensazione delle spese è stata giustificata dal richiamo a recenti orientamenti giurisprudenziali sulla materia controversa.
Giurisprudenza della Corte di cassazione e delle Commissioni tributarie in materia di società a ristretta base azionaria
Cass. civ., nn. 6073/2018, 10270/2011, 386/2016 e 27778/2017.
La presunzione di distribuzione è legittima e relativa: l'Amministrazione deve partire da un accertamento societario definitivo, mentre il socio può vincerla dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'Amministrazione può presumere che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
- La presunzione opera, in linea generale, solo quando l'accertamento dei maggiori redditi societari sia divenuto definitivo, ad esempio per mancata impugnazione, sentenza definitiva o adesione.
- La presunzione è relativa e può essere superata dal socio con prova concreta e documentale della mancata distribuzione, dell'accantonamento a riserva, del riporto a nuovo o del reinvestimento degli utili.
- La mera indicazione di perdite contabili o una generica contestazione della distribuzione non è sufficiente: occorre dimostrare la specifica destinazione delle somme.
- Gli accertamenti emessi nei confronti della società e dei soci mantengono autonomia, ma l'accertamento societario definitivo costituisce il presupposto logico per l'imputazione dei dividendi presunti ai soci.
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