Circolare n. 13 del 1/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'obbligo, previsto dall'art.13 del Decreto Crescita, per i gestori di interfacce elettroniche di trasmettere trimestralmente all'Agenzia delle entrate i dati dei fornitori che effettuano vendite a distanza. Definisce ambito soggettivo e oggettivo, modalità di trasmissione, effetti della mancata o incompleta comunicazione (presunzione di debito IVA a carico della piattaforma) e regole transitorie in vista dell'entrata in vigore dell'art.14-bis della Direttiva IVA dal 1° gennaio 2021.
Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni mediante interfacce elettroniche (art.13, d.l. 30/04/2019, n.34)
Punti principali
Obbligo di comunicazione
I soggetti passivi che facilitano vendite a distanza tramite interfacce elettroniche devono trasmettere, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, i dati per ciascun fornitore: dati anagrafici, codice fiscale ove esistente, email, numero totale di unitaà vendute in Italia e, a scelta, ammontare totale dei prezzi o prezzo medio.
Definizioni chiave
Sono definite le nozioni di fornitore, interfaccia elettronica (marketplace, piattaforme, portali), vendite a distanza e 'facilita' (attività che consentono contatto e contestuale partecipazione a condizioni, pagamento o ordinazione/consegna). Sono escluse dall'area di 'facilitare' mera pubblicità, comparazione prezzi o servizi di pagamento puri.
Presunzione di debito IVA
Se la piattaforma non trasmette o trasmette in modo incompleto i dati presenti sulla piattaforma, è considerata debitrice dell'IVA dovuta sulle vendite a distanza, salvo che provi che l'imposta è stata assolta dal fornitore (presunzione relativa).
Ambito soggettivo
L'obbligo riguarda soggetti passivi stabiliti e non stabiliti che facilitano le vendite. I non stabiliti che effettuano operazioni territorialmente rilevanti devono identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale; i non stabiliti non territorialmente rilevanti possono richiedere un codice fiscale.
Ambito oggettivo
Riguarda tutte le vendite a distanza intracomunitarie e da territori terzi verso l'UE facilitate dalla piattaforma, oltre alle cessioni specifiche (cellulari, console, tablet, PC/laptop) previste dal Decreto Semplificazioni. Le piattaforme possono comunicare anche operazioni sovra soglia.
Modalità e contenuto della comunicazione
I dati trasmessi devono essere quelli presenti sulla piattaforma: identificativi del fornitore, numero unitaà vendute in Italia e prezzi (totale o medio) in Euro. Conversioni da valute estere sono ammesse se applicate con criterio costante e documentato.
Correzioni e comunicazioni sostitutive
In caso di errori o omissioni è possibile inviare una comunicazione che sostituisce integralmente la precedente entro la fine del mese successivo a quello di invio della prima comunicazione; oltre tale termine la piattaforma è considerata debitrice dell'IVA salvo prova del contrario.
Resi e pagamenti non andati a buon fine
I resi di cui la piattaforma sia a conoscenza devono essere comunicati mediante comunicazione sostitutiva; analogamente le vendite non perfezionate per mancato pagamento devono essere gestite per non incorrere nella presunzione di debito.
Regimi speciali e soggetti esclusi
Sono in genere esclusi dall'obbligo i soggetti nel regime forfetario (che non addebitano IVA), salvo casi particolari (reverse charge). Rientrano invece i soggetti che applicano regimi speciali (agricoltura, editoria, regime del margine, ecc.).
Decorrenza e regime transitorio
Prima trasmissione prevista entro il 31/10/2019 per la prima applicazione; obbligo ricorre trimestralmente. La norma è transitoria fino al 31/12/2020 in vista dell'entrata in vigore dall'1/1/2021 dell'art.14-bis della Direttiva IVA. A causa di problemi tecnici operativi si è ritenuto non applicabile fino alla circolare l'art.13, comma 3, per la prima fase, sulla base dello Statuto dei diritti del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 6 giu 2020Circolare n. 14 del 6/06/2020
- Circolare · 13 giu 2020Circolare n. 15 del 13/06/2020
- Circolare · 16 giu 2020Circolare n. 16 del 16/06/2020
- Circolare · 12 mag 2020Circolare n. 12 del 12/05/2020
- Circolare · 22 giu 2020Circolare n. 17 del 22/06/2020
- Circolare · 6 mag 2020Circolare n. 11 del 6/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →