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Circolare

Circolare n. 14 del 6/06/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul credito d'imposta introdotto dall'art.28 del "Decreto Rilancio": destinatari, tipologie di canoni agevolabili, requisiti (limite ricavi e calo fatturato), misura dell'agevolazione, modalità di utilizzo e cessione, controlli e limiti di cumulabilità, nonché il rispetto del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato.

Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto d'azienda (art.28 D.L. 19 maggio 2020, n.34)

Punti principali

Ambito soggettivo

Beneficiari sono soggetti esercenti impresa, arte o professione con ricavi/compensi <= 5 mln nel periodo d'imposta precedente; esclusione per attività non abituali. Sono invece inclusi a prescindere dal limite le strutture alberghiere e agrituristiche (ATECO sezione 55) e gli enti non commerciali per l'attività istituzionale.

Ambito oggettivo

Agevolazione riguarda canoni di locazione, leasing operativo o concessione di immobili non abitativi destinati all'attività economica, nonché contratti a prestazioni complesse e affitto d'azienda purché includano almeno un immobile non abitativo destinato all'attività svolta; immobili promiscuamente adibiti a studio professionale/personale ammessi in misura del 50% se ammortizzabili.

Requisito del calo di fatturato

Per i locatari che esercitano attività economica è richiesto, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente; verifica mese per mese. Gli enti non commerciali non devono verificare il calo per l'attività istituzionale.

Misura del credito

Credito pari al 60% del canone mensile per immobili non abitativi e al 30% per i contratti di affitto d'azienda. Per le strutture turistico-ricettive stagionali il riferimento è ai mesi aprile, maggio e giugno. Il credito è calcolato sulle somme effettivamente versate.

Modalità di utilizzo

Il credito può essere: 1) usato in compensazione tramite F24 (codice tributo 6920) dopo il pagamento del canone; 2) indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui la spesa è sostenuta; 3) ceduto al locatore o ad altri soggetti (inclusi istituti di credito) con facoltà di successiva cessione fino al 31/12/2021. Quote non utilizzate dal cessionario nell'anno non possono essere riportate.

Cessione, controlli e conseguenze

La cessione non esclude i poteri di controllo dell'Agenzia: il cedente è soggetto a verifiche su requisiti e correttezza del credito; il cessionario su utilizzi superiori a quanto ricevuto. In caso di irregolarità si procede al recupero e a sanzioni.

Divieto di cumulabilità

Il credito non è cumulabile, per i medesimi canoni di marzo, con il credito previsto dall'art.65 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (credito per botteghe e negozi, C/1): il contribuente può scegliere l'agevolazione applicabile se non ha già fruito dell'altra.

Compatibilità con le regole UE

Le misure sono applicabili nel rispetto del Quadro temporaneo della Commissione europea per gli aiuti di Stato legati al COVID-19; cumuli con altri aiuti soggetti alle regole del quadro e dei regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria.

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