Sentenza del 30/03/2016 n. 6126 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato, con il primo motivo, la validità della notificazione dell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il plico fosse stato consegnato presso l'indirizzo del procuratore costituito a una persona diversa, con firma illeggibile e apparentemente estranea, e che quindi la sentenza favorevole di primo grado fosse passata in giudicato. Con il secondo motivo, proposto subordinatamente, ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per assenza di un previo avviso di accertamento, ritenendo che l'imposta fosse complementare e non suppletiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione dell'atto di appello, poiché effettuata presso l'indirizzo effettivo del procuratore costituito e ricevuta da una persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento. La firma illeggibile, in assenza di querela di falso, non è stata considerata sufficiente a dimostrare l'inesistenza o la nullità della notificazione. Non essendo stata provata né la nullità della notifica né l'effettiva mancata conoscenza del processo, non era possibile proporre impugnazione tardiva. Il ricorso per cassazione, presentato oltre il termine lungo decorrente dal deposito della sentenza d'appello, è stato quindi considerato tardivo. Il secondo motivo non è stato esaminato anche perché privo del quesito di fatto o del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.900 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53
Norme richiamate per le modalità di notificazione nel processo tributario.
La notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procuratore costituito mediante raccomandata con avviso di ricevimento è stata ritenuta conforme alle modalità previste per il processo tributario.
Art. 149 c.p.c.
Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale.
Il richiamo è stato effettuato dal ricorrente per contestare la validità della notificazione dell'atto di appello, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.
Legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 2
La consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, quando l'avviso di ricevimento è sottoscritto presso l'indirizzo del destinatario e non risulta la consegna a persona diversa tra quelle previste dalla legge.
Una firma illeggibile sull'avviso di ricevimento non determina automaticamente la nullità della notifica, se l'atto è stato consegnato all'indirizzo corretto e non è stata proposta querela di falso.
Art. 160 c.p.c.
La nullità della notificazione ricorre solo nei casi previsti dalla norma.
La Corte ha escluso che la firma illeggibile o la mancata indicazione della qualità del consegnatario integrassero una delle ipotesi di nullità previste.
Art. 327, comma 2, c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3
Prevedono la possibilità di impugnazione tardiva quando la parte dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per irregolarità della notificazione.
La disciplina non è applicabile quando la notificazione è valida e il destinatario non prova né il vizio della notifica né l'effettiva mancata conoscenza del processo.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i motivi soggetti alla disciplina ratione temporis, la formulazione del quesito di diritto o del quesito di fatto/momento di sintesi.
Il secondo motivo è stato ritenuto autonomamente inammissibile perché privo del quesito di fatto o del momento di sintesi richiesto dalla norma.
D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 19
Norme richiamate dal ricorrente per distinguere l'imposta INVIM complementare da quella suppletiva.
La questione relativa alla natura dell'imposta e alla necessità di un previo avviso di accertamento non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Cass., Sezioni Unite, n. 9962/2010
In caso di notifica postale, se l'atto è consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che sottoscrive l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile, la consegna si considera validamente effettuata fino a querela di falso, salvo prova che il piego sia stato consegnato a persona diversa da quelle ammesse dalla legge.
Il principio è stato applicato anche alle notifiche effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo le regole del servizio postale ordinario.
Massime di principio
- Una notificazione postale consegnata all'indirizzo corretto del destinatario o del suo procuratore può essere considerata valida anche se la firma sull'avviso di ricevimento è illeggibile.
- La contestazione della firma o l'affermazione che il plico sia stato ricevuto da una persona estranea non sono, da sole, sufficienti: occorre fornire una prova concreta del vizio e, nei casi pertinenti, proporre querela di falso.
- Per ottenere la rimessione in termini o l'impugnazione tardiva non basta dedurre di aver conosciuto tardi la sentenza; è necessario dimostrare sia l'irregolarità della notificazione sia l'effettiva mancata conoscenza del processo.
- La validità della notificazione impedisce di invocare la mancata conoscenza della sentenza e comporta l'applicazione del termine ordinario lungo per impugnare.
- I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare anche i requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile al momento della proposizione; la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
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