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Sentenza

Sentenza del 13/03/2019 n. 353 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Impugnabilità dell'avviso di intimazione per vizi del titolo originario - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento deducendo l'illegittimità dell'atto in relazione a vizi riferibili al titolo originario, costituito nel caso concreto da una sentenza. La questione riguardava quindi la possibilità, nel giudizio contro l'intimazione, di rimettere in discussione la validità o il merito del titolo che fondava la pretesa esecutiva.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che il giudizio avente a oggetto l'avviso di intimazione debba concentrarsi esclusivamente sui vizi propri dell'atto impugnato, come eventuali difetti formali, motivazionali, di notifica o altri vizi direttamente riferibili all'intimazione. È invece preclusa ogni nuova indagine sul merito o sulla validità del titolo originario, nel caso di specie la sentenza, che avrebbe dovuto essere contestato mediante gli strumenti e nei termini propri dell'impugnazione di quel titolo. Pertanto, le censure rivolte esclusivamente al titolo originario non possono determinare l'annullamento dell'avviso di intimazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto della riscossione consente, di regola, di far valere i vizi propri dell'atto impugnato, ma non di riaprire il merito del titolo presupposto.
  • Le contestazioni relative a una sentenza o ad altro titolo originario devono essere proposte con il rimedio previsto contro quel titolo e nel relativo termine; non possono essere recuperate tardivamente impugnando l'intimazione di pagamento.
  • Nel giudizio contro un avviso di intimazione occorre distinguere tra vizi dell'intimazione e vizi del titolo: solo i primi sono normalmente esaminabili dal giudice adito.
  • L'impugnazione dell'atto successivo può consentire di dedurre l'eventuale mancata conoscenza o notificazione del titolo presupposto, quando ciò incida sulla validità della riscossione, ma non permette di contestare nuovamente il contenuto sostanziale di un titolo già formato e non tempestivamente impugnato.

Testo integrale

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