Sentenza del 13/03/2019 n. 353 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Impugnabilità dell'avviso di intimazione per vizi del titolo originario - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento deducendo l'illegittimità dell'atto in relazione a vizi riferibili al titolo originario, costituito nel caso concreto da una sentenza. La questione riguardava quindi la possibilità, nel giudizio contro l'intimazione, di rimettere in discussione la validità o il merito del titolo che fondava la pretesa esecutiva.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il giudizio avente a oggetto l'avviso di intimazione debba concentrarsi esclusivamente sui vizi propri dell'atto impugnato, come eventuali difetti formali, motivazionali, di notifica o altri vizi direttamente riferibili all'intimazione. È invece preclusa ogni nuova indagine sul merito o sulla validità del titolo originario, nel caso di specie la sentenza, che avrebbe dovuto essere contestato mediante gli strumenti e nei termini propri dell'impugnazione di quel titolo. Pertanto, le censure rivolte esclusivamente al titolo originario non possono determinare l'annullamento dell'avviso di intimazione.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto della riscossione consente, di regola, di far valere i vizi propri dell'atto impugnato, ma non di riaprire il merito del titolo presupposto.
- Le contestazioni relative a una sentenza o ad altro titolo originario devono essere proposte con il rimedio previsto contro quel titolo e nel relativo termine; non possono essere recuperate tardivamente impugnando l'intimazione di pagamento.
- Nel giudizio contro un avviso di intimazione occorre distinguere tra vizi dell'intimazione e vizi del titolo: solo i primi sono normalmente esaminabili dal giudice adito.
- L'impugnazione dell'atto successivo può consentire di dedurre l'eventuale mancata conoscenza o notificazione del titolo presupposto, quando ciò incida sulla validità della riscossione, ma non permette di contestare nuovamente il contenuto sostanziale di un titolo già formato e non tempestivamente impugnato.
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