Sentenza del 14/02/2017 n. 546 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte - IRPEF - Credito di imposta - Riconoscimento - Contribuente - Onere probatorio - Incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l’onere di provare l’esistenza del credito d’imposta grava sul contribuente che ne invoca il riconoscimento. Pertanto, il contribuente deve fornire documentazione e ogni altro elemento idoneo a dimostrare i presupposti del credito; in mancanza di tale prova, la pretesa non può essere accolta. Il principio è conforme a Cass. n. 18427/2012.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il riconoscimento di un credito d’imposta ai fini IRPEF. La questione riguardava la ripartizione dell’onere della prova: in particolare, se spettasse all’Amministrazione finanziaria contestare il credito oppure al contribuente dimostrare preventivamente l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato.
Norme richiamate
IRPEF e disciplina del credito d’imposta
Il riconoscimento di un credito d’imposta presuppone la prova dei fatti che ne determinano l’esistenza e la spettanza. Tale prova incombe sul contribuente che fa valere il credito.
Principio generale dell’onere della prova
Chi intende far valere un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. In materia tributaria, il contribuente che richiede un credito d’imposta deve quindi provarne presupposti, ammontare e condizioni di utilizzo.
Massime di principio
- Chi richiede un credito o un’agevolazione fiscale deve dimostrare documentalmente tutti i presupposti previsti dalla legge.
- Non è sufficiente indicare il credito nella dichiarazione: occorre poter provare la sua effettiva esistenza e il relativo ammontare.
- In caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria non ha necessariamente l’onere di dimostrare l’inesistenza del credito se il contribuente non ha prima provato i fatti costitutivi del proprio diritto.
- È opportuno conservare fatture, ricevute, contratti, quietanze, prospetti di calcolo e ogni documento utile a dimostrare il credito.
- Il principio si applica in via generale alle pretese fiscali aventi natura agevolativa o restitutoria, salvo specifiche disposizioni che prevedano una diversa ripartizione dell’onere probatorio.
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