Ordinanza n. 2641/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - del provvedimento di decadenza dalla graduatoria per rinuncia risultante dalla schermata della pagina di Universitaly della ricorrente; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza dei quesiti nn. 15 e quesito n. 21 della prova di Biologia del primo appello palesemente errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza dei quesiti nn. 15 e quesito n. 21 della prova di Biologia del primo appello palesemente errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza dei quesiti nn. 15 e quesito n. 21 della prova di Biologia del primo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento ai quesiti nn. 15 e quesito n. 21 della prova di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 15 e quesito n. 21 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, unitamente ai decreti ministeriali disciplinanti la procedura, agli atti concorsuali, al questionario, ai punteggi e al provvedimento di decadenza per rinuncia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti della procedura di accesso a Medicina e Chirurgia, chiedendo la sospensione cautelare, l'annullamento degli atti e l'ammissione al corso. Ha contestato, tra l'altro, il D.M. n. 1115/2025 e il sistema di formazione della graduatoria, deducendo la violazione della par condicio, dell'affidamento e dei principi di ragionevolezza, nonché l'eccesso di delega rispetto al d.lgs. n. 71/2025; ha censurato il regime di decadenza in caso di mancata immatricolazione e la mancata prosecuzione degli scorrimenti o redistribuzione dei posti vacanti. Ha inoltre dedotto l'erroneità o ambiguità dei quesiti nn. 15 e 21 di Biologia, l'illegittimità delle modalità di tutela dell'anonimato, carenze nella correzione informatizzata, nella predeterminazione delle risposte e nei criteri valutativi, la difficoltà eccessiva delle prove, la sproporzione rispetto al tempo disponibile, la disomogeneità delle attività didattiche e l'omessa istruttoria sulla capacità formativa degli atenei. Sono state prospettate anche questioni di legittimità costituzionale, in particolare con riferimento agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. La ricorrente aveva conseguito una sola sufficienza nelle tre materie del semestre filtro, era stata inserita in graduatoria proprio in forza della disciplina sopravvenuta e aveva ottenuto una posizione utile per Caltanissetta, sede alla quale aveva rinunciato; non ha dimostrato che l'eliminazione dei vizi dedotti le avrebbe consentito di ottenere la sede di maggiore interesse.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris e di prova di resistenza, riservando al merito le valutazioni più approfondite. Ha ritenuto prima facie legittimo il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025: la graduatoria è articolata in sezioni e fasce, con bonus differenziati, in modo da mantenere la priorità dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie e da collocare progressivamente gli altri candidati in base alla loro maggiore o minore distanza da tale modello. Il sistema è stato considerato coerente con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025, con la necessità di coprire i posti disponibili e con la tutela dell'affidamento e della par condicio. È stata ritenuta coerente anche la disciplina che consente il recupero del voto rifiutato soltanto in caso di esito negativo del secondo appello, poiché le prove costituiscono esami di profitto rilevanti per la carriera universitaria. Il mutamento delle regole è intervenuto dopo lo svolgimento uniforme delle prove e non ha inciso sui programmi, sulle modalità di esame o sul livello di preparazione richiesto. La disciplina sulla decadenza per mancata immatricolazione presso la prima sede utile è stata ritenuta conforme all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e funzionale alla definizione tempestiva delle immatricolazioni e alla continuità didattica del secondo semestre. La ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, non avendo dimostrato che l'applicazione di criteri diversi avrebbe determinato una posizione utile presso la sede desiderata. Le censure sui quesiti di Biologia non hanno evidenziato un errore manifesto o un'ambiguità intrinseca, ma soltanto una soluzione alternativa; il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche è limitato ai casi di manifesta erroneità o illogicità. Anche la mancata immediata redistribuzione dei posti vacanti non è stata ritenuta di per sé illegittima, potendo i posti essere destinati a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi secondo la programmazione universitaria. Sono state ritenute non manifestamente irragionevoli la mancata sommatoria delle insufficienze e la struttura per fasce e bonus. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui soltanto una violazione non irrilevante delle regole di anonimato può invalidare la procedura; le allegazioni della ricorrente erano ipotetiche e non dimostravano una concreta possibilità di alterazione del risultato. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi ammessi, al funzionamento del sistema informatico e ai verbali di correzione sono state ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio, sicché il Ministero, il CINECA e le università sono stati onerati di fornire chiarimenti documentati entro quaranta giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove, sul tempo assegnato e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico. Non sono state ravvisate, in sede cautelare, violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega o presupposti per sollevare questioni di legittimità costituzionale. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami tramite il sito del Ministero, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare per complessivi euro 500 in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato e euro 400 in favore dell'Università di Roma Tor Vergata; spese compensate nei confronti delle Università di Modena e Reggio Emilia e Campus Bio-Medico.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; l'istanza è stata esaminata secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
art. 30 c.p.a.
Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di accertamento e condanna all'ammissione, senza che la domanda sia stata accolta in sede cautelare.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo della riforma dell'accesso ai corsi di Medicina e disciplina, tra l'altro, l'ammissione al secondo semestre, la formazione della graduatoria e il recupero dei crediti.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
Legittima il sistema di assegnazione presso la prima sede utile indicata e la previsione della decadenza in caso di mancata immatricolazione, nonché l'assegnazione ad altre sedi quando quelle prescelte non siano disponibili.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di costituzionalità relativa all'esclusione, nella prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di adeguato fumus e dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originaria delle modalità di accesso e prevedeva, secondo il provvedimento, il conseguimento della sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro per l'accesso alla graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Introduce il sistema sopravvenuto di graduatoria per fasce e sezioni, ammettendo anche candidati con una o più insufficienze e attribuendo bonus differenziati per preservare l'ordine di priorità tra le diverse categorie.
D.M. n. 454 del 16 luglio 2025
Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.
D.M. n. 600 del 7 agosto 2025
Definisce i posti disponibili per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria destinati a studenti UE e non UE.
art. 76 Cost.
La censura di eccesso di delega riferita all'applicazione differenziata della riforma non è stata ritenuta assistita da adeguato fumus.
art. 3 Cost.
Il sistema di selezione e la differenziazione transitoria tra categorie di atenei sono stati ritenuti fondati su criteri oggettivi e non arbitrari.
art. 34 Cost.
Non è stata ravvisata una lesione del diritto all'accesso all'istruzione, essendo la selezione fondata su criteri oggettivi e sulla graduatoria nazionale.
art. 97 Cost.
La relativa censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.
Massime di principio
- In una procedura nazionale di accesso a corsi universitari, l'amministrazione può articolare la graduatoria in sezioni o fasce, attribuendo bonus differenziati, quando tale struttura sia coerente con la normativa primaria e assicuri che i candidati più vicini alle condizioni originariamente richieste mantengano una posizione prioritaria rispetto a quelli ammessi grazie a una disciplina sopravvenuta.
- La modifica delle regole di formazione della graduatoria intervenuta dopo lo svolgimento delle prove non viola di per sé la par condicio o l'affidamento quando non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento e valutazione degli esami o sul livello di preparazione richiesto, ma disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria.
- La censura contro una procedura selettiva è cautelarmente priva di prova di resistenza quando il ricorrente non dimostri, anche in termini sommari, che l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe determinato una posizione utile per l'ammissione o per la sede desiderata.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle domande e sulle risposte di una prova selettiva tecnico-professionale resta limitato alla verifica di errori manifesti, illogicità o ambiguità intrinseche; la mera prospettazione di una risposta alternativa o preferibile non dimostra l'illegittimità del quesito.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive è invalidante soltanto quando l'irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una sequenza meramente ipotetica di possibili conoscenze dell'identità del candidato, priva di collegamento con una concreta alterazione del risultato, non è sufficiente.
- In un sistema universitario nel quale gli studenti hanno già iniziato il percorso formativo, la previsione di termini ravvicinati per l'assegnazione definitiva delle sedi e la mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti possono essere ritenute ragionevoli se funzionali alla continuità didattica e coerenti con la destinazione programmata dei posti residui.
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