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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17970/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione e rigetta gli altri tre motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, affinché riesamini la questione della corretta determinazione della base imponibile per l'anno 2015 e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione ha contestato per l'anno d'imposta 2015 l'Imposta Unica sui concorsi a pronostico e sulle scommesse, quantificata in euro 17.194,66 oltre interessi e sanzioni, nei confronti della società ricorrente e di un soggetto collegato. In appello la pretesa era stata confermata. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità per omessa pronuncia, sostenendo che la normativa del 2010 sarebbe applicabile solo all'attività illecita e non alla propria attività ritenuta lecita; (2) nullità per omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sulla quantificazione della base imponibile, lamentando che per il 2015 l'Ufficio aveva applicato il criterio forfettario introdotto nel 2014 ma operante solo dal 2016; (3) violazione del diritto UE e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, legittimo affidamento e certezza del diritto, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e contestazione della disciplina nazionale e della procedura di regolarizzazione; (4) violazione delle norme su obiettiva incertezza normativa e sulle sanzioni, assumendo che prima della norma interpretativa del 2010 la disciplina fosse incerta e quindi non sanzionabile. La Corte rileva che le questioni sono già state affrontate in un consolidato orientamento interno, costituzionale ed eurounitario; respinge i motivi primo, terzo e quarto; accoglie invece il secondo motivo perché la sentenza impugnata non aveva esaminato la censura relativa all'applicazione, per l'annualità 2015, del criterio di quantificazione introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, non ancora vigente per quell'anno.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio per il primo motivo, ma lo ravvisa in relazione al secondo motivo perché la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla corretta norma di quantificazione dell'imposta per il 2015.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione alla disciplina tributaria e ai principi UE.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per i motivi di nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem le motivazioni di precedenti decisioni conformi.

  • art. 375 c.p.c.

    Interpretato nel senso, affermato dalle Sezioni Unite, che nel giudizio di cassazione la definizione camerale è la regola, salvo eccezioni tassative.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione anticipata e per l'opposizione successivamente proposta dalla ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale forma ordinaria di trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 391-quater c.p.c.

    Citato come ipotesi eccezionale rispetto alla trattazione camerale ordinaria.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    È la norma base sull'Imposta Unica; la Corte ribadisce che, come interpretata dalla disciplina successiva e dalla giurisprudenza costituzionale, essa ricomprende anche le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio.

  • art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Indicato come disposizione di contesto della riforma del 2010, richiamata dalla ricorrente per sostenere la distinzione tra attività lecite e illecite.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Interpretato come norma di interpretazione autentica che esplicita che l'imposta è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che il gestore per conto terzi è incluso nel presupposto impositivo.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401

    Richiamato solo per escludere che la mancata configurazione del reato di esercizio abusivo di giuoco e scommessa incida sulla soggettività passiva dell'imposta.

  • art. 24, comma 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    "Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale..."

    Norma sul metodo di accertamento e quantificazione della base imponibile per scommesse non confluite al totalizzatore nazionale, invocata dalla ricorrente per sostenere la diversa disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 27 dicembre 2014, n. 190

    "l'imposta unica ... è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale..."

    La Corte la considera applicabile solo ai periodi d'imposta decorrenti dal 1 gennaio 2016; per il 2015 non poteva essere utilizzata come criterio di determinazione dell'imposta.

  • art. 1, comma 643, L. 27 dicembre 2014, n. 190

    Interpretato come procedura di regolarizzazione fiscale fondata su un impegno alla regolarizzazione e su specifici versamenti, non come condizionata all'ottenimento della licenza prospettato dalla ricorrente.

  • art. 56 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina nazionale dell'imposta unica violi la libertà di prestazione dei servizi o presenti una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri.

  • art. 57 TFUE

    Richiamato insieme all'art. 56 TFUE nella censura eurounitaria, senza che ne sia riconosciuta la violazione.

  • art. 52 TFUE

    Richiamato nella richiesta di rinvio alla CGUE, ma senza che la Corte ravvisi i presupposti per il rinvio.

  • art. 267 TFUE

    La Corte nega i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché la questione è già stata risolta dalla giurisprudenza unionale consolidata.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel quarto motivo in tema di sanzioni e obiettiva incertezza normativa.

  • art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 / L. 472/1997?

    Nel testo è richiamato l'art. 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997; la Corte lo tratta nell'ambito dell'obiettiva incertezza e della non punibilità/sanzionabilità, rigettando la censura.

  • art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 10, comma 4, dello Statuto del contribuente, quale fondamento dell'obiettiva incertezza normativa.

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte riconosce che l'incertezza normativa è esistita fino alla norma interpretativa del 2010, ma non per l'annualità 2015, essendo la questione ormai superata.

Massime di principio

  • La mancata configurazione, sul piano penale, dell'attività di raccolta scommesse come illecita non esclude la soggezione all'Imposta Unica, poiché il presupposto tributario opera autonomamente e ricomprende anche le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio.
  • La norma interpretativa del 2010 ha chiarito che il tributo è dovuto anche per le scommesse raccolte da operatori esteri o tramite ricevitorie per conto terzi; tale equiparazione non è irragionevole perché entrambi i soggetti partecipano all'organizzazione ed esercizio delle scommesse.
  • Sussiste omessa pronuncia solo quando il giudice di merito non si sia affatto espresso sulla questione devoluta; non vi è omessa pronuncia se la questione risulta implicitamente disattesa dalla motivazione o comunque assorbita in una statuizione incompatibile.
  • Per l'annualità d'imposta anteriore all'entrata in vigore della disciplina del 2014 applicabile dal 2016, non può essere utilizzato il nuovo criterio forfettario di quantificazione della base imponibile se la controversia riguarda un periodo d'imposta precedente.
  • Le questioni di discriminazione alla luce dell'art. 56 TFUE e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE vanno respinte quando la Corte di giustizia abbia già escluso che la disciplina nazionale renda meno attraente o ostacoli l'attività degli operatori esteri in modo differenziato rispetto ai nazionali.
  • La procedura di regolarizzazione fiscale prevista dalla legge di stabilità del 2014 non era subordinata, per come interpretata dalla Corte, all'ottenimento della licenza, ma a una dichiarazione di impegno e a specifici versamenti; le censure fondate su un diverso presupposto risultano quindi infondate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeNullitàBuona fede e correttezza

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