Sentenza del 04/10/2021 n. 4408 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - Diniego - Prescrizione - Interruzione - Tabulati interni dell'Agenzia - Non costituiscono riconoscimento del debito e non determinano l'interruzione della prescrizione - Mancato disconoscimento della spettanza delle somme - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
diniego del rimborso del credito IRAP complessivo per gli anni 2003 e 2004; questione se la prescrizione del diritto al rimborso fosse stata interrotta da atti dell'Amministrazione (in particolare da "tabulati" interni recanti la dizione "Rimborso Riconosciuto" datati 20 e 21.7.2006 e da una determinazione di blocco del pagamento del 27.4.2007) e se una raccomandata inviata dalla ricorrente nel 2011 fosse idonea a interrompere la prescrizione
La decisione
la Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado; ha ritenuto che i tabulati interni stampati su richiesta e non sottoscritti da un organo competente siano meri atti interni incapaci di costituire riconoscimento recettizio del debito e quindi inidonei ad interrompere la prescrizione; ha inoltre escluso che la raccomandata prodotta fosse provata nel contenuto e idonea a interrompere la prescrizione; spese compensate tra le parti
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 602/1973
richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza e ai presunti atti dell'Ufficio; in sede di decisione la norma è stata considerata nel contesto della necessità di un atto formale di riconoscimento per interrompere la prescrizione
art. 2697 c.c.
richiama l'onere della prova; la ricorrente doveva provare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione
art. 2946 c.c.
principio generale sui termini di prescrizione ritenuto applicabile al diritto al rimborso; la corte ha valutato che il termine decorreva dalle istanze del 19.11.2004 e non era stato validamente interrotto
art. 2944 c.c.
richiamato implicitamente in relazione all'interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito: la giurisprudenza citata richiede che il riconoscimento sia volontario, consapevole, inequivoco, esternato e recettizio
art. 21 d.lgs. 546/1992
richiamato dall'Amministrazione per la disciplina dei termini di impugnazione del silenzio-rifiuto; utile a valutare l'opportunità e la tempestività di un ricorso amministrativo
art. 2033 c.c.
norma sull'indebito arricchimento evocata dalla ricorrente rispetto alla condotta dell'Ufficio che tratteneva somme, ma non è risultata decisiva per l'interruzione della prescrizione
art. 1335 c.c.
richiamato in tema di presunzione di conoscenza dell'atto per la prova dell'arrivo di una raccomandata; tuttavia la mancata produzione del contenuto del plico ha reso inefficace l'allegazione
art. 210 c.p.c.
citato dalla ricorrente con riferimento alla possibilità di ottenere l'esibizione di documenti; la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita prova utile dalla parte appellante
d.l. 105/2021, art. 6
norma richiamata solo in ordine allo svolgimento dell'udienza in videoconferenza
Cass. sez. 1 n. 23803/2006
giurisprudenza richiamata per affermare che la ricognizione di debito è negozio unilaterale recettizio che produce effetti solo se perviene alla conoscenza del creditore e se proveniente dalla persona competente
Cass. n. 24710/2015
sostiene che la ricognizione di debito deve essere recettizia e provenire dall'obbligato al creditore; richiamata per escludere efficacia interruttiva di stampe interne rilasciate da dipendenti non titolati
Cass. sez. 5 ord. n. 27371/2020
ribadisce i requisiti del riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione: volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettizietà
Massime di principio
- I tabulati o stampe interne prodotti da impiegati dell'Amministrazione e privi di sottoscrizione o provenienza dall'organo competente costituiscono atti interni e non sono idonei a configurare un riconoscimento recettizio del debito né ad interrompere la prescrizione.
- Perché un riconoscimento del debito interrompa la prescrizione occorrono i requisiti di volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettività: deve provenire dall'organo o soggetto titolato e pervenire effettivamente a conoscenza del creditore.
- La mera mancata contestazione da parte dell'Amministrazione del contenuto di documenti prodotti non sostituisce la necessità di un atto formale recettizio e sottoscritto che impegni la P.A.
- La prova dell'interruzione della prescrizione mediante comunicazioni inviate dal contribuente richiede la produzione del contenuto degli invii (es. la lettera raccomandata): la prova della spedizione da sola (ricevuta) non è sufficiente se non si dimostra l'oggetto e l'effettivo contenuto rilevante dell'atto.
- In situazioni analoghe, il privato dovrebbe ottenere documenti formali e sottoscritti dall'ufficio competente, notifiche ufficiali o provvedimenti amministrativi espliciti per far valere un'interruzione della prescrizione; in mancanza, valutare tempestiva diffida formale e azioni processuali nei termini per evitare la decadenza del diritto.
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