Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1280/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali n. 3, 4 e 5 del 10 gennaio 2024, rivolte a proprietari di terreni, di rimozione della strada bitumata e ripristino della pista sterrata preesistente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato le tre ordinanze comunali che imponevano a proprietari di alcuni fondi la rimozione della bitumatura e il ripristino della pista sterrata, sostenendo che la strada costituisse l’unico accesso al complesso e fosse stata di fatto trattata dal Comune come strada pubblica. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria, per non essere stato coinvolto nel procedimento nonostante l’incidenza degli ordini sull’accessibilità al condominio. Con il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati, ha denunciato travisamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà: il Comune non avrebbe considerato l’impossibilità pratica di raggiungere il complesso e l’utenza pubblica, né gli usi consolidati e gli atti comunali di gestione della strada (denominazione, segnaletica, manutenzione, isola ecologica, transito dei mezzi di raccolta, contravvenzioni e delimitazione di parcheggi). Ha inoltre invocato il legittimo affidamento derivante dal lungo decorso del tempo, dalla riscossione dei tributi sugli immobili e dall’inerzia nell’eseguire l’ordine repressivo del 1994; ha lamentato l’assenza di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico e la mancata considerazione dei rischi per i soccorsi. Ha infine contestato, in termini dubitativi, che la bitumatura costituisse abuso e sostenuto che il Comune avrebbe dovuto esercitare l’autotutela, informalmente sollecitata, sull’ordine del 1994.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito e non esaminando le eccezioni comunali di inammissibilità e irricevibilità in applicazione del principio della ragione più liquida. Il primo motivo è stato respinto: le ordinanze, aventi natura vincolata, non richiedevano apporti partecipativi e, comunque, il condominio non ne era destinatario. I motivi relativi alla gestione comunale della strada e all’asserita impossibilità di accesso sono stati respinti perché gli ordini imponevano di rimuovere il manto bituminoso ripristinando la pista sterrata, lungo la quale l’accesso restava possibile; l’uso e la gestione comunale non modificavano lo stato legittimo dell’opera, già oggetto dell’ordine del 1994 divenuto inoppugnabile. È stata esclusa la necessità di una nuova ponderazione tra interessi pubblici e privati, trattandosi di potere repressivo vincolato. È stata respinta anche la censura sull’affidamento: il decorso del tempo e l’inerzia amministrativa non legittimano l’opera abusiva e non impongono, per l’ordine di demolizione, una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale, distinta dal richiamo all’abusività accertata. La contestazione della natura abusiva dell’intervento è stata dichiarata inammissibile perché generica e formulata in termini dubitativi; per completezza, il TAR ha osservato che l’allargamento, la modifica del tracciato e la bitumatura di una strada sterrata in area vincolata richiedono i titoli edilizi e paesaggistici pertinenti. La censura sul mancato esercizio dell’autotutela è stata respinta: il potere è esercitato discrezionalmente d’ufficio e la sollecitazione di parte non genera un obbligo di provvedere. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il profilo di doglianza relativo alla non abusività dell’opera, posto peraltro in termini dubitativi, è inammissibile ai sensi dell’art. 40, c. 1, lett. d) in quanto generico.

    La censura che contesta genericamente e in termini dubitativi l’abusività dell’opera non soddisfa l’onere di specificità dei motivi ed è inammissibile.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere

    La sollecitazione privata all’esercizio dell’autotutela non obbliga l’amministrazione ad avviare o concludere un procedimento: l’esercizio del potere resta discrezionale e d’ufficio.

  • art. 20, lett. c), l. 47/1985

    la modificazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di una preesistente strada sterrata mediante allargamento, modifica del tracciato e copertura del manto con materiale bituminoso deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire, consistendo in una trasformazione edilizia del territorio, e dall’autorizzazione paesistica

    La trasformazione di una strada sterrata in area vincolata mediante allargamento, variazione del tracciato e bitumatura costituisce trasformazione edilizia del territorio e richiede il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 1-sexies l. 431/1985

    la modificazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di una preesistente strada sterrata mediante allargamento, modifica del tracciato e copertura del manto con materiale bituminoso deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire, consistendo in una trasformazione edilizia del territorio, e dall’autorizzazione paesistica

    La trasformazione della strada in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede la preventiva autorizzazione paesistica, oltre al titolo edilizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i signori OMISSIS- e -OMISSIS-.

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i signori OMISSIS- e -OMISSIS-.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ordine repressivo in materia edilizia ha natura vincolata, non è necessaria la partecipazione procedimentale del soggetto che non ne è destinatario; la mancata comunicazione di avvio non determina quindi, di per sé, l’illegittimità dell’atto.
  • L’ordine di demolizione o ripristino di un’opera abusiva non richiede una nuova ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato, poiché tale ponderazione è già stata compiuta dal legislatore nell’imporre la repressione dell’abuso.
  • Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non legittimano un’opera realizzata senza titolo e non fanno venir meno il potere repressivo; l’ordine può essere motivato richiamando il carattere abusivo dell’intervento, senza una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale, salvo il diverso ambito dell’autotutela decisoria.
  • L’uso o la gestione di fatto di un’opera da parte del Comune non ne modifica lo stato di legittimità e non sana l’eventuale abusività.
  • La modifica di una strada sterrata in area paesaggisticamente vincolata, mediante allargamento, variazione del tracciato e bitumatura, costituisce trasformazione del territorio soggetta ai titoli edilizi e paesaggistici richiesti.
  • La richiesta privata di esercitare l’autotutela ha valore di mera sollecitazione e non fa sorgere un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.