Sentenza n. 1280/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali n. 3, 4 e 5 del 10 gennaio 2024, rivolte a proprietari di terreni, di rimozione della strada bitumata e ripristino della pista sterrata preesistente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato le tre ordinanze comunali che imponevano a proprietari di alcuni fondi la rimozione della bitumatura e il ripristino della pista sterrata, sostenendo che la strada costituisse l’unico accesso al complesso e fosse stata di fatto trattata dal Comune come strada pubblica. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria, per non essere stato coinvolto nel procedimento nonostante l’incidenza degli ordini sull’accessibilità al condominio. Con il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati, ha denunciato travisamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà: il Comune non avrebbe considerato l’impossibilità pratica di raggiungere il complesso e l’utenza pubblica, né gli usi consolidati e gli atti comunali di gestione della strada (denominazione, segnaletica, manutenzione, isola ecologica, transito dei mezzi di raccolta, contravvenzioni e delimitazione di parcheggi). Ha inoltre invocato il legittimo affidamento derivante dal lungo decorso del tempo, dalla riscossione dei tributi sugli immobili e dall’inerzia nell’eseguire l’ordine repressivo del 1994; ha lamentato l’assenza di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico e la mancata considerazione dei rischi per i soccorsi. Ha infine contestato, in termini dubitativi, che la bitumatura costituisse abuso e sostenuto che il Comune avrebbe dovuto esercitare l’autotutela, informalmente sollecitata, sull’ordine del 1994.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito e non esaminando le eccezioni comunali di inammissibilità e irricevibilità in applicazione del principio della ragione più liquida. Il primo motivo è stato respinto: le ordinanze, aventi natura vincolata, non richiedevano apporti partecipativi e, comunque, il condominio non ne era destinatario. I motivi relativi alla gestione comunale della strada e all’asserita impossibilità di accesso sono stati respinti perché gli ordini imponevano di rimuovere il manto bituminoso ripristinando la pista sterrata, lungo la quale l’accesso restava possibile; l’uso e la gestione comunale non modificavano lo stato legittimo dell’opera, già oggetto dell’ordine del 1994 divenuto inoppugnabile. È stata esclusa la necessità di una nuova ponderazione tra interessi pubblici e privati, trattandosi di potere repressivo vincolato. È stata respinta anche la censura sull’affidamento: il decorso del tempo e l’inerzia amministrativa non legittimano l’opera abusiva e non impongono, per l’ordine di demolizione, una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale, distinta dal richiamo all’abusività accertata. La contestazione della natura abusiva dell’intervento è stata dichiarata inammissibile perché generica e formulata in termini dubitativi; per completezza, il TAR ha osservato che l’allargamento, la modifica del tracciato e la bitumatura di una strada sterrata in area vincolata richiedono i titoli edilizi e paesaggistici pertinenti. La censura sul mancato esercizio dell’autotutela è stata respinta: il potere è esercitato discrezionalmente d’ufficio e la sollecitazione di parte non genera un obbligo di provvedere. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Il profilo di doglianza relativo alla non abusività dell’opera, posto peraltro in termini dubitativi, è inammissibile ai sensi dell’art. 40, c. 1, lett. d) in quanto generico.
La censura che contesta genericamente e in termini dubitativi l’abusività dell’opera non soddisfa l’onere di specificità dei motivi ed è inammissibile.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere
La sollecitazione privata all’esercizio dell’autotutela non obbliga l’amministrazione ad avviare o concludere un procedimento: l’esercizio del potere resta discrezionale e d’ufficio.
art. 20, lett. c), l. 47/1985
la modificazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di una preesistente strada sterrata mediante allargamento, modifica del tracciato e copertura del manto con materiale bituminoso deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire, consistendo in una trasformazione edilizia del territorio, e dall’autorizzazione paesistica
La trasformazione di una strada sterrata in area vincolata mediante allargamento, variazione del tracciato e bitumatura costituisce trasformazione edilizia del territorio e richiede il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica.
art. 1-sexies l. 431/1985
la modificazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di una preesistente strada sterrata mediante allargamento, modifica del tracciato e copertura del manto con materiale bituminoso deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire, consistendo in una trasformazione edilizia del territorio, e dall’autorizzazione paesistica
La trasformazione della strada in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede la preventiva autorizzazione paesistica, oltre al titolo edilizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i signori OMISSIS- e -OMISSIS-.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i signori OMISSIS- e -OMISSIS-.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un ordine repressivo in materia edilizia ha natura vincolata, non è necessaria la partecipazione procedimentale del soggetto che non ne è destinatario; la mancata comunicazione di avvio non determina quindi, di per sé, l’illegittimità dell’atto.
- L’ordine di demolizione o ripristino di un’opera abusiva non richiede una nuova ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato, poiché tale ponderazione è già stata compiuta dal legislatore nell’imporre la repressione dell’abuso.
- Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non legittimano un’opera realizzata senza titolo e non fanno venir meno il potere repressivo; l’ordine può essere motivato richiamando il carattere abusivo dell’intervento, senza una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale, salvo il diverso ambito dell’autotutela decisoria.
- L’uso o la gestione di fatto di un’opera da parte del Comune non ne modifica lo stato di legittimità e non sana l’eventuale abusività.
- La modifica di una strada sterrata in area paesaggisticamente vincolata, mediante allargamento, variazione del tracciato e bitumatura, costituisce trasformazione del territorio soggetta ai titoli edilizi e paesaggistici richiesti.
- La richiesta privata di esercitare l’autotutela ha valore di mera sollecitazione e non fa sorgere un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere.
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