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Circolare

Circolare numero 78 del 22-7-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la convenzione INPS con CAF, associazioni professionali e professionisti abilitati per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d'imposta ex art. 23 del D.P.R. 600/1973, per gli anni 2008 e 2009. Vengono richiamati gli effetti della modifica introdotta dalla legge n. 244/2007, i requisiti soggettivi richiesti ai professionisti, le modalità di stipula a livello centrale e periferico, l’uso del sistema web con autenticazione mediante certificato digitale e gli adempimenti connessi, inclusa la marca da bollo sull’originale della convenzione.

Convenzione INPS per la raccolta e trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati per le detrazioni d'imposta 2008/2009, con accesso web tramite certificato digitale

Convenzione INPS per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini delle detrazioni d'imposta 2008/2009

La circolare disciplina l’attivazione della convenzione tra INPS e soggetti abilitati per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta previste dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Il documento si inserisce nel quadro della riforma introdotta dalla legge n. 244/2007, che ha rafforzato l’obbligo di acquisire annualmente le informazioni necessarie al riconoscimento delle detrazioni.

Quadro normativo e finalità

A seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le detrazioni sono riconosciute solo se il percipiente dichiara annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce delle detrazioni, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione. Da tale innovazione deriva, a partire dal 2008, l’obbligo per i sostituti d’imposta di acquisire annualmente, o al verificarsi di variazioni, i dati dei pensionati e dei dipendenti relativi al diritto alle detrazioni.

Soggetti interessati e ambito della convenzione

Con delibera del C.d.A. n. 60 del 21 maggio 2008 è stata approvata la convenzione con i CAF e con i liberi professionisti/soggetti abilitati alla trasmissione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il Presidente dell’Istituto è stato autorizzato a stipulare convenzioni con validità per gli anni 2008 e 2009.

Le convenzioni possono essere gestite:

  • a livello centrale, per i CAF e per alcune associazioni professionali nazionali;
  • a livello periferico, presso le Direzioni provinciali e subprovinciali INPS, per i professionisti abilitati;
  • in forma individuale, presso le Sedi territoriali competenti, da parte di tutti i professionisti abilitati.

Associazioni professionali nazionali richiamate

Per l’inserimento nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni per detrazioni d’imposta, i professionisti che fanno riferimento alle associazioni professionali indicate devono contattarle direttamente oppure stipulare convenzioni singole presso le sedi INPS territorialmente competenti. Le associazioni elencate sono:

  • Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
  • Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti;
  • Consulenti Tributari: ANCIT, ANCOT, INT, LAPET.

Requisiti per la stipula da parte del professionista

Il professionista che intenda sottoscrivere la convenzione con l’Istituto deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere abilitato a certificare il reddito;
  • essere iscritto nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del "fisco telematico" del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • possedere un certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate oppure da una delle autorità di certificazione indicate: InfoCamere, Actalis, Postecom, CNIPA.

La circolare stabilisce che la verifica della sussistenza di tali requisiti spetta ai Direttori provinciali e subprovinciali al momento della stipula.

Sistema web, autenticazione e firma digitale

Il Dipartimento delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di firma digitale e autenticazione tramite certificato, adattato dall’INPS anche allo standard PKCS12. Le operazioni di autenticazione e firma possono essere effettuate con i certificati del Ministero dell’Economia e delle Finanze o con quelli di InfoCamere, Actalis, Postecom e CNIPA, purché abilitati alla funzione dai rispettivi certificatori.

Per l’accesso al sistema, i Direttori delle Sedi provinciali e subprovinciali devono utilizzare il certificato digitale INPS su smart card o floppy disk, disponendo di postazioni dotate di lettore di smart card.

Modalità operative della convenzione

Al momento della stipula deve essere chiarito al professionista che i certificati digitali dichiarati e utilizzati per l’accesso al sistema sono gli unici che garantiranno l’autenticazione. Chi firma la convenzione in nome e per conto dell’Istituto deve verificare, tramite le procedure messe a disposizione, la validità dei certificati.

Nel caso di più professionisti associati a uno stesso studio, la convenzione può essere sottoscritta da uno solo di essi, ma il sottoscrittore deve indicare i certificati digitali che intende utilizzare; solo quelli dichiarati al momento della firma e verificati dal sistema saranno considerati validi.

Stampa della convenzione, accesso alle istruzioni e obblighi formali

La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione una volta acquisiti, verificati e confermati i dati necessari. Una copia della convenzione sottoscritta deve essere consegnata al professionista interessato.

Quest’ultimo deve essere informato che le modalità di accesso e firma sono reperibili sul sito INPS, nella sezione "Servizi Online", quindi "Servizi in Convenzione" e "Accesso ai Servizi in Convenzione". Dalla pagina web dell’applicazione è possibile accedere anche:

  • alle istruzioni per la configurazione del sistema;
  • alle informazioni per lo scarico e l’installazione dei programmi client;
  • alla sezione "Risoluzione problemi", con le risposte ad alcuni quesiti operativi.

Marca da bollo e ulteriori adempimenti

Per le convenzioni sottoscritte presso la struttura territoriale INPS, il professionista deve apporre una marca da bollo di € 14,62 sull’originale conservato dalla struttura. La circolare conclude invitando i Direttori a fornire copia del documento qualora richiesta.

Punti principali

Oggetto della convenzione e contesto normativo

La circolare riguarda la convenzione per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni dei pensionati necessarie per ottenere le detrazioni d’imposta previste dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. L’intervento si colloca a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che richiede la dichiarazione annuale del diritto alla detrazione e l’indicazione delle condizioni di spettanza e dei codici fiscali dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione, con obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni.

Soggetti convenzionabili e livelli di stipula

La convenzione è stata approvata per i CAF e per i liberi professionisti/soggetti abilitati alla trasmissione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con validità per gli anni 2008 e 2009. Le convenzioni possono essere sottoscritte a livello centrale dai CAF e da alcune associazioni professionali nazionali, mentre a livello periferico la sottoscrizione presso le Direzioni provinciali e subprovinciali è curata dai Direttori di Sede. I professionisti abilitati possono anche stipulare convenzioni individuali presso le Sedi territoriali competenti.

Associazioni professionali nazionali interessate

Le associazioni professionali che gestiscono l’inserimento dei propri iscritti nelle liste degli abilitati sono indicate in modo espresso: Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti e, tra i Consulenti Tributari, ANCIT, ANCOT, INT e LAPET. I professionisti che vi fanno riferimento devono contattare tali organismi per l’abilitazione oppure stipulare convenzioni singole presso le strutture INPS territorialmente competenti.

Requisiti del professionista e verifica da parte dell’INPS

Per stipulare la convenzione il professionista deve: essere abilitato a certificare il reddito; essere iscritto nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del "fisco telematico" del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze; possedere un certificato digitale valido emesso dal medesimo Dipartimento oppure da una delle autorità di certificazione indicate (InfoCamere, Actalis, Postecom, CNIPA). La circolare precisa che tali requisiti devono essere verificati dai Direttori provinciali e subprovinciali al momento della stipula.

Sistema web, autenticazione e certificati digitali

Il Dipartimento delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di firma digitale e autenticazione tramite certificato, adattato dall’INPS anche allo standard PKCS12. Le operazioni di autenticazione e firma possono essere effettuate con il certificato digitale del Ministero dell’Economia e delle Finanze o con quelli di InfoCamere, Actalis, Postecom e CNIPA, purché abilitati dai rispettivi certificatori. I Direttori delle Sedi provinciali e subprovinciali devono accedere al sistema con il certificato digitale INPS su smart card o floppy disk e con postazioni dotate di lettore di smart card.

Modalità operative di stipula e gestione dei certificati

All’atto della stipula deve essere chiarito al professionista che i certificati digitali dichiarati e utilizzati per l’accesso sono gli unici a garantire l’autenticazione. Chi stipula per conto dell’Istituto deve verificare, tramite le procedure disponibili, la validità dei certificati. Se la convenzione è sottoscritta da uno solo degli associati di uno studio professionale, egli deve dichiarare i certificati digitali che intende utilizzare; solo quelli dichiarati in sede di firma e confermati dal sistema saranno considerati validi.

Stampa della convenzione, accesso ai servizi e adempimenti formali

La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione dopo l’acquisizione, verifica e conferma dei dati necessari. Una copia della convenzione firmata deve essere consegnata al professionista, che va informato della disponibilità delle istruzioni e delle modalità di accesso sul sito INPS, nella sezione "Servizi Online", "Servizi in Convenzione" e "Accesso ai Servizi in Convenzione". La circolare segnala inoltre che dalla pagina web dell’applicazione sono accessibili le istruzioni per la configurazione del sistema e la risoluzione dei problemi.

Marca da bollo e richiesta di copie

Per le convenzioni sottoscritte presso la struttura territoriale INPS, il professionista è tenuto ad apporre una marca da bollo di € 14,62 sull’originale custodito dalla struttura. Infine, i Direttori sono invitati a fornire copia della circolare se richiesta.

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