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Circolare

Circolare numero 79 del 22-7-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i rapporti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del D.Lgs. 61/2000 e nulli per difetto di forma scritta, ai fini pensionistici si applica l’art. 5, comma 11, della legge 863/1984 se il rapporto risulta dagli archivi INPS. In tal caso le Sedi devono liquidare la pensione considerando per intero i periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente quelli part-time. Se invece il rapporto non emerge dagli archivi, resta necessario l’atto scritto e si confermano le precedenti istruzioni.

Disciplina pensionistica dei contratti part-time nulli per difetto di forma stipulati prima del D.Lgs. 61/2000

Contratti part-time nulli per difetto di forma e disciplina pensionistica

La circolare interviene sui rapporti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, quando la forma scritta era richiesta a pena di nullità. L’obiettivo è chiarire come tali situazioni debbano essere trattate ai fini pensionistici, evitando che l’assenza del documento scritto produca effetti penalizzanti per il lavoratore quando l’esistenza del rapporto sia comunque desumibile dagli archivi dell’Istituto.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha disciplinato per la prima volta il lavoro a tempo parziale imponendo la stipulazione per iscritto del contratto. In un primo momento la forma scritta era stata letta come requisito di regolarità; successivamente, la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale, con sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992, l’hanno considerata requisito essenziale del contratto part-time, con conseguente nullità in sua assenza. Tale impostazione è stata superata solo per i rapporti successivi al D.Lgs. n. 61/2000, che ha attribuito alla forma scritta valore probatorio e non più costitutivo.

Effetti della nullità sul piano lavoristico e contributivo

La circolare richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la nullità del contratto part-time non impedisce l’emersione di un rapporto di fatto ai sensi dell’art. 2126 c.c., con diritto del lavoratore alla retribuzione e ai trattamenti economici correlati, proporzionati all’attività effettivamente svolta. In materia contributiva, l’orientamento prevalente ha escluso l’applicazione del minimale orario di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 863/1984. Su tale linea si era già posta la circolare n. 274 del 2 dicembre 1993, poi richiamata come precedente consolidato. La circolare cita inoltre la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12269/2004, che ribadisce l’operatività del sistema contributivo solo in presenza di tutti i presupposti formali previsti dalla norma.

Riflessi pensionistici

Il problema si ripropone anche in ambito pensionistico perché il comma 11 dell’art. 5 della legge n. 863/1984 stabilisce che, nei casi di trasformazione tra tempo pieno e tempo parziale, l’anzianità dei periodi a tempo pieno va computata per intero e quella dei periodi part-time in proporzione all’orario effettivamente svolto. In base alle istruzioni precedenti dell’Istituto, l’assenza del contratto scritto impediva l’applicazione di questa disciplina, con il risultato che alcuni lavoratori, non potendo esibire il contratto perché irreperibile o mai redatto, vedevano ridotto l’importo della pensione anche in misura rilevante.

Nuove istruzioni operative per le Sedi

La circolare adotta un criterio più favorevole all’assicurato, coerente con quanto già affermato nella circolare n. 29 del 23 febbraio 2006 in tema di versamenti volontari: per dimostrare lo stato di occupazione a tempo parziale non è necessaria una specifica documentazione se l’informazione è rilevabile direttamente dagli archivi INPS. Lo stesso principio viene esteso ai fini pensionistici. Pertanto, quando un contratto part-time nullo per difetto di forma, stipulato prima del D.Lgs. n. 61/2000, risulti dagli archivi dell’Istituto, le Sedi devono liquidare la prestazione applicando l’art. 5, comma 11, della legge n. 863/1984, anche in mancanza dell’atto scritto.

Limiti applicativi e decorrenza

Il nuovo criterio non opera in modo automatico in ogni situazione. Se il rapporto di lavoro a tempo parziale non è ricostruibile dagli archivi INPS, restano ferme le precedenti istruzioni e continua a essere necessaria l’esibizione del contratto scritto per poter riconoscere la disciplina dell’art. 5, comma 11. Le domande di pensione devono essere definite secondo i nuovi criteri a decorrere dalla data della circolare.

Punti principali

Quadro normativo sul part-time e sulla forma scritta

L’art. 5 del d.l. 726/1984, convertito nella legge 863/1984, ha introdotto il lavoro a tempo parziale richiedendo la forma scritta del contratto. La giurisprudenza ha poi qualificato tale forma come requisito essenziale, con nullità del contratto in mancanza di scritto, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 210/1992. Successivamente il D.Lgs. 61/2000, per i rapporti stipulati dalla sua entrata in vigore, ha ridotto la forma scritta a requisito probatorio e non più di validità.

Effetti della nullità del contratto part-time

Per i rapporti part-time nulli per difetto di forma, stipulati sotto la disciplina previgente, la giurisprudenza ha ritenuto operante un rapporto di fatto ex art. 2126 c.c., con diritto del lavoratore alla retribuzione e ai trattamenti economici proporzionati all’attività svolta. Sul piano contributivo, l’orientamento prevalente ha escluso l’applicazione del minimale orario previsto dall’art. 5, comma 5, della legge 863/1984.

Richiamo alla disciplina contributiva e giurisprudenza

La circolare richiama la precedente circolare n. 274 del 2 dicembre 1993, che aveva già recepito l’orientamento giurisprudenziale sulla non applicabilità del regime contributivo di cui all’art. 5, comma 5, in assenza dei presupposti formali. Viene inoltre citata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 12269/2004, che ribadisce l’applicabilità del sistema contributivo solo se sussistono tutti i requisiti previsti dai commi precedenti e, in particolare, i requisiti formali.

Rilevanza pensionistica dell’art. 5, comma 11

La questione assume rilievo anche ai fini pensionistici, poiché il comma 11 dell’art. 5 prevede che, nei passaggi tra tempo pieno e tempo parziale, l’anzianità dei periodi full-time si computi per intero e quella dei periodi part-time in proporzione all’orario effettivamente svolto. L’assenza della forma scritta aveva finora comportato l’esclusione di tale disciplina, con possibili decurtazioni pensionistiche anche significative.

Nuovo criterio applicativo basato sugli archivi INPS

La circolare introduce un criterio analogo a quello già adottato con la circolare n. 29 del 23 febbraio 2006 per i versamenti volontari: se il rapporto part-time, pur nullo per difetto di forma e stipulato prima del D.Lgs. 61/2000, risulta dagli archivi dell’Istituto, non è richiesta ulteriore documentazione. In questo caso le Sedi devono liquidare la pensione applicando l’art. 5, comma 11, della legge 863/1984 anche in assenza di un contratto scritto.

Limiti del nuovo orientamento e decorrenza

Se il rapporto di lavoro a tempo parziale non emerge dagli archivi INPS, restano valide le istruzioni precedenti e continua a essere necessaria l’esibizione del contratto in forma scritta per applicare il comma 11. Le domande di pensione devono essere definite secondo i nuovi criteri a partire dalla data della circolare.

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