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Circolare

Circolare numero 77 del 21-7-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le linee guida INPS per le verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti sanitari nell’ambito dell’invalidità civile, dopo il trasferimento all’Istituto delle funzioni residue in materia. Vengono disciplinati programmazione, criteri di estrazione dei soggetti da controllare, modalità di convocazione e visita, composizione delle commissioni, esiti della verifica e conseguenti provvedimenti di sospensione o revoca. La circolare richiama inoltre le ipotesi di esonero dalla visita, in particolare per alcune patologie stabilizzate o ingravescenti e per i titolari di indennità di accompagnamento, e precisa che i controlli reddituali restano oggetto di specifiche pianificazioni e procedure ordinarie.

Verifiche straordinarie in materia di invalidità civile: criteri di attuazione

Verifiche straordinarie in materia di invalidità civile: criteri di attuazione

La circolare definisce il quadro operativo delle verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, a seguito del trasferimento all’INPS delle funzioni residue dello Stato in tale ambito. Vengono indicati i criteri di programmazione, le modalità di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, la procedura di accertamento e gli effetti amministrativi degli esiti della verifica.

Inquadramento normativo e competenze

L’Istituto richiama l’evoluzione normativa delle verifiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, evidenziando che, dopo il trasferimento delle funzioni all’INPS disposto dall’art. 10 della legge 248/2005 e attuato con D.P.C.M. 30 marzo 2007, l’attività di verifica ordinaria e straordinaria rientra nelle competenze dell’Istituto.

Per i requisiti sanitari, gli accertamenti sono svolti tramite la Commissione Medica Superiore (CMS) e le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (CMVP). Per i requisiti reddituali, i controlli sono effettuati attraverso incroci tra le informazioni del Casellario centrale dei pensionati e le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, con possibilità di successive pianificazioni specifiche tramite accordi interdirigenziali tra le amministrazioni coinvolte. Per i casi individuali di superamento dei limiti di reddito si applicano le consuete modalità procedurali.

Programmazione delle verifiche straordinarie

L’attività di verifica straordinaria dei requisiti sanitari è programmata su base annuale in funzione di:

  • risorse disponibili;
  • analisi dei dati presenti nei database dell’Istituto;
  • andamento territoriale dei riconoscimenti di invalidità civile.

La Struttura centrale di Progetto Invalidità Civile, di concerto con la CMS e la Direzione Centrale Prestazioni, stabilisce i criteri per l’estrazione a campione e per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo da parte delle CMVP. La stessa struttura, insieme alla Direzione Centrale Prestazioni, valuta i risultati complessivi dell’attività svolta, così da ricavarne indicatori utili per le programmazioni successive.

La circolare precisa inoltre che possono essere disposte verifiche straordinarie anche al di fuori della programmazione annuale, su singoli casi in cui emergano elementi, segnalazioni o necessità di ulteriore controllo sulla permanenza del requisito sanitario. Le esigenze rilevate a livello locale dalle CMVP devono essere segnalate alla CMS per le valutazioni di competenza.

Procedura di convocazione e visita

Gli interessati sono convocati a visita mediante lettera raccomandata inviata con congruo anticipo. Nella convocazione deve essere chiarito che il soggetto può farsi assistere da un medico di fiducia durante la visita.

Se l’interessato è fisicamente impossibilitato a raggiungere la sede della verifica e presenta idonea documentazione medica, può essere disposta visita domiciliare, in coerenza con le indicazioni richiamate nel messaggio n. 3933 del 14 febbraio 2008. La visita domiciliare è disposta d’ufficio, senza sospensione, per:

  • soggetti ultrasettantenni;
  • minori con gravi patologie congenite corrispondenti a invalidità del 100%;
  • soggetti affetti da patologie irreversibili.

Composizione delle commissioni e incompatibilità

La composizione delle commissioni incaricate della verifica straordinaria è stabilita dal Presidente della CMVP; per la CMS provvede il Presidente della stessa Commissione. In caso di difficoltà nel reperire medici nell’ambito della commissione competente, il Presidente può incaricare medici appartenenti a commissioni limitrofe, previa intesa con i rispettivi Presidenti.

Non possono essere incaricati dell’accertamento i medici che:

  • abbiano fatto parte di commissioni che si siano già pronunciate sul riconoscimento dell’invalidità del soggetto;
  • abbiano avuto in cura l’interessato;
  • si trovino, rispetto al singolo caso, in altre situazioni di incompatibilità.

Criteri di valutazione medico-legale

In sede di verifica straordinaria vengono considerate le patologie riscontrate al momento della visita, comprese quelle insorte successivamente all’accertamento originario, con riferimento alle norme e alle tabelle percentuali vigenti al momento del controllo. La circolare precisa però che la verifica straordinaria non consente di riconoscere una percentuale di invalidità superiore a quella già determinata in precedenza, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. Tesoro 20 settembre 1989 n. 293.

Può essere richiesto all’ASL il verbale originario di concessione e la relativa documentazione sanitaria. Se le patologie già accertate o documentate risultano aggravate, tale valutazione ha efficacia solo ai fini della verifica; l’interessato conserva la facoltà di presentare autonoma domanda di aggravamento presso la ASL secondo la procedura ordinaria.

Esonero da visite per patologie stabilizzate o ingravescenti

La circolare richiama l’art. 6, comma 3, della legge 9 maggio 2006 n. 80, secondo cui i soggetti con menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto l’indennità di accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione.

Le patologie e condizioni escluse dagli accertamenti di controllo sono individuate dal decreto interministeriale 2 agosto 2007, che indica anche la documentazione sanitaria da acquisire per comprovare l’invalidità. Per evitare che le verifiche straordinarie coinvolgano tali soggetti, la circolare sottolinea la necessità di richiedere preventivamente alle ASL i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica, così da effettuare un esame preliminare della documentazione.

Verbale, approvazione e trasmissione degli atti

Al termine della visita, i medici devono redigere un verbale completo e chiaro, allegando:

  • gli esiti di eventuali ulteriori accertamenti sanitari;
  • copia del provvedimento di concessione della provvidenza;
  • il verbale originario che ha dato luogo alla concessione.

Il verbale deve contenere:

  • il giudizio medico-legale conclusivo sulle patologie riscontrate;
  • il giudizio di conferma o di riforma dello stato invalidante.

La conclusione dell’iter sanitario deve essere approvata dalla CMS. Il verbale definitivo va trasmesso con urgenza alla struttura amministrativa di sede competente. Se i requisiti sanitari non risultano confermati, si procede alla sospensione immediata dei pagamenti e alla successiva revoca. Se, invece, la permanenza del requisito è confermata, il verbale resta agli atti della Commissione e una copia è trasmessa alla struttura amministrativa per il controllo della regolarità dei pagamenti, incluso l’eventuale ripristino in caso di precedente sospensione.

Copia del verbale va inoltre inviata al soggetto interessato, alla ASL e alla CMS, la quale può richiedere ulteriori note o relazioni sintetiche sull’attività svolta.

Esiti della verifica e effetti sulla prestazione

La verifica straordinaria può avere esiti differenti:

  • conferma del requisito sanitario e mantenimento della provvidenza economica;
  • conferma della permanenza della patologia con eventuale aggravamento rispetto alla situazione originaria;
  • declassamento dell’invalidità totale a una invalidità parziale che dia comunque diritto a una prestazione economica;
  • assenza del requisito sanitario con perdita del beneficio.

Se l’esito determina un passaggio da invalidità totale a parziale, la struttura amministrativa provvede, se ricorrono gli altri requisiti, alla trasformazione del titolo della provvidenza, cercando di assicurare la continuità dell’erogazione. La circolare cita, a titolo esemplificativo, la trasformazione della pensione di inabilità in assegno mensile.

Se invece il giudizio medico-legale esclude il requisito sanitario, la sede INPS competente dispone la sospensione immediata del pagamento e il successivo provvedimento di revoca con decorrenza dalla data della verifica, ai sensi dell’art. 42 della legge 326/2003.

Mancata presentazione a visita e ulteriori accertamenti

La sospensione immediata è disposta anche quando l’invalido convocato non si presenti alla visita senza giustificato motivo, ai sensi dell’art. 37 della legge 448/1998. In tale ipotesi, l’interessato deve presentare entro 90 giorni dalla sospensione idonee giustificazioni della mancata comparizione.

Se le giustificazioni non sono presentate o non sono ritenute valide dalla Commissione, viene adottato il provvedimento di revoca con decorrenza dalla sospensione. Se invece le giustificazioni sono accolte, viene fissata una nuova data di visita; la mancata presentazione anche a tale secondo appuntamento comporta la revoca dalla data di sospensione.

La sospensione e la conseguente revoca si applicano anche nel caso in cui il soggetto non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici eventualmente disposti nel corso della procedura di verifica.

Competenze amministrative e chiusura del procedimento

Il provvedimento di revoca deve essere adottato esclusivamente dalle strutture amministrative competenti delle sedi INPS che trattano l’invalidità civile, le quali devono notificarlo agli interessati e procedere alla eliminazione della pensione. La regola vale anche nelle regioni in cui il potere concessorio sia affidato ad altri enti, come ASL, Regioni, Comuni o Prefetture.

La documentazione sanitaria relativa all’accertamento deve essere restituita alle ASL competenti per l’inserimento nel fascicolo dell’interessato.

Punti principali

Inquadramento normativo e passaggio delle competenze all’INPS

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa delle verifiche in materia di invalidità civile, richiamando le leggi storiche e i successivi decreti attuativi. Precisa che, con il trasferimento all’INPS delle funzioni residue dello Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’attività di verifica ordinaria e straordinaria sulla permanenza dei requisiti che danno luogo a pensioni, assegni e indennità rientra nelle competenze dell’Istituto.

Verifiche sui requisiti sanitari e reddituali

Le verifiche straordinarie oggetto della circolare riguardano principalmente la permanenza dei requisiti sanitari. I controlli sui requisiti reddituali sono svolti tramite incrocio tra le banche dati del Casellario centrale dei pensionati e dell’Agenzia delle Entrate, e potranno essere oggetto di specifica pianificazione; per i casi singoli di superamento dei limiti di reddito si applicano le ordinarie modalità procedurali.

Programmazione e criteri di selezione dei soggetti da controllare

L’attività di verifica straordinaria è programmata annualmente in base alle risorse disponibili, ai dati contenuti nei database dell’Istituto e al trend dei riconoscimenti territoriali. La Struttura centrale di Progetto Invalidità Civile, d’intesa con la Commissione Medica Superiore (CMS) e la Direzione Centrale Prestazioni, stabilisce i criteri per l’estrazione a campione e per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica da parte delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (CMVP).

Verifiche non programmate e segnalazioni locali

Oltre alla programmazione annuale, la CMS o le CMVP da essa delegate possono disporre verifiche straordinarie su singoli casi quando emergano elementi, segnalazioni o esigenze specifiche che facciano ritenere necessario un nuovo accertamento della permanenza del requisito sanitario. Le eventuali esigenze di livello locale devono essere segnalate alla CMS per le valutazioni e determinazioni del caso.

Convocazione, visita e composizione delle commissioni

Gli invalidi sono convocati con lettera raccomandata inviata con congruo anticipo; nella comunicazione deve essere indicata la possibilità di farsi assistere da un medico di fiducia. Se l’interessato non può recarsi presso la sede della visita e presenta idonea documentazione, può essere disposta visita domiciliare. Le commissioni sono composte dal Presidente della CMVP o della CMS, che può incaricare anche medici di commissioni limitrofe in caso di difficoltà nel reperimento di personale, previa intesa tra Presidenti. Sono esclusi i medici che abbiano partecipato a precedenti commissioni sul medesimo caso, che abbiano avuto in cura l’interessato o che si trovino in situazioni di incompatibilità.

Criteri di valutazione medico-legale

In sede di verifica straordinaria si valutano le patologie presenti al momento della visita, tenendo conto anche di quelle insorte successivamente all’accertamento originario. La valutazione avviene sulla base delle disposizioni vigenti e delle tabelle percentuali applicabili al momento della verifica, ma non può comportare il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella già determinata in precedenza. Può essere richiesto all’ASL il verbale originario di concessione e la documentazione sanitaria correlata.

Esonero da visita per patologie stabilizzate o ingravescenti

La circolare richiama l’art. 6, comma 3, della legge 80/2006, secondo cui i soggetti con menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti con sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto l’indennità di accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione. Le patologie esonerate sono individuate dal decreto interministeriale 2 agosto 2007, che specifica anche la documentazione sanitaria da acquisire.

Esiti della verifica e provvedimenti conseguenti

Il verbale di verifica deve essere redatto con chiarezza e completezza, allegando eventuali ulteriori accertamenti, la copia del provvedimento di concessione e il verbale originario. Deve contenere il giudizio medico-legale conclusivo e l’indicazione di conferma o riforma dello stato invalidante. La conclusione dell’iter sanitario deve essere approvata dalla CMS. Se i requisiti sanitari non sono confermati, la sede INPS dispone immediatamente la sospensione dei pagamenti e la successiva revoca; se invece la permanenza è confermata, il verbale resta agli atti e la struttura amministrativa verifica la regolarità dei pagamenti o l’eventuale ripristino.

Mancata presentazione a visita, ulteriori accertamenti e revoca

Se il soggetto convocato non si presenta senza giustificato motivo, la sospensione è immediata; l’interessato deve inviare entro 90 giorni le giustificazioni della mancata presentazione. Se le giustificazioni mancano o non sono ritenute valide, la provvidenza è revocata con decorrenza dalla sospensione; se le giustificazioni sono valide, viene fissata una nuova visita, e la mancata comparizione anche a questa determina la revoca. Sospensione e revoca si applicano anche in caso di mancata sottoposizione agli accertamenti specialistici eventualmente disposti.

Competenza amministrativa e adempimenti finali

Il provvedimento di revoca è di competenza esclusiva delle strutture amministrative delle sedi INPS che trattano l’invalidità civile, le quali devono notificare l’atto agli interessati ed eliminare la pensione. La previsione opera anche nelle regioni in cui il potere concessorio sia attribuito ad altri enti, come ASL, Regioni, Comuni o Prefetture. La documentazione sanitaria deve essere restituita alle ASL competenti per l’inserimento nel fascicolo dell’interessato.

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