Circolare numero 80 del 22-7-2008
1. Definizioni 2. Accesso al progetto di telelavoro 3. Attività telelavorabili 4. Progetto sperimentale di telelavoro 5. Progetto individuale di struttura 6. Strumenti di telelavoro 7. Modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro 8. Rientri periodici e riunioni 9. Obbligo di riservatezza sui dati trattati dal telelavoratore 10. Standards qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro 11. Misure di prevenzione e protezione – Informazioni generali sui rischi 12. Diritti sindacali 13. Formazione 14. Copertura assicurativa 15. Risorse finanziarie 16. Iter procedurale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione all’Accordo nazionale del 14 dicembre 2007 sul telelavoro domiciliare, definendo ambito di applicazione, soggetti ammessi, criteri di priorità, attività telelavorabili, iter procedurale, strumenti, modalità di svolgimento, tutele in materia di riservatezza, sicurezza, diritti sindacali, formazione e copertura assicurativa. La sperimentazione è volontaria e reversibile, riguarda inizialmente le sedi provinciali e subprovinciali e le Agenzie, e prevede limiti quantitativi, controlli tecnici e sanitari, rientri periodici e specifici obblighi organizzativi per il telelavoratore e per l’Amministrazione.
Disposizioni attuative sul progetto sperimentale di telelavoro domiciliare
Telelavoro domiciliare sperimentale: disposizioni attuative
La circolare disciplina l’attuazione dell’Accordo nazionale del 14 dicembre 2007 sul progetto sperimentale di telelavoro domiciliare. Essa definisce ambito soggettivo, attività ammissibili, procedura di accesso, organizzazione del lavoro, uso delle dotazioni, tutele in materia di salute, sicurezza e riservatezza, nonché criteri di valutazione e copertura dei costi.
Ambito di applicazione e natura della sperimentazione
Le disposizioni si applicano al personale delle Aree professionali A, B e C con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori a tempo determinato o in prova, i dirigenti, i professionisti, i titolari di posizioni organizzative di cui all’art. 17 del CCNL 16 febbraio 1999 e il personale destinatario dell’art. 15, comma 1, della L. n. 88/1989, salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 3, dell’Accordo.
La sperimentazione è espressamente qualificata come volontaria e reversibile. Nella prima fase è limitata alle sedi provinciali e subprovinciali e alle Agenzie. La circolare precisa inoltre che copia del provvedimento deve essere consegnata al telelavoratore dal Dirigente responsabile al momento della sottoscrizione del contratto individuale.
Definizioni essenziali
La circolare chiarisce alcune nozioni operative:
- la prestazione di telelavoro consiste nel trattamento o elaborazione di dati svolti con strumenti di telelavoro presso il domicilio del dipendente o in altro luogo da lui indicato, esterno alle strutture dell’Istituto;
- il progetto sperimentale di telelavoro è il progetto redatto dal Direttore di struttura e inviato all’Osservatorio, con indicazione di attività telelavorabili, tipologie professionali, numero di posizioni e risorse;
- il progetto individuale di struttura definisce compiti, modalità, tempi, costi, obiettivi e verifiche ed è redatto dal dirigente responsabile della struttura territoriale;
- il contratto individuale di telelavoro disciplina contenuto, durata, luogo di svolgimento, diritti e doveri, fasce di reperibilità, rientri, compensazione delle spese e ogni altro elemento del rapporto;
- gli strumenti di telelavoro comprendono hardware, software e componenti telematiche;
- la postazione di telelavoro comprende gli strumenti, i supporti, la sedia, il piano di lavoro e, se previsti, gli accessori e le apparecchiature per videoconferenza.
Accesso al telelavoro e criteri di priorità
L’accesso avviene su domanda del dipendente. Possono presentarla i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia parziale, che abbiano necessità di conciliare il tempo di lavoro con condizioni di salute o familiari.
Per l’anno 2008 le iniziative di telelavoro potevano essere attivate dal 1° agosto. Se il numero delle domande supera le posizioni disponibili previste dal progetto sperimentale, la struttura forma graduatorie sulla base dei criteri di priorità indicati dalla circolare. I punteggi sono cumulabili e prevedono:
- disabilità psicofisica certificata da struttura pubblica competente: 6 punti;
- assistenza a parenti o affini entro il terzo grado conviventi con handicap accertato ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 104/1992: 5 punti;
- figli di età 0-3 anni: 5 punti;
- figli di età 4-8 anni: 4 punti;
- figli di età 9-14 anni: 3 punti;
- genitore solo: 3 punti;
- distanza tra abitazione e sede di lavoro superiore a 10 km: 1 punto.
La domanda deve essere accompagnata da certificazioni idonee o da dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, oltre alle certificazioni sanitarie eventualmente necessarie.
Attività telelavorabili nella fase sperimentale
La circolare elenca le attività che, nella fase sperimentale, possono essere svolte da remoto. Tra le attività online rientrano:
- per l’Area assicurato/pensionato, tutte le attività;
- per le prestazioni a sostegno del reddito, le domande online relative ai trattamenti di disoccupazione ordinaria;
- per l’area agricoltura, l’iscrizione di aziende agricole, l’iscrizione di CD/CM, l’emissione di provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro, l’istruttoria delle domande di rateazione, la sistemazione dei pagamenti F24 e l’aggiornamento dell’archivio ARLA;
- per il soggetto contribuente, l’attribuzione degli inquadramenti e la gestione dei ricicli e delle note di rettifica.
Tra le attività offline sono incluse studi, relazioni ed elaborazione di progetti professionali. La circolare ammette l’individuazione di ulteriori attività telelavorabili in base alle esigenze delle strutture, ma ribadisce che deve essere evitato il movimento della documentazione cartacea, che deve restare nella sede di appartenenza per esigenze di riservatezza e di conservazione amministrativa.
È inoltre previsto che, se necessario per il perseguimento delle esigenze funzionali del progetto, il dipendente possa essere assegnato a mansioni equivalenti a quelle ordinarie, anche se diverse.
Progetto sperimentale di struttura e progetto individuale
Il progetto sperimentale di telelavoro domiciliare è elaborato dalle strutture territoriali e deve indicare attività telelavorabili, profili professionali, numero di posizioni disponibili e risorse da destinare alla sperimentazione. Il numero delle posizioni è determinato da ciascuna Direzione in modo da assicurare la funzionalità delle strutture, con un minimo di una unità lavorativa per struttura e un massimo del 5% del personale in forza, come stabilito dall’art. 1, comma 2, dell’Accordo.
I progetti elaborati dalle strutture territoriali sono trasmessi alle Direzioni regionali per il coordinamento e il monitoraggio sul territorio e all’Osservatorio sul telelavoro. La realizzazione operativa avviene tramite il progetto individuale di struttura, di responsabilità del Direttore della struttura territoriale, coadiuvato dal Direttore di Agenzia o dal Responsabile dell’unità di processo. Tale progetto individua compiti, modalità di svolgimento, tempi, costi e obiettivi ed è trasmesso per informazione alle RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti.
Strumenti di telelavoro, postazione e costi
L’Istituto fornisce gli strumenti di telelavoro, che devono essere restituiti alla scadenza del contratto. La postazione include attrezzature informatiche, supporti, sedia e piano di lavoro, oltre agli eventuali accessori per videoconferenza.
Prima dell’installazione viene verificata la situazione logistico-ergonomica del locale ai sensi dell’art. 21 dell’Accordo nazionale. L’Istituto si fa carico dell’installazione della linea telefonica dedicata e della relativa presa, nonché dei costi connessi. Il costo dell’energia elettrica viene rimborsato in via forfetaria.
Il lavoratore assume gli obblighi del comodatario e può utilizzare gli strumenti solo per la prestazione di telelavoro; nessun altro può utilizzare le attrezzature affidate.
Modalità di svolgimento dell’attività, orario e reperibilità
La disciplina della prestazione è concordata nel contratto individuale di telelavoro. Il telelavoratore può auto-organizzare tempi e modi di esecuzione entro il limite massimo di 36 ore settimanali, o entro il limite inferiore previsto dal rapporto a tempo parziale.
Il dipendente deve dichiarare settimanalmente l’orario di lavoro effettivamente svolto mediante la modulistica telematica predisposta dall’Istituto e trasmessa alla segreteria della struttura tramite funzione paperLess.
Il contratto prevede due fasce giornaliere di reperibilità di un’ora ciascuna, durante le quali devono poter essere ricevute comunicazioni telefoniche o telematiche dall’Amministrazione; una delle due fasce deve collocarsi all’interno dell’orario ordinario di lavoro definito nell’accordo decentrato della sede. Il telelavoratore comunica giornalmente per via telematica al responsabile della struttura l’attestazione della presenza o il motivo dell’assenza. Se non può garantire la reperibilità nei periodi concordati, deve darne preventiva comunicazione e indicare un periodo alternativo.
Nell’ambito delle fasce di reperibilità il telelavoratore deve prelevare la posta elettronica personale in attesa e provvedere a evaderla immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore. Gli è garantito l’accesso alla rete Intranet e al sistema di messaggistica interna Hermes, anche per assicurare la continuità delle relazioni sociali e funzionali e l’esercizio dei diritti sindacali.
La distribuzione flessibile del tempo di lavoro esclude il riconoscimento di:
- prestazioni eccedenti l’orario settimanale con riposi compensativi;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno, festivo o feriale non lavorativo con maggiorazioni retributive;
- brevi permessi o altri istituti che riducano l’orario giornaliero.
Per le giornate svolte in telelavoro non spetta il buono pasto. Restano ferme le regole ordinarie su ferie, malattia, maternità e paternità e permessi giornalieri previsti dalla contrattazione e dalla legge.
Rientri periodici e organizzazione delle presenze
Ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo nazionale, il telelavoratore deve assicurare un rientro settimanale, che va stabilito preventivamente nel contratto individuale. Se l’Amministrazione richiede ulteriori rientri per esigenze di servizio, deve comunicarli con almeno ventiquattro ore di preavviso.
Riservatezza e protezione dei dati personali
Il telelavoratore è designato incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 196/2003 ed è richiamato al massimo rispetto della riservatezza, anche tramite la circolare n. 50 del 6 marzo 2007 e le istruzioni allegate. Deve evitare distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e impedire l’accesso a persone non autorizzate o trattamenti non consentiti.
Nel progetto sperimentale e in quello individuale sono indicati l’ambito del trattamento consentito e le modalità di esecuzione dei compiti. L’Istituto, quale titolare del trattamento, si riserva di effettuare i controlli ordinari e di adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza dei trattamenti anche presso le postazioni di telelavoro.
Valutazione della prestazione
Poiché gli obiettivi di qualità sono riferiti al servizio reso all’utenza, la differenziazione dell’apporto individuale è effettuata con riferimento all’indicatore globale di produttività dei processi primari. Il parametro considerato è quello del processo di riferimento del lavoratore, ad esempio il processo pensionato/assicurato per il personale dell’area pensioni.
La valutazione è effettuata sul valore consuntivato nell’anno precedente nella sede di appartenenza, ridotto del 5%, ed è svolta dal Direttore della Sede di riferimento.
Sicurezza, prevenzione e requisiti dell’ambiente domestico
La circolare contiene una parte ampia dedicata alla sicurezza e alla prevenzione. Il telelavoratore deve attenersi alle norme vigenti e prestare attenzione a evitare situazioni pericolose o infortuni. L’Amministrazione può accedere alla postazione di telelavoro, anche tramite RSPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione, medico competente e preposti, nonché tramite i RLS, per verificare la corretta applicazione delle norme di sicurezza. Gli accessi avvengono previa richiesta al telelavoratore.
Il lavoratore deve utilizzare la postazione con diligenza, non manomettere gli impianti e non consentire ad altri l’uso delle attrezzature. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 deve prendersi cura della propria salute e di quella delle persone presenti nello spazio di lavoro, in conformità alla formazione ricevuta e alle istruzioni sui mezzi utilizzati. Il datore di lavoro è sollevato da responsabilità se il lavoratore non rispetta tali disposizioni.
Chi svolge telelavoro domiciliare deve disporre di un ambiente con requisiti di abitabilità, locale adeguato per superficie e volume, impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento a norma, certificazione degli impianti e condizioni ambientali idonee per illuminamento, microclima, rumore ed esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici. Lo spazio lavorativo deve essere distinto da quello domestico e familiare. È vietato collocare computer, fax, stampanti e altre apparecchiature elettriche in locali non idonei per destinazione d’uso o caratteristiche strutturali e impiantistiche.
La circolare fornisce inoltre indicazioni puntuali su illuminazione, temperatura, ergonomia della postazione, caratteristiche di tavolo e sedia, posizionamento dello schermo e della tastiera, uso di tende e schermature, adeguamento dell’impianto elettrico e prevenzione del rischio elettrico. Viene raccomandato anche l’uso corretto delle prolunghe e delle prese multiple e il fissaggio dei cavi per evitare inciampi o deterioramenti.
Videoterminali, lavoro notturno e riposi
Per le prestazioni al videoterminale è prevista una visita medica preventiva e un esame degli occhi e della vista, oltre a visite periodiche di controllo ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. n. 81/2008. Sono previsti anche accertamenti periodici sullo stato psico-fisico del lavoratore ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto. Il telelavoratore deve formalmente impegnarsi a usare correttamente le attrezzature e a rispettare la quantità oraria globale massima di lavoro al videoterminale e le relative pause.
La circolare richiama altresì la disciplina del lavoro notturno del D. Lgs. n. 66/2003, evidenziando che i lavoratori notturni devono essere informati dei rischi e sottoposti a controlli sanitari preventivi e periodici. In ragione dell’autonomia organizzativa tipica del telelavoro, il dipendente deve rispettare il riposo di undici ore consecutive ogni ventiquattro, comprendendo la fascia tra mezzanotte e le cinque del mattino.
Diritti sindacali, formazione e copertura assicurativa
Al personale addetto al telelavoro sono riconosciuti i diritti sindacali vigenti. È espressamente garantita la partecipazione all’assemblea, e l’Amministrazione agevola l’informazione sindacale mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica, accessibile alle rappresentanze sindacali previo consenso dell’interessato.
Il telelavoratore ha diritto a partecipare alla formazione prevista per l’intero personale, alla formazione in materia di sicurezza e, qualora il progetto comporti mansioni diverse da quelle ordinarie, a una formazione specifica.
La struttura di appartenenza deve garantire la copertura assicurativa INAIL per il periodo di svolgimento del telelavoro. L’Istituto integra il relativo capitolo di bilancio per adeguarlo alle esigenze derivanti dall’Accordo.
Iter procedurale, termini e risorse
Il responsabile di struttura che intende attivare il telelavoro deve predisporre un progetto sperimentale annuale, conforme all’Accordo nazionale e alle disposizioni attuative, e trasmetterne copia all’Osservatorio e alla Sede regionale per il coordinamento e il monitoraggio.
Le domande degli aspiranti devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per il 2008 le domande presentate dalla data di stipula dell’Accordo restano valide. Se il numero delle domande supera il limite del 5% previsto dall’art. 1 dell’Accordo, si forma una graduatoria secondo i criteri di priorità già indicati; se il limite non è superato, possono essere accolte anche le domande presentate nel corso dell’anno solare, purché siano rispettate tutte le condizioni previste.
L’idoneità tecnica del locale e il rispetto delle misure di prevenzione e protezione sono valutati congiuntamente da un incaricato del servizio Sicurezza regionale, dal medico competente e da un tecnico informatico, previa esibizione della documentazione di legge da parte del dipendente interessato.
Le strutture regionali, concluse le verifiche, stabiliscono il fabbisogno di postazioni di telelavoro e inoltrano le richieste alla Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni. Il dirigente di struttura, individuati i dipendenti ammessi, redige il progetto individuale e richiede alla Sede regionale la fornitura degli strumenti e delle attrezzature. Dopo l’istruttoria completa, viene predisposto e sottoscritto il contratto individuale di telelavoro secondo lo schema allegato.
Le spese per strumenti informatici, postazioni, linea telefonica dedicata, relativa presa e rimborsi elettrici gravano sui budget delle UPB competenti. La quantificazione definitiva delle risorse e l’assunzione dei relativi impegni avvengono dopo la conclusione della fase progettuale.
Verifica finale e durata delle disposizioni
Al termine della sperimentazione l’Istituto effettuerà una verifica, anche di tipo economico, sui risultati ottenuti per valutare il rinnovo dell’Accordo con le eventuali modifiche rese necessarie dall’esperienza applicativa. Le disposizioni restano in vigore fino a quando non siano sostituite o modificate da innovazioni legislative o contrattuali.
Punti principali
Ambito soggettivo e carattere sperimentale
Le disposizioni attuano l’Accordo nazionale del 14 dicembre 2007 e si applicano al personale delle Aree professionali A, B e C con rapporto a tempo indeterminato. Restano esclusi, salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 3, dell’Accordo, i lavoratori a tempo determinato o in prova, i dirigenti, i professionisti, i titolari di posizioni organizzative e il personale destinatario dell’art. 15, comma 1, della L. n. 88/1989. La sperimentazione è volontaria e reversibile e, nella prima fase, è attivata solo presso sedi provinciali e subprovinciali e Agenzie.
Accesso al telelavoro e criteri di priorità
L’accesso avviene su richiesta del dipendente in servizio a tempo indeterminato, con orario pieno o parziale, che necessiti di conciliare lavoro e condizioni di salute o familiari. Per il 2008 le iniziative potevano essere attivate dal 1° agosto. Se le domande superano le posizioni disponibili, si formano graduatorie con punteggi cumulabili: disabilità psicofisica certificata (6 punti), assistenza a parenti o affini entro il terzo grado conviventi con handicap accertato (5 punti), figli 0/3 anni (5 punti), 4/8 anni (4 punti), 9/14 anni (3 punti), genitore solo (3 punti), distanza casa-lavoro superiore a 10 km (1 punto). La domanda deve essere corredata da certificazioni o dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 e, se necessario, da certificazioni sanitarie.
Attività telelavorabili
In via sperimentale sono telelavorabili attività online, tra cui: tutte le attività dell’Area assicurato/pensionato; domande online per trattamenti di disoccupazione ordinaria; varie attività dell’area agricoltura (iscrizioni aziende agricole e CD/CM, provvedimenti di disconoscimento, rateazioni, sistemazioni F24, aggiornamento archivio ARLA); attribuzione inquadramenti e gestione ricicli/note di rettifica per il soggetto contribuente. Sono inoltre telelavorabili attività offline quali studi, relazioni ed elaborazione di progetti professionali. Possono essere individuate ulteriori attività, purché si eviti il movimento di documentazione cartacea, che deve restare nella sede di appartenenza per ragioni di riservatezza e di tutela della documentazione.
Progetto sperimentale e progetto individuale di struttura
Il progetto sperimentale di telelavoro domiciliare è redatto dalle strutture territoriali e individua attività, profili, posizioni disponibili e risorse. Le posizioni devono garantire la funzionalità della struttura, con un minimo di una unità lavorativa per struttura e un massimo del 5% del personale in forza. I progetti sono trasmessi alle Direzioni regionali per coordinamento e monitoraggio e all’Osservatorio sul telelavoro. Il progetto individuale di struttura, affidato al Direttore della struttura territoriale, definisce compiti, modalità operative, tempi, costi, obiettivi e verifiche; è trasmesso per informazione a RSU e OO.SS. territoriali.
Strumenti di telelavoro e costi
L’Istituto fornisce gli strumenti di telelavoro, che devono essere restituiti alla scadenza del contratto. La postazione comprende hardware, software, supporti, sedia e piano di lavoro, oltre a eventuali accessori per videoconferenza. Prima dell’installazione viene verificata l’idoneità logistica ed ergonomica del locale. L’Istituto installa la linea telefonica dedicata e la relativa presa e ne sopporta i costi; il consumo di energia elettrica è rimborsato forfetariamente. Il lavoratore assume gli obblighi del comodatario e può usare gli strumenti solo per la prestazione di telelavoro.
Orario, reperibilità e modalità di svolgimento
Il telelavoratore può auto-organizzare tempi e modi di lavoro entro il limite di 36 ore settimanali, o entro il limite inferiore se a tempo parziale. Deve dichiarare settimanalmente l’orario effettivamente svolto tramite la modulistica telematica, trasmessa alla segreteria con funzione paperLess. Il contratto prevede due fasce giornaliere di reperibilità di un’ora ciascuna, una delle quali collocata dentro l’orario ordinario di lavoro; in caso di impossibilità, il dipendente deve avvisare preventivamente e indicare un periodo alternativo. Deve controllare la posta elettronica personale in attesa ed evaderla entro 24 ore. Sono riconosciuti l’accesso a Intranet e a Hermes. Non spettano straordinari, riposi compensativi, maggiorazioni per turni notturni/festivi/feriali non lavorativi, né brevi permessi che riducano l’orario giornaliero; non spetta il buono pasto per le giornate in telelavoro.
Rientri periodici e riservatezza
È previsto un rientro settimanale, da stabilire nel contratto individuale. Ulteriori rientri per esigenze di servizio devono essere comunicati con almeno 24 ore di preavviso. Il telelavoratore è designato incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 196/2003 e richiamato al rispetto della riservatezza; nel progetto sperimentale e in quello individuale sono indicati ambito del trattamento e modalità di esecuzione. L’Istituto mantiene il potere di controllo e adotta misure di sicurezza per i trattamenti presso le postazioni di telelavoro.
Valutazione della prestazione e standards
La valutazione dell’apporto del telelavoratore è ricondotta all’indicatore globale di produttività dei processi primari, riferito al processo di competenza del lavoratore. Il parametro di riferimento è il valore consuntivato nell’anno precedente nella sede di appartenenza, abbattuto del 5%. La valutazione è effettuata dal Direttore della Sede di riferimento.
Sicurezza, ambiente di lavoro e prevenzione
Il telelavoratore deve osservare tutte le norme di sicurezza e l’Amministrazione può accedere alla postazione, anche tramite RSPP, addetti SPP, medico competente e RLS, previa richiesta al lavoratore, per verificare la corretta applicazione delle misure di prevenzione. Il dipendente deve utilizzare diligentemente la postazione, non manomettere gli impianti e non consentirne l’uso ad altri. Sono richiesti requisiti minimi del locale: abitabilità, superfici adeguate, impianti a norma e certificati, condizioni ambientali idonee. Lo spazio di lavoro deve essere distinto da quello domestico. La circolare fornisce inoltre indicazioni dettagliate su illuminazione, temperatura, ergonomia della postazione, posizionamento delle apparecchiature e impianto elettrico, con divieti e raccomandazioni per ridurre rischi e affaticamento.
Videoterminali e lavoro notturno
Per il lavoro al videoterminale sono previste visita medica preventiva, accertamento dell’idoneità e controlli periodici, oltre a eventuali accertamenti psico-fisici. Il telelavoratore deve impegnarsi a rispettare la quantità oraria massima al videoterminale e le pause previste. La circolare richiama anche la disciplina del D. Lgs. n. 66/2003 sul lavoro notturno: definizione di lavoro notturno, informazione sui rischi, misure di protezione e controlli sanitari. Il telelavoratore deve osservare il riposo di 11 ore consecutive ogni 24, comprendendo la fascia 00:00-05:00.
Diritti sindacali, formazione e assicurazione
Al personale in telelavoro sono garantiti i diritti sindacali previsti dalla normativa e dai contratti vigenti, inclusa la partecipazione alle assemblee e l’informazione sindacale tramite posta elettronica, previo consenso dell’interessato. Il telelavoratore ha diritto alla formazione generale del personale, alla formazione sulla sicurezza e, se assegnato a mansioni diverse, a formazione specifica. La struttura di appartenenza deve garantire la copertura assicurativa INAIL per il periodo di telelavoro; l’Istituto integra il relativo capitolo di bilancio.
Iter procedurale e termini
Il responsabile di struttura che intende attivare il telelavoro redige un progetto sperimentale annuale, da trasmettere all’Osservatorio e alla Sede regionale. Le domande degli aspiranti devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno; per il 2008 restano valide le domande presentate dalla data di stipula dell’Accordo. Se le domande superano il limite del 5%, si forma una graduatoria; se non lo superano, possono essere accolte anche quelle presentate nel corso dell’anno. La verifica dell’idoneità tecnica del locale e delle misure di prevenzione è svolta da incaricato della sicurezza regionale, medico competente e tecnico informatico. Completata l’istruttoria, si redige e sottoscrive il contratto individuale di telelavoro secondo lo schema allegato.
Risorse finanziarie e chiusura della sperimentazione
Le spese per strumenti informatici, postazioni, linea telefonica dedicata e rimborsi elettrici gravano sui budget delle UPB competenti; la quantificazione esatta delle risorse avviene dopo la definizione della fase progettuale. Al termine della sperimentazione l’Istituto effettuerà una verifica anche economica per valutare il rinnovo dell’Accordo con eventuali modifiche. Le disposizioni restano vigenti fino a sostituzione o modifica per effetto di innovazioni legislative o contrattuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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