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Circolare

Circolare numero 76 del 21-7-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto della riforma dell’alta formazione artistica e musicale, l’iscrizione ai Conservatori di musica deve essere equiparata all’iscrizione ai corsi universitari ai fini della pensione ai superstiti. Di conseguenza, dall’anno accademico 2005/2006, tali iscrizioni rilevano per il riconoscimento o la proroga del trattamento a favore dei figli superstiti, nei limiti anagrafici previsti per gli studenti universitari. Le strutture territoriali sono invitate a riesaminare le pratiche definite in modo difforme rispetto a questo orientamento.

Diritto alla pensione ai superstiti per gli iscritti ai Conservatori di musica

Diritto alla pensione ai superstiti e iscrizione ai Conservatori di musica

La circolare n. 76 del 21 luglio 2008 fornisce un chiarimento interpretativo sul riconoscimento del diritto e/o della proroga della pensione ai superstiti in favore dei figli iscritti ai Conservatori di musica e, più in generale, ai corsi di alta formazione artistica e musicale (AFAM). L’Istituto recepisce l’orientamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e ridefinisce il trattamento previdenziale di tali iscrizioni a decorrere dall’anno accademico 2005/2006.

Inquadramento normativo

In via preliminare, la circolare ricorda che l’Istituto aveva in passato considerato l’iscrizione ai Conservatori alla stregua dell’iscrizione a istituti che rilasciano diplomi equiparati a quelli delle scuole medie superiori. Su tale base veniva riconosciuto ai figli superstiti il diritto e/o la proroga della pensione di reversibilità fino al compimento del 21° anno di età e non oltre.

Successivamente è intervenuto l’articolo 6, comma 3-bis, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 268, che ha previsto l’equiparazione dei diplomi accademici rilasciati da Accademie e Conservatori ai titoli universitari, ma unicamente ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi. Proprio per verificare se tale equiparazione potesse avere effetti anche sul diritto alla pensione ai superstiti, l’Istituto ha richiesto un parere al Ministero competente.

Chiarimenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Il Ministero ha richiamato la legge n. 508 del 1999, che ha riformato il settore delle istituzioni AFAM, e il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina degli ordinamenti didattici. In particolare, è stato evidenziato che l’articolo 3 del regolamento prevede, in analogia al sistema universitario, l’attivazione di corsi di diploma accademico di primo livello, secondo livello, specializzazione, formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.

Il Ministero ha inoltre precisato che i diplomi accademici di primo livello, come quelli del previgente ordinamento, consentono l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master, sia nell’ambito AFAM sia in quello universitario, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. È stato altresì chiarito che gli studenti iscritti ai nuovi corsi hanno diritto alle stesse provvidenze previste per gli studenti universitari, anche in ragione dell’estensione delle disposizioni sul diritto allo studio universitario operata dall’articolo 6 della legge n. 508 del 1999 e recepita dall’articolo 15 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, tuttora vigente.

Effetti sul diritto alla pensione ai superstiti

Sulla base di tali chiarimenti, l’INPS stabilisce che l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, deve essere equiparata all’iscrizione ai corsi universitari. Ne consegue che tale iscrizione è utile ai fini del riconoscimento e/o della proroga della pensione ai superstiti in favore dei figli superstiti.

La circolare precisa anche il limite anagrafico e di status rilevante per gli studenti universitari: la qualifica si perde comunque al compimento del 26° anno di età oppure al conseguimento della laurea, se non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento o a un altro corso di laurea.

Riesame delle posizioni già definite

In conclusione, la circolare invita le Direzioni in indirizzo a riesaminare le situazioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 212 del 2005 che siano state decise in modo difforme rispetto all’avviso espresso dal Ministero competente. L’obiettivo è uniformare le decisioni amministrative al nuovo orientamento interpretativo e assicurare il corretto riconoscimento delle prestazioni previdenziali interessate.

Punti principali

Oggetto e finalità del chiarimento

La circolare interviene sul diritto alla pensione ai superstiti in relazione all’iscrizione a corsi di alta formazione artistica e musicale, in particolare ai Conservatori di musica. L’obiettivo è chiarire se tali iscrizioni possano essere considerate equivalenti a quelle universitarie ai fini della proroga o del riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti.

Evoluzione normativa richiamata

In precedenza l’Istituto aveva assimilato l’iscrizione ai Conservatori a quella presso istituti che rilasciano diplomi equiparati a quelli delle scuole medie superiori, riconoscendo ai figli superstiti il diritto o la proroga della pensione fino al compimento del 21° anno di età. Successivamente è intervenuto l’art. 6, comma 3-bis, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, che ha equiparato i diplomi accademici rilasciati da Accademie e Conservatori ai titoli universitari esclusivamente ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi.

Chiarimento del Ministero competente

Per definire correttamente gli effetti della riforma, è stato chiesto un chiarimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Ministero, richiamando la legge n. 508 del 1999 e il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ha precisato che il sistema AFAM prevede corsi di diploma accademico di primo livello, secondo livello, specializzazione, formazione alla ricerca e perfezionamento o master, in analogia al sistema universitario. Ha inoltre evidenziato che gli studenti iscritti ai nuovi corsi hanno diritto alle stesse provvidenze degli studenti universitari, anche in forza dell’estensione delle disposizioni sul diritto allo studio universitario.

Equiparazione ai fini previdenziali

Alla luce dei chiarimenti ministeriali, l’Istituto stabilisce che l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, deve essere equiparata all’iscrizione ai corsi universitari. Essa è quindi utile ai fini del riconoscimento e/o della proroga della pensione ai superstiti. Resta fermo che la qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età oppure al conseguimento della laurea, se non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento o a un altro corso di laurea.

Adempimenti delle strutture INPS

Le Direzioni destinatarie della circolare sono invitate a riesaminare le situazioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 212 del 2005 che siano state definite in modo difforme rispetto all’orientamento espresso dal Ministero competente e recepito dall’Istituto.

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